AS 2011 1031
Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone
Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
del 4 marzo 2011
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 19 capoversi 1, 3 e 4, 21 capoversi 1, 4 e 5 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 19–21 LMSI e gli articoli 23 capoverso 2 lettera d, 103 capoverso 3 lettera d e 113 capoverso 1 lettera d LM.
Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. informazioni classificate CONFIDENZIALE: informazioni secondo l’arti- colo 6 dell’ordinanza del 4 luglio 20073 sulla protezione delle informazioni; b. informazioni classificate SEGRETO: informazioni secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni; c. materiale classificato CONFIDENZIALE o SEGRETO: materiale secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 6 dicembre 20074 sul materiale dell’esercito; d. accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare: accesso a opere e parti d’opera secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 2 mag- gio 19905 concernente la protezione delle opere militari;
RS 120.4
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e. accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare: accesso a opere e parti d’opera secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 2 mag- gio 1990 concernente la protezione delle opere militari.
Art. 3 Autorità di controllo 1 Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) esegue i controlli di sicurezza secondo gli arti- coli 10, 11 e 12 capoverso 1 in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni. 2 Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno alla Cancelleria federale (servizio specializzato CSP CaF) esegue i controlli di sicurezza secondo l’articolo 12 capoverso 2 con il sostegno del servizio specializzato CSP DDPS. 3 Il servizio specializzato CSP DDPS rileva per il servizio specializzato CSP CaF i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI. Per la verifica dei dati necessari ai controlli di sicurezza relativi alle persone, il servizio specializzato CSP CaF ha un accesso diretto mediante procedura di richiamo ai registri e alle banche dati di cui all’articolo 19 capoverso 1. Al riguardo esso può rivolgersi diret- tamente anche alle autorità di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni. 4 Nell’adempimento dei rispettivi compiti le autorità di controllo non sono vincolate da istruzioni.
Capitolo 2: Modalità del controllo di sicurezza relativo alle persone Sezione 1: Persone sottoposte al controllo
Art. 4 Agenti della Confederazione
1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all’allegato 1 sono
sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone.
2 Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
Art. 5 Persone soggette all’obbligo di leva e militari 1 Le persone soggette all’obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all’allegato 2 sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone. 2 Tutte le altre persone soggette all’obbligo di leva sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 113 capoverso 1 lettera d LM. 3 I militari possono essere sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 113 capoverso 1 lettera d LM.
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4 Per le persone soggette all’obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
5 Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
Art. 6 Terzi I terzi sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se: a. nel quadro di un contratto o come dipendenti di un’impresa o di un’orga- nizzazione impegnata contrattualmente, collaborano a progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna o esterna e, in tale contesto, hanno accesso:
1. a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o
SEGRETO,
2. alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare;
b. sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla prote- zione delle informazioni.
Art. 7 Impiegati dei Cantoni Su richiesta dell’autorità cantonale competente, gli impiegati dei Cantoni sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se sono previsti per una funzione nell’ambito della quale sono chiamati a collaborare direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI.
Sezione 2: Verifica preliminare e livelli di controllo
Art. 8 Verifica preliminare 1 L’autorità richiedente può rinunciare al controllo di sicurezza se constata nel Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD) di cui agli articoli 144–149 della legge federale del 3 ottobre 20086 sui sistemi d’informazione militari che la persona da controllare è già stata sottoposta a un controllo di sicurezza nel corso dei cinque anni precedenti la verifica preliminare. 2 L’autorità richiedente avvia un controllo di sicurezza relativo alle persone se nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la verifica preliminare la persona da con- trollare non è stata sottoposta a un controllo di sicurezza o è stata sottoposta a un controllo di sicurezza di livello inferiore.
6 RS 510.91
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Art. 9 Livelli di controllo 1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di con- trollo seguenti: a. controllo di sicurezza di base; b. controllo di sicurezza ampliato; c. controllo di sicurezza ampliato con audizione. 2 Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un’ordinanza.
Art. 10 Controllo di sicurezza di base 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base.
2 Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base:
a. gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno rego- larmente accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; b. i militari e i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; c. le persone che hanno accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare; d. le persone che hanno accesso a zone militari di sicurezza o zone militari vie- tate svizzere o internazionali; e. le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informa- zioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; f. le persone soggette all’obbligo di leva, in occasione del reclutamento. 3 L’autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI. 4 Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere b, c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se: a. la persona interessata figura in uno dei registri di cui all’articolo 20 capo- verso 2 LMSI; b. i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; c. l’autorità di controllo dispone di informazioni rilevanti in materia di sicu- rezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a. 5 L’autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
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Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato 1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di ampliato.
2 Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:
a. gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno rego- larmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; b. i militari e i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO; c. le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare; d. le persone che, in occasione del loro impiego all’estero, rappresentano la Svizzera nell’ambito di una missione ufficiale; e. le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informa- zioni o materiale classificati SEGRETO; f. le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare pro- tezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate; g. in occasione del reclutamento, le persone soggette all’obbligo di leva previ- ste per assumere funzioni con accesso:
1. a informazioni o materiale classificati SEGRETO,
2. alla zona protetta 3 di un impianto militare.
3 L’autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI. 4 Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se: a. la persona interessata figura in uno dei registri di cui all’articolo 20 capo- verso 2 LMSI; b. i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti; c. l’autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a. 5 L’autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione 1 Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: a. hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell’attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;
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b. hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l’adempimento di compiti importanti della Confederazione; c. appartengono al servizio specializzato CSP CaF; d. esercitano la funzione di vicecancelliere della Confederazione; e. esercitano la funzione di incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. 2 Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che: a. sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati:
1. i vicecancellieri della Confederazione,
2. l’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza,
3. i membri delle commissioni extraparlamentari; anche se i membri delle
commissioni extraparlamentari soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 lettere a o b, il controllo di sicurezza ampliato con audizione viene comunque eseguito dal servizio specializzato CSP CaF; b. appartengono alla Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS; c. appartengono al servizio specializzato CSP DDPS. 3 Il servizio specializzato CSP DDPS rileva i dati ai sensi dell’articolo 20 capo- verso 2 lettere a–d LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 1 rileva inoltre i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 2, i dati ai sensi dell’articolo 20 capo- verso 2 lettera f LMSI sono rilevati dal servizio specializzato CSP CaF. L’autorità di controllo competente può inoltre rilevare i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI. 4 L’autorità di controllo competente valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati. 5 In occasione dell’avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione l’auto- rità richiedente trasmette all’autorità di controllo competente il modulo relativo al controllo di sicurezza e il modulo «Ulteriori dati personali» compilati.
Art. 13 Deroga concernente il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e impiegato all’estero 1 In caso d’urgenza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può derogare in singoli casi al livello di controllo nell’ambito di controlli di sicurezza concernenti il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e impiegato all’estero che deve essere sottoposto a un controllo di sicurezza ampliato con audizione. 2 Il controllo di sicurezza ampliato con audizione è eseguito non appena possibile.
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Sezione 3: Svolgimento del controllo di sicurezza relativo alle persone
Art. 14 Avvio 1 L’autorità competente per l’avvio di un controllo di sicurezza relativo alle persone (autorità richiedente) è: a. per gli agenti della Confederazione: l’autorità competente per la prepara- zione dell’assunzione o per l’attribuzione dei compiti; b. per le persone soggette all’obbligo di leva e i militari: lo Stato maggiore di condotta dell’esercito (SMCOEs) in seno all’Aggruppamento Difesa del DDPS; possono richiedere allo SMCOEs l’avvio del controllo di sicurezza anche le seguenti persone: i comandanti di Grandi Unità, degli stati maggiori di comando, dei corpi di truppa, dei centri di competenza, dei settori «Istru- zione e supporto», dei servizi di perfezionamento della truppa o dei servizi d’istruzione di base nonché i comandanti o i capi del quartiere generale dell’esercito e degli stati maggiori del Consiglio federale; c. per i terzi che partecipano a progetti classificati a partire dal livello di classi- ficazione CONFIDENZIALE: l’autorità che conferisce il mandato e le im- prese titolari di un valido attestato di sicurezza nel quadro della procedura di tutela del segreto; d. per gli impiegati dei Cantoni: l’autorità designata dal Cantone. 2 Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato dal servizio del DDPS competente in materia di sicurezza indu- striale. 3 Nel modulo relativo al controllo di sicurezza, l’autorità richiedente menziona i motivi del controllo in relazione con la funzione o l’adempimento del mandato e il corrispondente livello di controllo secondo l’articolo 9. 4 Essa consegna alla persona da controllare il modulo relativo al controllo di sicu- rezza e il promemoria sulla procedura di controllo nonché, eventualmente, il modulo «Ulteriori dati personali». 5 Se acconsente al controllo di sicurezza, la persona da controllare rinvia all’autorità richiedente i moduli compilati, datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei moduli all’autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro. 6 Se i controlli di sicurezza possono essere eseguiti senza il consenso della persona interessata, la firma è facoltativa.
Art. 15 Moduli relativi ai controlli di sicurezza 1 L’autorità richiedente trasmette mediante il SIBAD i moduli relativi ai controlli di sicurezza all’autorità di controllo competente e incarica quest’ultima dell’esecuzione del controllo di sicurezza. Le autorità non collegate al SIBAD possono trasmettere, in forma cartacea, gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza all’autorità di controllo competente.
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2 Se l’autorità richiedente ha motivo di ritenere che sussiste già un rischio per la sicurezza o è a conoscenza di un procedimento penale contro la persona interessata, essa ne informa per scritto l’autorità di controllo competente. 3 Le autorità di controllo possono richiedere gli originali dei moduli relativi ai con- trolli di sicurezza ed eseguire pertinenti verifiche. 4 Gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza sono conservati dall’auto- rità richiedente.
Art. 16 Revoca
1 L’autorizzazione è valevole sino all’emanazione di una decisione secondo
l’articolo 22 capoverso 1 e può essere revocata per scritto in qualsiasi momento dalla persona interessata presso l’autorità di controllo competente. 2 Se l’autorizzazione al controllo di sicurezza relativo alle persone è revocata, l’autorità di controllo informa per scritto al riguardo l’autorità richiedente e sospen- de il controllo di sicurezza fintanto che non è stata informata per scritto da quest’ultima in merito alla procedura ulteriore.
Art. 17 Interruzione 1 Se la persona da controllare ritira la sua candidatura nel corso del controllo di sicurezza o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i compiti o il mandato, l’autorità richiedente ne informa per scritto l’autorità di con- trollo competente. 2 L’autorità di controllo interrompe in tal caso il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione e i dati già disponibili.
Art. 18 Ripetizione 1 Il controllo di sicurezza relativo alle persone è ripetuto almeno ogni cinque anni:
a. nel caso delle persone di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettere a–f; b. nel caso delle persone di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettere a–e e capo- verso 2 lettere a–c.
2 Se l’autorità richiedente ha motivo di ritenere che dall’ultimo controllo sono
emersi nuovi rischi o è a conoscenza di un procedimento penale contro la persona interessata, essa può avviare presso l’autorità di controllo competente, prima che siano trascorsi cinque anni, una ripetizione del controllo di sicurezza. In tal caso la ripetizione deve essere motivata per scritto. 3 Il DFAE, d’intesa con le autorità di controllo, può stabilire altre scadenze per il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e impiegato all’estero. 4 Sono fatte salve scadenze più brevi previste dai pertinenti trattati internazionali.
5 La ripetizione è avviata dall’autorità richiedente.
6 La procedura si fonda sul livello di controllo determinante al momento dell’avvio del controllo.
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Art. 19 Raccolta dei dati 1 Per l’adempimento dei suoi compiti, il servizio specializzato CSP DDPS ha diret- tamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti: a. casellario giudiziale informatizzato secondo l’ordinanza VOSTRA del 29 settembre 20067; b. registro nazionale di polizia secondo l’ordinanza del 15 ottobre 20088 sul Registro nazionale di polizia; c. Sistema d’informazione Sicurezza interna (ISIS) secondo l’ordinanza del 4 dicembre 20099 sui sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione. 2 Il servizio specializzato CSP DDPS può richiedere, per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali, altri dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente.
3 Il servizio specializzato CSP DDPS deve disporre almeno di dati concernenti i
seguenti periodi di tempo: a. nel caso di un controllo di sicurezza secondo l’articolo 10: i cinque anni pre- cedenti l’avvio del controllo; b. nel caso di un controllo di sicurezza secondo gli articoli 11 o 12: i dieci anni precedenti l’avvio del controllo, cinque dei quali devono essere coperti da dati provenienti da autorità svizzere. 4 Se i periodi di tempo sopra indicati non sono coperti da dati provenienti da autorità svizzere, il servizio specializzato CSP DDPS può, nel quadro di procedure di coope- razione, acquisire i dati mancanti da Stati esteri con cui la Svizzera ha concluso una convenzione sulla protezione delle informazioni o un accordo sulla cooperazione di polizia. 5 Se per il personale del DFAE assunto all’estero secondo il diritto locale non è possibile eseguire un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo
10 perché il servizio specializzato CSP DDPS non può ottenere dati a causa
dell’assenza di convenzioni sulla protezione delle informazioni o di accordi sulla cooperazione di polizia, il DFAE decide nel singolo caso in merito alla concessione dell’accesso regolare a informazioni classificate CONFIDENZIALE.
Art. 20 Informazione prima della conclusione del controllo di sicurezza Se l’autorità di controllo avanza una riserva giustificata in materia di sicurezza e la pratica è urgente, prima di concludere il controllo di sicurezza può informare per scritto l’autorità decisionale, il capo del dipartimento competente o il cancelliere della Confederazione e la persona interessata in merito alle informazioni raccolte fino a quel momento nel quadro del controllo.
7 RS 331 8 RS 361.4 9 RS 121.2
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Sezione 4: Conclusione del controllo di sicurezza
Art. 21 Diritto d’essere sentiti
1 Se considera la possibilità di non emanare una decisione secondo l’articolo 22
capoverso 1 lettera a, l’autorità di controllo offre alla persona interessata l’opportu- nità di pronunciarsi per scritto sull’esito degli accertamenti. 2 La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre
196811 sulla procedura amministrativa.
Art. 22 Decisione
1 L’autorità di controllo emana una delle decisioni seguenti:
a. dichiarazione di sicurezza: si ritiene che la persona non comporti rischi; b. dichiarazione di sicurezza vincolata: si ritiene, con riserva, che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza; c. dichiarazione di rischio: si ritiene che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza; d. dichiarazione di constatazione: i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti. 2 L’autorità di controllo notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettera a alla persona interessata e all’autorità richiedente a destinazione dell’autorità decisionale. 3 Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b–d alla persona interessata e all’autorità decisionale. 4 Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b–d relative a terzi anche al datore di lavoro e a eventuali altri legittimati a ricorrere.
Art. 23 Conseguenze della decisione 1 L’autorità decisionale non è vincolata alla decisione dell’autorità di controllo.
2 Se l’autorità di controllo emana una dichiarazione di rischio o una dichiarazione di sicurezza vincolata e la persona interessata sottostà già al controllo di sicurezza relativo alle persone in relazione con un’altra funzione o attività, l’autorità di con- trollo può informare in merito all’esito del controllo di sicurezza l’autorità decisio- nale competente per l’assegnazione di detta altra funzione o attività. 3 L’autorità di controllo informa l’autorità decisionale in merito al passaggio in giudicato nei casi in cui ha emanato una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere b–d.
10 RS 235.1 11 RS 172.021
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4 Le autorità militari competenti garantiscono l’iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militari e del relativo livello di controllo nel Sistema di gestione del personale dell’esercito.
Capitolo 3: Compiti dell’autorità decisionale
Art. 24 Autorità decisionale 1 L’autorità decisionale è l’autorità competente per la nomina o l’attribuzione della carica o della funzione oppure il conferimento del mandato. 2 Nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l’articolo 19 capo- verso 1 lettera d LMSI, l’autorità decisionale è: a. nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati o sono sog- getti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni: il servizio del DDPS competente in materia di sicurezza indu- striale; b. nel caso di terzi che partecipano a progetti civili classificati o sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni: l’autorità federale che conferisce il mandato.
Art. 25 Obblighi d’informazione 1 L’autorità decisionale informa la persona interessata in merito alla propria decisio- ne. I terzi sono informati in merito alla decisione dal rispettivo datore di lavoro. Se l’autorità di controllo emana una dichiarazione di sicurezza e l’autorità decisionale assegna la funzione o l’attività, nel caso di militari e di terzi nonché in caso di ripeti- zioni del controllo di sicurezza l’informazione alla persona interessata può essere omessa. 2 Se l’autorità di controllo ha emanato una decisione secondo l’articolo 22 capo- verso 1 lettere b–d, l’autorità decisionale informa per scritto detta autorità in merito alla sua decisione.
Capitolo 4: Fascicoli relativi ai controlli
Art. 26 Consultazione L’autorità decisionale e, nel caso di terzi, anche l’impresa o l’organizzazione posso- no, con il consenso scritto della persona interessata, consultarne il fascicolo dopo la conclusione del controllo di sicurezza.
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Art. 27 Distruzione e rettificazione 1 L’autorità di controllo fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi.
2 Essa fa rettificare immediatamente i dati inesatti o superati.
3 La persona interessata può chiedere in qualsiasi momento all’autorità di controllo di procedere: a. alla distruzione o alla rettificazione; b. all’apposizione di una menzione di contestazione.
Art. 28 Utilizzazione È consentito utilizzare il fascicolo relativo al controllo di sicurezza esclusivamente per il controllo di sicurezza; è fatta salva l’utilizzazione nell’ambito di un procedi- mento penale federale contro la persona interessata.
Art. 29 Archiviazione 1 L’autorità di controllo conserva i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza fino a quando la persona interessata occupa il posto, esercita la funzione o collabora all’esecuzione del mandato, ma non oltre dieci anni. In seguito l’autorità di controllo offre i fascicoli all’Archivio federale. 2 Se prima della scadenza del termine di dieci anni l’autorità richiedente informa per scritto l’autorità di controllo che la persona interessata non occupa più il posto, non esercita più la funzione o non collabora più all’esecuzione del mandato, l’autorità di controllo offre i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all’Archivio federale. 3 Su comunicazione scritta dell’autorità richiedente, l’autorità di controllo offre all’Archivio federale i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza concernenti persone la cui candidatura non è stata ritenuta. 4 I fascicoli che l’Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti dall’autorità di controllo.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 30 Aggiornamento degli allegati Il DDPS propone al Consiglio federale l’aggiornamento degli allegati 1 e 2 almeno ogni cinque anni.
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Art. 31 Diritto previgente: abrogazione e modifica 1 L’ordinanza del 19 dicembre 200112 sui controlli di sicurezza relativi alle persone è abrogata.
2 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 3.
Art. 32 Disposizioni transitorie 1 Le decisioni già notificate al momento dell’entrata in vigore della presente ordi- nanza restano valevoli fino a quando non è stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alla presente ordinanza. 2 Nel caso di persone con funzioni per le quali il diritto previgente non imponeva alcun controllo di sicurezza, il controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere avviato al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordi- nanza. 3 I controlli di sicurezza relativi alle persone avviati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono retti dal diritto previgente. 4 Gli elenchi delle funzioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 sono emanati entro un anno dall’entrata vigore della presente ordinanza.
Art. 33 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.
4 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
12 RU 2002 377, 2005 4571, 2006 4177 4705, 2008 4943 5747, 2009 6937
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Allegato 1 (art. 4 cpv. 1)
Funzioni dell’Amministrazione federale per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone
1. Funzioni generali in seno all’Amministrazione federale
Segretari generali e loro supplenti Collaboratori personali dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confedera- zione Capi dell’informazione, e loro supplenti, dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione Segretari dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione Relatori e consulenti Segretari di Stato Responsabili della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni Responsabili della protezione delle informazioni, della sicurezza informatica e della protezione delle opere Membri delle commissioni extraparlamentari per i quali si applicano i criteri secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera a o b Utenti del SIBAD Portavoce Uscieri del Consiglio federale Autisti del Consiglio federale Membri degli stati maggiori per le situazioni straordinarie Membri dell’Organo direttivo in materia di sicurezza e loro supplenti permanenti Direttori degli aggruppamenti e degli Uffici nonché loro supplenti Gestori dei rischi dei Dipartimenti e della Cancelleria federale
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2. Funzioni supplementari in seno alla Cancelleria federale
e ai singoli Dipartimenti
2.1 Cancelleria federale
Unità amministrative Funzioni
Vicecancelliere Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Capo Stato maggiore di direzione Capo Servizi interni e supplente Responsabili della sicurezza Informatici Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Collaboratori del servizio specializzato CSP CaF
2.2 Dipartimento federale degli affari esteri
Unità amministrative Funzioni
Membri dei servizi diplomatici e dei servizi consolari Collaboratori dei servizi generali conformemente alla descrizione del posto Collaboratori nella cooperazione allo sviluppo conformemente alla descrizione del posto
2.3 Dipartimento federale dell’interno
Unità amministrative Funzioni
SG-DFI Pianificazione e coordinamento Capo del servizio Affari del Consiglio federale e degli affari del Parlamento, supplente e collaboratori Ufficio federale Quadri delle Divisioni sicurezza delle derrate della sanità pubblica alimentari, radioprotezione e prodotti chimici Settore dei PF Presidente del Consiglio dei PF
PF di Zurigo Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o
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Unità amministrative Funzioni
alle zone protette di livello superiore di impianti militari PF di Losanna Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Istituto Paul Scherrer Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Laboratorio federale Collaboratori che hanno accesso a informazioni e di prova dei materiali materiale a partire dal livello di classificazione e di ricerca (EMPA) CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Istituto federale di ricerca Collaboratori che hanno accesso a informazioni e per la foresta, la neve materiale a partire dal livello di classificazione e il paesaggio (WSL) CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Istituto federale per Collaboratori che hanno accesso a informazioni e l’approvvigionamento, materiale a partire dal livello di classificazione la depurazione e la protezione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o delle acque (Eawag) alle zone protette di livello superiore di impianti militari
Archivio federale Tutte
2.4 Dipartimento federale di giustizia e polizia
Unità amministrative Funzioni
SG-DFGP Stato maggiore: – Affari Tutte – Segreteria Tutte – Servizi linguistici Tutte
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Controlli di sicurezza relativi alle persone RU 2011
Unità amministrative Funzioni
Risorse: – Risorse umane Tutte – Finanze e controllo della gestione Tutte – Sicurezza e infrastruttura Tutte Servizio d’informazione Tutte Diritto, ispettorato e compiti speciali: – Servizio giuridico e dei ricorsi Tutte – Ispettorato delle finanze Tutte – Compiti speciali Incaricato della trasparenza DFGP – Informatica Tutte Centro servizi informatici Tutte CSI-DFGP
Ufficio federale di polizia Tutte (fedpol) Ufficio federale di giustizia In generale Vicedirettori Capo dell’informazione Aggiunti di direzione Traduttori Ambito direzionale Assistenza Responsabile dell’ambito direzionale e vice giudiziaria internazionale Capisettore e vice Collaboratori scientifici (giuristi) Impiegati specialisti
Ufficio federale della migrazione In generale Capi degli ambiti direzionali e sost Capo dello Stato maggiore della direzione e sost Capo Informazione e comunicazione e sost Capidivisione e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Aggiunti dei capi degli ambiti direzionali Assistenti dei membri della direzione Aggiunti dei capidivisione Assistenti dei capidivisione Addetti per la migrazione
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Unità amministrative Funzioni
Servizi linguistici Tutte Servizio Personale Tutte Sezione Finanze, Tutte, eccettuate le funzioni relative pianificazione dell’ufficio, all’accertamento del luogo di dimora controlling e statistica Sezione Informatica Tutte Sezione Gestione dei documenti Tutte Sezione Esercizio e sicurezza Tutte Sezione Diritto Tutte Sezione Europa Tutte Sezione Stati terzi e Tutte Stati di provenienza Sezione Strategia, ricerca e Tutte analisi Sezione Basi visti Tutte Sezioni Basi frontiera Tutte Sezione Gestione delle audizioni Tutte
2.5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport
Unità amministrative Funzioni
DDPS In generale Personale militare secondo l’articolo 47 LM
SG-DDPS Supporto capo del DDPS e SG Segretari del capo del DDPS e del SG Ufficio dell’uditore in capo Tutte Stato maggiore della Giunta del Tutte Consiglio federale in materia di sicurezza (SM GSic) Stato maggiore del capo Capo e sost del DDPS – Vigilanza sulle attività Tutte informative – Affari del Consiglio federale Tutte – Affari parlamentari Tutte – Pianificazione e controlling Tutte
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Unità amministrative Funzioni
– Ispettorato Tutte Politica di sicurezza Tutte Comunicazione DDPS Capo, sost, portavoce e collaboratori e collabora- tori Strategia in materia di comunicazione Finanze DDPS Capo e sost Personale DDPS Capo e sost – Diritto del personale Capo Informatica DDPS Tutte Territorio e ambiente DDPS Tutte Affari giuridici DDPS Capo e sost Centro danni DDPS Capo e sost Servizi centrali SG Capo e sost – Gestione delle pratiche Tutte – Informatica e sicurezza SG Capo e sost – Servizio linguistico francese Tutte – Servizio linguistico italiano Tutte Personale SG Tutte Finanze SG Tutte
Servizio delle attività Tutte informative della Confederazione (SIC)
Aggruppamento Difesa Stato maggiore dell’esercito Tutte Stato maggiore di condotta Tutte dell’esercito Istruzione superiore dei quadri Tutte dell’esercito Forze terrestri Tutte Forze aeree Tutte Base logistica dell’esercito Tutte Base d’aiuto alla condotta Tutte Aggruppamento armasuisse Tutte
Ufficio federale della protezione della popolazione Direzione/stato maggiore Collaboratori
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Unità amministrative Funzioni
Concezione e coordinamento Capo Concezione e coordinamento e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Laboratorio Spiez Capo Laboratorio Spiez e collaboratori Centrale nazionale d’allarme Capo CENAL e collaboratori Istruzione Capo Istruzione e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Infrastruttura Capo Infrastruttura e sost Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari Supporto Capo Supporto e collaboratori
Ufficio federale dello sport Nessuna funzione supplementare
2.6 Dipartimento federale delle finanze
Unità amministrative Funzioni
SG-DFF Assistenti del segretario generale Capo Pubblicazione Coordinatori Pubblicazione Assistenti del capo Comunicazione Portavoce Collaboratori Affari del Consiglio federale o Affari parlamentari Capo e collaboratori Logistica / Gestione degli atti Capo e sost. Sicurezza Incaricato della sicurezza informatica Confedera- zione Responsabile specialista SAP Dipartimento
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Unità amministrative Funzioni
Segreteria di Stato per Capodivisione le questioni finanziarie Capo e sost. Stato maggiore SFI internazionali Responsabile della comunicazione nello Stato maggiore SFI Assistente del segretario di Stato
Ufficio federale del personale Capo Basi e sistemi Capo e sost. Gestione delle indennità Esperto Gestione delle indennità Capo e collaboratori Servizio giuridico Sost. capo Gestione del personale e controlling Capo e sost. Stato maggiore e comunicazione Assistente della direzione Capo Centro servizi Capo Posta e registrazione Amministrazione federale Tutte, eccettuati i collaboratori dell’Ufficio delle finanze centrale di compensazione
Amministrazione federale Capodivisione principale e sost. delle contribuzioni Capodivisione Capo e sost. Politica fiscale Capo e collaboratori Stato maggiore di direzione che hanno accesso ad affari confidenziali del Consiglio federale Collaboratori Divisione degli affari internazionali (esclusa la segreteria) Capo e sost. Stato maggiore Legislazione Capo Personale e organizzazione Capo Finanze e uscite Capo e collaboratori Ispettorato delle finanze Capo e collaboratori Acquisto di prestazioni informatica Capo e sost. Tassa d’esenzione dall’obbligo militare
Amministrazione federale Personale civile per impieghi internazionali delle dogane Coordinatori Learning Management System Personale addetto al rilascio di certificati elettro- nici Capo Acquisti I e Acquisti IV Collaboratori Ufficio centrale antifrode doganale Collaboratori sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale Collaboratori Sezione antifrode doganale Collaboratori team MOBE con accesso a RIPOL
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Unità amministrative Funzioni
Collaboratori uffici doganali aeroportuali con accesso a RIPOL Collaboratori con accesso a sistemi classificati
Corpo delle guardie di confine Tutte
Ufficio federale dell’informatica Tutte e della telecomunicazione
Ufficio federale delle Tutte costruzioni e della logistica Controllo federale delle finanze Tutte
Autorità federale di vigilanza Presidente del consiglio di amministrazione sui mercati finanziari
2.7 Dipartimento federale dell’economia
Unità amministrative Funzioni
SG-DFE Capo del servizio diritto e sicurezza Capo dell’Organo d’esecuzione del servizio civile Responsabile dossier affari del Consiglio federale Capo della cancelleria Amministratore di sistema Information Service Center ISCeco
Segreteria di Stato Capo Direzione del lavoro dell’economia Capo Direzione economia esterna Capo Relazioni economiche bilaterali Capo Strategia e coordinazione – Relazioni economiche bilaterali Caposettore Politica dei controlli all’esportazione Caposettore Sanzioni Caposettore Controlli all’esportazione / Prodotti industriali Caposettore Controlli all’esportazione / Materiale bellico Caposettore Americhe Caposettore Medio Oriente e Africa Caposettore Asia / Oceania Caposettore Europa / Asia centrale Ufficio federale Tutte per l’approvvigionamento economico del Paese
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Ufficio federale di veterinaria Direttore e direttore suppl. dell’Istituto di virolo- gia e d’immunoprofilassi Capo Biosicurezza dell’Istituto di virologia e d’immunoprofilassi
2.8 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni
Unità amministrative Funzioni
SG-DATEC Capo Servizio giuridico Collaboratori Servizio d’inchiesta svizzero sugli incidenti Collaboratori Civil Aviation Safety Office (CASO) Collaboratori Sicurezza informatica
Ufficio federale dell’energia Capidivisione Capisezione Responsabili di settore Collaboratori Stato maggiore Collaboratori Risorse umane Collaboratori Finanze e controlling Collaboratori Informatica Collaboratori Approvvigionamento energetico Collaboratori Safeguard Collaboratori Diritto dell’energia nucleare e dei trasporti in condotta Collaboratori Sbarramenti Collaboratori Segreteria della Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN) Ufficio federale dell’ambiente Sezione Caposezione e collaboratori scientifici Paesaggio e infrastrutture Sezione Caposezione e collaboratori scientifici Sicurezza degli impianti Sezione Caposezione e collaboratori scientifici Radiazioni non ionizzanti Ufficio federale Collaboratori per le questioni di sicurezza dell’aviazione civile Capo Strategia e politica aeronautica Capo Sicurezza delle infrastrutture
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Unità amministrative Funzioni
Ufficio federale delle strade Collaboratori del livello di caposettore o superiore Collaboratori Divisione Infrastruttura stradale, eccettuato il personale amministrativo Ufficio federale Collaboratori Gestione delle frequenze (FM) delle comunicazioni Collaboratori Pianificazione delle frequenze (FP) Collaboratori Assegnazione delle frequenze (FZ) Collaboratori Tecnologia radio (GF) Collaboratori Radio monitoring (RM) Collaboratori Servizi di telecomunicazione (TC) Collaboratori Servizi fissi e servizio universale (FG)
Ispettorato federale Tutte degli oleo- e gasdotti
Ispettorato federale Tutte della sicurezza nucleare
3. Funzioni in seno ai Servizi del Parlamento13
Unità amministrative Funzioni
Segreteria generale Segretari generali dell’Assemblea federale Settore Commissioni e Segretari generali supplenti dell’Assemblea delegazioni di vigilanza federale Segreteria delle Commissioni Tutte della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione Controllo parlamentare Tutte dell’amministrazione Segreteria della vigilanza Tutte parlamentare sulle finanze e il transito alpino Servizio Capo Informazione e comunicazione Informazione e comunicazione Settore Servizi scientifici Capo Servizi scientifici Segretario del Consiglio nazionale
13 Elenco secondo comunicazione dei Servizi del Parlamento.
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Unità amministrative Funzioni
Segreteria delle Commissioni Tutte della politica di sicurezza Settore Relazioni internazionali Capo Relazioni internazionali e lingue e lingue Segreteria delle Tutte Commissioni della politica estera Servizio linguistico Collaboratori selezionati Settore Capo e segretaria amministrativa Risorse, sicurezza e logistica Servizio Tutte Sicurezza e infrastruttura Servizio Tutte, eccettuati i segretari amministrativi Informatica e nuove tecnologie Esercizio e servizio uscieri Collaboratori selezionati Integrazione informatica Tutte e progetti Apprendisti Tutte
4. Funzioni in seno al Tribunale penale federale
Tutte, eccettuati i giudici
5. Funzioni in seno al Ministero pubblico della Confederazione
Tutte
6. Funzioni per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza
relativo alle persone in virtù di trattati internazionali Oltre che per le funzioni elencate sopra, un controllo di sicurezza relativo alle per- sone deve essere eseguito anche quando tale controllo è previsto da convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni o da altri accordi internazionali. Ciò può essere il caso ad esempio quando la persona interessata deve poter accedere, all’estero, a informazioni classificate o a zone militari vietate.
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Allegato 2 (art. 5 cpv. 1)
Funzioni dell’esercito per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone
1. Quartiere generale dell’esercito (QG Es)
Formazioni Funzioni
Frazioni dello stato maggiore dell’esercito Tutte e rispettivi distaccamenti d’esercizio
2. Stati maggiori di comando (SM cdo)
Formazioni Funzioni
SM cdt FT, SM FT Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali
SM FA, SM cdo Impg FA Tutte
Stato maggiore BLEs Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali
Stato maggiore BAC Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali
SM ISQ, SM SC, SM SSMG, Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali SM MILAK, SM SSPE
SM reg ter, SM br, SM FOA Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali
3. Artiglieria (art)
Formazioni Funzioni
Gr art fort Tutte
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4. Forze aeree
Formazioni Funzioni
Impg FA Tutte
FOA aiuto cond 30 Tutte
FOA av 31 Tutte
FOA DCA 33 Tutte
5. Truppe dell’aiuto alla condotta (trp aiuto cond)
Formazioni Funzioni
Bat QG Tutte
Bat aiuto cond (senza cp scagl cond) Tutte
Bat GE Tutte
6. Truppe di trasmissione (trp trm)
Formazioni Funzioni
Bat ondi, reti amba Tutte
7. Truppe della logistica (trp log)
Formazioni Funzioni
Bat log, bat mob log Tutte
Bat infra Tutte
8. Truppe sanitarie (trp san)
Formazioni Funzioni
Bat log san, bat osp, cp san Tutte
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9. Truppe della Sicurezza militare (trp Sic mil)
Formazioni Funzioni
Sic mil Tutte
10. Truppe di difesa NBC (trp difesa NBC)
Formazioni Funzioni
Bat dif NBC Tutte
11. Giustizia militare (GM)
Formazioni Funzioni
SM UUC Tutte
TMC Tutte
TMA Tutte
Trib mil Tutte
12. Tutte le Armi, i servizi ausiliari, l’«Istruzione e supporto»
e gli SM del Consiglio federale Funzioni supplementari
Cdt, sost cdt, capo impg, Tutte aiut e uff info di tutti i livelli nonché uff SMG
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Allegato 3 (art. 31 cpv. 2)
Modifica del diritto vigente
1. Ordinanza del 4 dicembre 200914 sul Servizio delle attività
informative della Confederazione
Allegato 3, n. 5bis, 5bis.1 e 9.5 5bis Cancelleria federale; 5bis. 1 servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone: per l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone; 9.5 servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone: per l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone;
2. Ordinanza del 4 dicembre 200915 sui sistemi d’informazione
del Servizio delle attività informative della Confederazione
Art. 27 cpv. 1 lett. c 1 Per quanto necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali, il sistema ISIS può essere consultato dalle autorità e dai servizi seguenti: c. collaboratori dei servizi competenti per i controlli di sicurezza relativi alle persone presso la Confederazione; essi possono effettuare consultazioni brevi mediante una procedura di richiamo.
3. Ordinanza del 29 settembre 200616 sul casellario giudiziale
Allegato 2 Sostituzione di un’espressione In tutto l’allegato l’espressione «Servizio del DDPS (PIO) competente in materia di controlli di sicurezza relativi alle persone» è sostituita con «Autorità di controllo della Confederazione competenti per i controlli di sicurezza relativi alle persone».
14 RS 121.1 15 RS 121.2 16 RS 331
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4. Ordinanza del 15 ottobre 200817 sul sistema di ricerca informatizzato
di polizia
Allegato Introduzione di un’abbreviazione Nell’elenco delle abbreviazioni, dopo l’abbreviazione «SIC» introdurre l’abbrevia- zione «ACSP» come segue: ACSP Autorità di controllo della Confederazione competenti per i controlli di sicurezza relativi alle persone
Sostituzione di un’espressione Nella tabella (titoli delle colonne) l’abbreviazione «SIC» è sostituita con «SIC, ACSP».
5. Ordinanza del 15 ottobre 200818 sul Registro nazionale di polizia
Art. 5 cpv. 1 lett. k
1 Ai dati elencati nell’articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di
richiamo automatizzata, le seguenti unità organizzative della Confederazione: k. le autorità incaricate di effettuare i controlli di sicurezza conformemente all’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo199719 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
Allegato Sostituzione di espressioni Nell’allegato l’espressione «Stato maggiore del capo dell’esercito» è sostituita con «Stato maggiore dell’esercito/Cancelleria federale» e l’espressione «Protezione delle informazioni delle opere, Servizio per i controlli di sicurezza alle persone» è sosti- tuita con «Autorità di controllo della Confederazione competenti per controlli di sicurezza relativi alle persone».
17 RS 361.0 18 RS 361.4 19 RS 120
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6. Ordinanza del 9 giugno 200620 sui controlli di sicurezza relativi
alle persone nell’ambito degli impianti nucleari
Art. 2 cpv. 1 e 2 1 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c ed e, l’esecuzione e la conclusione del controllo di sicurezza relativo alle persone nonché il trattamento, l’utilizzazione e la conservazione dei dati rilevati sono retti dagli articoli 8–23 e 26– 29 dell’ordinanza del 4 marzo 201121 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP).
2 Il
titolare dell’autorizzazione è l’autorità richiedente ai sensi dell’articolo 14 OCSP.
Art. 3, rubrica Livelli di controllo
Art. 4 Decisione concernente la sicurezza delle persone 1 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) decide se, e eventualmente con quali oneri, può essere attribuita una funzione secondo l’articolo 1 capoverso 1. 2 Può avere preliminarmente un colloquio con la persona sottoposta al controllo per chiarire le questioni in sospeso e, in tale contesto, farsi assistere dall’autorità di controllo.
3 Informa la persona sottoposta al controllo in merito alla propria decisione.
4 Se l’autorità di controllo ha emanato una decisione secondo l’articolo 22 capo- verso 1 lettere b–d OCSP22, l’IFSN informa per scritto detta autorità qualora dovesse decidere che la funzione secondo l’articolo 1 capoverso 1 può essere attribuita.
20 RS 732.143.3 21 RS 120.4 22 RS 120.4
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