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AS 2011 1403

Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (OBioc)

Modifica del 4 aprile 2011

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:

I L’allegato 1 dell’OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2011.

4 aprile 2011 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

1 RS 813.12

2011-0381 1403

Immissione sul mercato e utilizzazione di biocidi RU 2011

Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 lett. a)

Sostituzione di espressioni Nella colonna «Disposizioni specifiche»: – la formulazione «Nel rilasciare l’omologazione per il prodotto, gli SV valutano i rischi e successivamente assicurano …» è sostituita da «Prima che l’ON rilasci l’omologazione per il prodotto, gli OE valutano i rischi e successivamente assicurano …»; – il termine «autorizzazione» è sostituito da «omologazione»; – l’acronimo «CE» è sostituito da «UE»; – i termini «Organo di notifica (ON)» e «Servizi di valutazione (SV)» sono scritti per esteso la prima volta e in seguito sostituiti dai rispet- tivi acronimi «ON» e «SV».

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Immissione sul mercato e utilizzazione di biocidi RU 2011

I seguenti nuovi principi attivi vengono iscritti nell’allegato 1:

Elenco I: Principi attivi destinati ai biocidi con indicazione dei requisiti

Nome comune Denominazione IUPAC2 Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche3 Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

Biossido di 990 ml/l 1° novembre 31 ottobre 2022 18 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un carbonio 2012 prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV valutano, se pertinente per quel prodotto particolare, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE. Nel rilasciare l’omologazione per il prodotto, gli SV valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per attenuare i rischi rilevati. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. i prodotti sono venduti unicamente a professionisti

appositamente formati e possono essere utilizzati solo da questi ultimi;

2. si adottano misure appropriate di protezione degli

operatori per rendere minimi i rischi, anche mediante opportuni dispositivi di protezione indivi- duale, se necessario;

3. si adottano misure idonee a proteggere le persone

presenti, come l’allontanamento.

2 International Union of Pure and Applied Chemistry/Unione internazionale di chimica pura e applicata 3 Per l’attuazione dei principi comuni enunciati nell’allegato VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb. 1998, relativa all’immissione sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità europee all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

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Immissione sul mercato e utilizzazione di biocidi RU 2011

Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

Metofluthrin Isomero RTZ: Il principio attivo 1° maggio 2011 30 aprile 2021 18 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un 2,3,5,6-tetrafluoro-4- è conforme ad prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV (metossimetil)benzil- entrambe le purezze valutano, se pertinente per quel prodotto particolare, gli (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(Z)- minime seguenti: usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e (prop-1-nil)ciclopropan- Isomero RTZ i gruppi di persone che non sono stati esaminati in carbossilato 754 g/kg maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione Numero CE: n.p. Somma di tutti gli dei rischi effettuata dall’UE. Numero CAS: 240494- isomeri 71-7 930 g/kg Somma di tutti gli isomeri: 2,3,5,6-tetrafluoro-4- (metossimetil)benzil (EZ)- (1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2- dimetil-3-prop-1-enil- ciclo-propancarbossilato Numero CE: n.p. Numero CAS: 240494- 70-6

Spinosad Numero CE: 434-300-1 850 g/kg 1° novembre 31 ottobre 2022 18 Nell’esaminare la domanda di omologazione di un Numero CAS: 168316- 2012 prodotto a norma degli articoli 11 e 17 OBioc, gli SV 95-8 devono valutare, se pertinente per quel prodotto parti- Lo spinosad è una miscela colare, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per al 50-95 % di spinosyn A e le matrici e i gruppi di persone che non sono stati al 5-50 % di spinosyn D esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dall’UE. Spinosyn A L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,1 1. l’omologazione è subordinata ad adeguate misure di 4R,16aS, 16bR)-2-[(6- limitazione dei rischi. In particolare i prodotti omo- desossi-2,3,4-tri-O-metil- logati per utilizzazione professionale tramite nebu- α-L-mannopiranosil)ossi]- lizzazione devono essere usati indossando gli oppor- 13- [[(2R,5S,6R)-5- tuni dispositivi di protezione individuale, a meno

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Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

(dimetilamino)tetraidro-6- che nella domanda di omologazione per il prodotto metil-2H-piran-2-il]ossi]- non venga dimostrato che i rischi per gli utenti pro- 9-etil- fessionali possono essere ridotti a livelli accettabili 2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,1 con altri mezzi; 3,14,16a, 16b- 2. per i prodotti contenenti spinosad che possono tetradecaidro-14-metil-1H- lasciare residui negli alimenti, gli SV devono verifi- as-indacene[3,2- care la necessità di fissare nuove concentrazioni d]ossaciclododecin-7,15- massime di residui o di modificare quelle esistenti dione Numero CAS: conformemente all’OSoE, nonché adottare 131929-60-7 le opportune misure di limitazione dei rischi intese a garantire che tali concentrazioni massime non siano Spinosyn D superate. (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,1 4R,16aS, 16bS)-2-[(6- desossi-2,3,4-tri-O-metil- α-L-mannopiranosil)ossi]- 13- [[(2R,5S,6R)-5- (dimetilamino)tetraidro-6- metil-2H-piran-2-il]ossi]- 9-etil- 2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,1 3,14,16a, 16b- tetradecaidro-4,14-dimetil- 1H- as-indacene[3,2- d]ossaciclododecin- 7,15- dione Numero CAS: 131929-63-0

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