Lexipedia

AS 2011 1411

Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti

Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti

Modifica del 4 aprile 2011

L’Ufficio federale della sanità pubblica, visto l’articolo 27 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sui materiali e gli oggetti, ordina:

I L’allegato 6 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli oggetti è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2011.

4 aprile 2011 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

1 RS 817.023.21

2011-0611 1411

Materiali e oggetti RU 2011

Allegato 6 (art. 26g e 26i)

Elenco delle sostanze ammesse per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e requisiti in merito2

L’elenco delle sostanze ammesse il 1° maggio 2011 per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e i relativi requisiti possono essere ottenuti presso l’Ufficio federale della sanità pubblica3 e sono pubblicati sul suo sito Internet all’indirizzo seguente: www.bag.admin.ch/inchiostri_imballaggi

2 Ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 della legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), l’all. 6 non è più pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

3 Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.

1412