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AS 2010 953

Ordinanza relativa alla tassa sul CO<sub>2</sub>

Ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (Ordinanza sul CO2

Modifica del 5 marzo 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’8 giugno 20071 sul CO2 è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 6, 7 capoverso 3, 10, 11, 15 e 15bis capoverso 1 della legge dell’8 ottobre 19992 sul CO2 (legge),

Art. 1 Principio La Confederazione riscuote sui combustibili fossili una tassa sul CO2 (tassa) secondo gli articoli 7–11 della legge.

Art. 2 Definizione Per combustibili fossili ai sensi della presente ordinanza si intendono gli agenti energetici fossili impiegati per: a. la produzione di calore; b. la produzione di energia elettrica negli impianti termici; c. il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore.

Art. 3 cpv. 3 3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comu- nicazioni (DATEC) adegua l’allegato in funzione del graduale aumento dell’aliquota della tassa.

Art. 11 cpv. 1 e 4, frase introduttiva 1 Entro il 1° giugno dell’anno successivo, le imprese esentate dalla tassa devono presentare all’UFAM, tramite le agenzie incaricate secondo l’articolo 29 capo- verso 3, i dati richiesti, tra cui in particolare le informazioni sulle emissioni di CO2 e

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sull’intensità di CO2. I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti.

4 Concerne unicamente il testo francese.

Art. 12 Diritti di emissione e certificati di emissione 1 L’UFAM assegna alle imprese esentate dalla tassa una quota di diritti di emissione di CO2 corrispondente all’obiettivo di emissione di CO2 per gli anni in cui dette imprese sono esentate dalla tassa. Gli adeguamenti dell’obiettivo di emissione com- portano anche la modifica della quota di diritti di emissione. Se a un’impresa è stata assegnata una quota di diritti di emissione eccessiva l’UFAM può ritirargliene una parte. 2 L’UFAM tiene un registro nazionale dei titolari di diritti di emissione e di certi- ficati di emissione. Per essere valide, le transazioni devono essere iscritte nel registro. 3 Le imprese esentate dalla tassa devono annullare i diritti di emissione e i certificati di emissione, sulla base delle emissioni effettive, entro il 1° giugno dell’anno suc- cessivo alla prima esenzione dalla tassa e in seguito ogni anno fino al 1° giugno 2013.

4 Il DATEC emana prescrizioni relative alla tenuta del registro nazionale.

Titolo prima dell’art. 28a Sezione 6a: Aiuti finanziari globali per provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici

Art. 28a Diritto ai contributi 1 La Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali secondo l’articolo 10 capoverso 1bis lettera a della legge (aiuti finanziari) al fine di agevolare provvedi- menti volti a migliorare l’isolamento termico dell’involucro di edifici abitativi e del terziario esistenti (edifici). 2 L’agevolazione finanziaria si estende anche agli edifici riscaldati con energie non fossili. Gli edifici che finora non sono stati riscaldati sono esclusi dalla stessa. 3 La Confederazione può concedere gli aiuti finanziari anche a una rappresentanza di più Cantoni purché detta rappresentanza sia stata validamente autorizzata dagli stessi.

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Art. 28b Indicazioni del Cantone Il Cantone che intende ottenere un aiuto finanziario dalla Confederazione deve fornire all’UFAM indicazioni concernenti: a. la riduzione stimata di CO2 che può essere presumibilmente ottenuta grazie ai provvedimenti per la durata dell’accordo programmatico; b. la pianificazione dell’attuazione del programma.

Art. 28c Accordo programmatico

1 In base alle indicazioni di cui all’articolo 28b, l’UFAM e l’Ufficio federale

dell’energia (UFE) concludono con il Cantone un accordo programmatico finaliz- zato alla concessione dell’aiuto finanziario.

2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. l’obiettivo del programma; b. la prestazione del Cantone; c. il contributo globale erogato dalla Confederazione; d. il controlling; e. la comunicazione.

3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di cinque anni.

4 L’UFAM, l’UFE e i Cantoni stabiliscono criteri uniformi per l’impiego degli aiuti finanziari in tutti gli accordi programmatici. 5 I Cantoni fissano in modo uniforme le aliquote dei contributi per i singoli provve- dimenti.

Art. 28d Ammontare degli aiuti finanziari 1 L’ammontare dell’aiuto finanziario è fissato in relazione all’obiettivo del pro- gramma concordato. 2 L’ammontare è stabilito in percentuale degli importi complessivi a disposizione ogni anno.

Art. 28e Versamento Gli aiuti finanziari sono versati a rate.

Art. 28f Spese d’esecuzione 1 I fondi messi a disposizione per l’agevolazione dei provvedimenti di risanamento termico dell’involucro edilizio (art. 10 cpv. 1bis lett. a della legge) sono utilizzati per indennizzare il Cantone per l’esecuzione dell’accordo programmatico, al massimo in ragione del 6,5 per cento all’anno degli aiuti finanziari versati allo stesso. Il Cantone è tenuto a documentare tali oneri.

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2 Gli stessi fondi sono utilizzati anche per indennizzare l’UFAM per le attività di comunicazione svolte nell’ambito del programma, fino a un massimo di un milione di franchi all’anno.

Art. 28g Rendicontazione e verifica 1 Il Cantone inoltra ogni anno all’UFAM un rapporto sull’utilizzazione dell’aiuto finanziario. Il rapporto comprende indicazioni concernenti: a. le riduzioni di CO2 complessive e per ogni singolo provvedimento; b. i contributi utilizzati complessivamente e per ogni singolo provvedimento; c. le spese d’esecuzione; d. gli investimenti indotti.

2 L’UFAM verifica a campione:

a. l’esecuzione dei singoli provvedimenti; b. l’impiego dell’aiuto finanziario.

3 Su domanda, il Cantone mette a disposizione dell’UFAM i documenti necessari

per la stesura del rapporto.

Art. 28h Restituzione di importi non stanziati Alla fine della durata dell’accordo programmatico il Cantone restituisce alla Con- federazione i contributi da esso non ancora stanziati.

Art. 28i Adempimento parziale 1 L’UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali per la durata del- l’accordo programmatico se il Cantone: a. non adempie all’obbligo di rendicontazione di cui all’articolo 28g capo- verso 1; b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione. 2 Se allo scadere dell’accordo programmatico risulta che il Cantone ha fornito la propria prestazione soltanto in modo parziale, l’UFAM ne esige la corretta esecu- zione. Quest’ultimo fissa al Cantone un termine adeguato. 3 Se le lacune non sono colmate, la restituzione è retta dall’articolo 28 della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi.

Art. 28j Collaborazione La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente per attuare il programma.

3 RS 616.1

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Art. 29 Autorità esecutive 1 L’Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza; sono fatti salvi i capoversi 2–4. 2 L’UFAM esegue le disposizioni relative all’esenzione della tassa secondo gli arti- coli 4–12 e 18, nonché quelle concernenti la distribuzione del prodotto della tassa. 3 L’UFE e le agenzie private (agenzie) da esso incaricate secondo gli articoli 16 e 18 della legge del 26 giugno 19984 sull’energia sostengono l’UFAM nell’ambito dell’esecuzione delle disposizioni sull’esenzione dalla tassa, in particolare per la determinazione delle grandezze obiettivo di cui all’articolo 8, nonché per il monito- raggio di cui all’articolo 11. 4 L’UFAM e l’UFE eseguono le disposizioni relative agli aiuti finanziari globali per i provvedimenti volti a ridurre le emissioni di CO2 negli edifici.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2010.

5 marzo 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 730.0

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