AS 2011 1709
Scambio di note del 31 marzo 2011 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2011/148/UE che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione relative al Fondo per le frontiere esterne (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Scambio di note del 31 marzo 2011 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione 2011/148/UE che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione relative al Fondo per le frontiere esterne (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Entrato in vigore il 31 marzo 2011
Traduzione1
Missione della Svizzera Bruxelles, 31 marzo 2011 presso l’Unione europea
Commissione europea Segretariato generale, SG.A.3 Bruxelles
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segreta- riato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 3 marzo 2011, emessa in virtù dell’articolo 7 para- grafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:
«Decisione della Commissione del 2 marzo 2011 che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo»3
RS 0.362.380.048
1 Dal testo originale francese (RO 2011 1709).
2 RS 0.362.31 3 Decisione 2011/148/UE della Commissione del 2 mar. 2011 che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007–2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofi- nanziati dal Fondo, GU L 61 dell’8.3.2011, pag. 28.
2011-0524 1709
Sviluppo dell’acquis di Schengen. Recepimento della dec. 2011/148/UE RU 2011
La presente decisione è stata notificata alla Svizzera con il numero C(2011) 1160 definitivo. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segreta- riato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 3 marzo 2011 e la presente nota di risposta instau- rano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea. Tale accordo entra in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni definite negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione. Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Bruxelles.
La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.