AS 2011 311
Ordinanza dell'UFV che istituisce misure per impedire l'introduzione dell'afta epizootica dalla Bulgaria
Ordinanza dell’UFV che istituisce misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria
del 12 gennaio 2011
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:
Art. 1 Scopo, campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’importazione e l’esportazione di artiodattili e loro prodotti in provenienza o in direzione delle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2, al fine di impedire una propagazione dell’afta epizootica. 2 Le presenti disposizioni non si applicano agli artiodattili o ai prodotti di artiodattili che provengono da aziende situate al di fuori delle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2 e che transitano, direttamente e senza sosta intermedia, sulle strade principali o per via ferroviaria attraverso tali aree.
Art. 2 Divieto di esportazione L’esportazione di artiodattili verso le aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 è vietata.
Art. 3 Traffico turistico Nel traffico turistico l’importazione dalla Bulgaria di prodotti di origine animale derivati da artiodattili è vietata.
Art. 4 Importazione di animali vivi Gli artiodattili provenienti dalla Bulgaria possono essere importati soltanto se: a. provengono da aree della Bulgaria diverse da quelle elencate negli allegati 1 e 2; b. l’importazione è stata notificata all’Ufficio del veterinario cantonale compe- tente almeno tre giorni prima; e
RS 916.443.103
2011-0073 311
Misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria RU 2011
c. sono accompagnati dal certificato di polizia sanitaria richiesto recante la seguente dicitura supplementare: «Animali e animali artiodattili vivi con- formi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 20113, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria».
Art. 5 Limitazioni all’importazione Previo adempimento delle condizioni di cui agli articoli 6 – 12 e 14, possono essere importati i seguenti prodotti di origine animale provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2: a. carni, comprese carni fresche, carni macinate, carni separate meccanica- mente e preparazioni di carne di artiodattili; b. prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati di artiodattili; c. colostro e latte di artiodattili; d. prodotti lattiero-caseari di artiodattili; e. pelli e pelame di artiodattili; f. sperma, ovuli ed embrioni; e g. altri prodotti di origine animale derivati da artiodattili.
Art. 6 Importazione di carni Le carni, comprese le carni fresche, le carni macinate, le carni separate meccanica- mente e le preparazioni di carne, di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 possono essere importate soltanto se sono accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Carni conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 20114, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria».
Art. 7 Importazione di prodotti a base di carne I prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, di artiodat- tili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 possono essere importati soltanto se: a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 20115, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»;
3 Versione della GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 15
4 Versione della GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 15
5 Versione della GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 15
Misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria RU 2011
b. sono stati sottoposti a trattamento termico conformemente alle disposizioni di cui all’allegato III, numero 1, della direttiva 2002/99/CE6 e la partita è accompagnata da un documento commerciale attestante il trattamento ter- mico applicato; oppure c. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato con- formemente all’articolo 13.
Art. 8 Importazione di colostro e latte 1 Il latte di artiodattili proveniente dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 può essere importato soltanto se: a. è accompagnato da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Latte conforme alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 20117, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l’afta epizoo- tica in Bulgaria»; b. è stato pastorizzato conformemente alle disposizioni di cui all’allegato III, numero 1, della direttiva 2002/99/CE8 ed è accompagnato da un documento commerciale attestante la pastorizzazione; oppure c. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato con- formemente all’articolo 13. 2 L’importazione di colostro proveniente dalle aree della Bulgaria elencate nell’alle- gato 1 è vietata.
Art. 9 Importazione di prodotti lattiero-caseari I prodotti lattiero-caseari di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 possono essere importati soltanto se: a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2011/8/UE della Commis- sione, del 6 gennaio 20119, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l’afta epizootica in Bulgaria»; b. sono stati pastorizzati conformemente alle disposizioni di cui all’allegato III, numero 1, della direttiva 2002/99/CE10 e sono accompagnati da un docu- mento commerciale attestante la pastorizzazione; oppure c. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato con- formemente all’articolo 13.
6 Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dic. 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo, versione della GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11
7 Versione della GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 15
8 Vedi nota ad art. 7 lett. b
9 Versione della GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 15
10 Vedi nota ad art. 7 lett. b
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Art. 10 Importazione di sperma, ovuli ed embrioni 1 I seguenti prodotti provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2 possono essere importati soltanto se il certificato di polizia sanitaria richiesto reca la dicitura supplementare secondo la quale il prodotto in questione è conforme alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 201111, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l’afta epizootica in Bulgaria: a. sperma bovino, suino, ovino e caprino congelato; e b. embrioni bovini, ovini e caprini congelati. 2 L’importazione di altro sperma, altri ovuli ed embrioni di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2 è vietata.
Art. 11 Importazione di pelli e pelame Le pelli e il pelame di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 possono essere importati soltanto se: a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Pelli e pelame conformi alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 201112, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l’afta epizootica in Bulgaria»; b. soddisfano i requisiti di cui all’allegato VIII, capitolo VI, sezione A, nume- ro 1, lettere b–e del regolamento (CE) n. 1774/200213 e sono accompagnati da un documento commerciale attestante l’adempimento di tali requisiti; oppure c. soddisfano i requisiti di cui all’allegato VIII, capitolo VI, sezione A, nume- ro 2, lettera c o d del regolamento (CE) n. 1774/2002 e sono accompagnati da un documento commerciale convalidato conformemente all’articolo 13.
Art. 12 Importazione di altri prodotti di origine animale 1 I prodotti di artiodattili diversi da quelli menzionati precedentemente provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 possono essere importati soltanto se: a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2011/8/UE della Com- missione, del 6 gennaio 201114, che reca alcune misure di protezione provvi- sorie contro l’afta epizootica in Bulgaria»; oppure
11 Versione della GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 15
12 Versione della GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 15
13 Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ott. 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al con- sumo umano, GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 790/2010, GU L 237 dell’8.9.2010, pag. 1
14 Versione della GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 15
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b. sono accompagnati da un documento commerciale convalidato conforme- mente all’articolo 13.
2 Un documento commerciale è sufficiente per:
a. la lana di pecora, il pelo di ruminante e le setole di suini, se dal documento commerciale si evince che:
1. sono stati sottoposti a lavaggio industriale,
2. sono stati ottenuti da conciatura, oppure
3. sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato VIII, capitolo VIII,
numeri 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1774/200215; b. la lana di pecora, il pelo di ruminante e le setole di maiale non trattati, se dal documento commerciale si evince che sono debitamente imballati e secchi; oppure c. i prodotti dal cui documento commerciale si evince che sono destinati ad es- sere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio, come medicinali o dispositivi medici; d. i prodotti composti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 6 para- grafo 1 della decisione 2007/275/CE16, se il documento commerciale reca la seguente dicitura: «Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente oppure sono stati sottoposti, nel corso della loro fab- bricazione, a cottura completa o a un trattamento termico in tutta la loro massa, così che ogni materia prima risulta denaturata». 3 I prodotti composti di bovini, ovini, caprini, suini o altri artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 possono essere importati soltanto se sono accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura: «Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2011/8/UE17 della Commissio- ne, del 6 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione provvisorie contro l’afta epizootica in Bulgaria».
Art. 13 Validazione 1 Se è necessaria una validazione, il documento commerciale richiesto deve essere convalidato mediante copia allegata di un certificato ufficiale attestante che: a. il prodotto è stato fabbricato mediante un processo di produzione dimostra- tosi idoneo a distruggere il virus dell’afta epizootica; b. il prodotto in questione è stato ottenuto da materiali pretrattati opportuna- mente certificati; e c. sono state applicate le disposizioni necessarie per evitare eventuali contami- nazioni ad opera del virus dell’afta epizootica dopo il trattamento.
15 Vedi nota ad art. 11 lett. b
16 Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 apr. 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE, GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9
17 Versione della GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 15
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2 Il certificato ufficiale deve recare un riferimento alla decisione 2011/8/UE della Commissione, del 6 gennaio 201118, che reca alcune misure di protezione provviso- rie contro l’afta epizootica in Bulgaria, essere valido trenta giorni e riportare la data di scadenza.
Art. 14 Deroghe Le carni, comprese le carni fresche, le carni macinate, le carni separate meccanica- mente e le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne, compresi gli stomachi, le vesciche e gli intestini trattati, il latte, i prodotti lattiero-caseari nonché altri prodotti di origine animale derivati da artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elen- cate nell’allegato 1 possono essere importati soltanto se non sono stati fabbricati in Bulgaria e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il Paese di origine dei prodotti.
Art. 15 Controlli e misure al confine doganale
1 L’Amministrazione federale delle dogane controlla in modo proporzionale al
rischio: a. l’osservanza del divieto di importazione di animali vivi; b. la presenza di un certificato ufficiale recante la dicitura richiesta per i pro- dotti di origine animale; c. il divieto di importazione di prodotti di origine animale importati dai viag- giatori per via aerea dalla Bulgaria.
2 L’UFV respinge o confisca le partite non conformi alle prescrizioni.
Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 13 gennaio 2011 alle ore 0.0019.
12 gennaio 2011 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
18 Versione della GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 15
19 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 gen. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512)
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Allegato 1 (art. 1–2, 4–12 e 14)
Aree ad alto rischio
È stata definita ad alto rischio la seguente regione della Bulgaria: – regione di Burgas
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Allegato 2 (art. 1 e 4)
Aree a basso rischio
Sono state definite a basso rischio le seguenti regioni della Bulgaria: – regione di Yambol – regione di Sliven – regione di Shumen – regione di Varna
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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