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AS 2011 1111

AS 2011 1111

Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno

Modifica del 19 gennaio 2011

L’Ufficio federale dei trasporti, visto l’articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in esecuzione della risoluzione 2010-II-23 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, ordina:

I È prorogata la validità delle seguenti prescrizioni temporanee che modificano il regolamento di polizia del 1° dicembre 19932 per la navigazione sul Reno:

Art. 1.01 lett. ac Art. 1.07 n. 2 Art. 4.07 Art. 10.01 n. 3 Art. 11.02 Art. 11.03 (abrogato) Art. 11.04 (abrogato) Art. 11.05 (abrogato) Art. 12.01

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2011 con effetto sino al 30 novem- bre 2013.

19 gennaio 2011 Ufficio federale dei trasporti: Peter Füglistaler