AS 2011 2399
Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sul materiale di moltiplicazione)
Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sul materiale di moltiplicazione)
Modifica del 25 maggio 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul materiale di moltiplicazione è modificata come segue:
Art. 3a Prescrizioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura, in caso di celere intervento 1 In situazioni che impongono un intervento celere, l’Ufficio federale dell’agri- coltura (Ufficio federale) può vietare l’importazione, la commercializzazione e l’impiego di materiale di moltiplicazione che costituisce un pericolo per la salute dell’uomo, degli animali o dell’ambiente. 2 Può fissare, per tale materiale di moltiplicazione, valori massimi che non devono essere superati. I valori massimi sono fondati su valori standard internazionali o sui valori massimi in vigore nel Paese esportatore oppure hanno una base scientifica. 3 Può stabilire per quale materiale di moltiplicazione l’importazione o la commercia- lizzazione può avvenire soltanto con una dichiarazione della competente autorità del Paese d’esportazione o di un servizio accreditato. 4 Fissa quali indicazioni devono essere contenute nella dichiarazione e se la dichia- razione deve essere corredata di altri documenti. 5 Le partite per le quali all’atto dell’importazione non possono essere prodotti i documenti di cui al capoverso 4 vengono respinte o, se sussiste un pericolo, distrutte.
Art. 4 cpv. 3 3 L’Ufficio federale è autorizzato a emanare il catalogo delle varietà tramite ordi- nanza.
1 RS 916.151
2011-0713 2399
Ordinanza sul materiale di moltiplicazione RU 2011
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.
25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova