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AS 2011 3207

Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Riehen-Grenzacherstrasse/Grenzacherhorn

Traduzione1

Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di

Concluso il 15 giugno 2010 Entrato in vigore il 30 maggio 2011

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19612 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1. Presso il valico di confine di Riehen-Grenzacherstrasse/Grenzacherhorn sono isti- tuiti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repubblica fede- rale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.

2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

Art. 2

1. Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:

a) la parte di territorio delimitata: – a ovest, dal confine comune, – a nord, da una linea lungo la facciata, lato strada, dell’edificio di sdoga- namento tedesco fino al ristorante «WaIdhorn/Hörnli» e, da lì, da una linea lungo la facciata, lato strada, del ristorante, compreso l’accesso al cortile doganale svizzero, – a est, da una linea retta che, in prolungazione della facciata orientale del ristorante «Waldhorn/Hörnli», attraversa la strada federale B34 fino al lato opposto della strada, compreso il marciapiede, – a sud, dal bordo meridionale del marciapiede fino all’area di parcheggio situata a est dell’edificio tedesco destinato ai controlli nel traffico turi- stico e, da lì, da una linea lungo il lato meridionale del passaggio situato

RS 0.631.252.913.693.2

1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 3207).

2 RS 0.631.252.913.690

2010-3273 3207

Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine RU 2011 di Riehen-Grenzacherstrasse/Grenzacherhorn. Acc. con la Germania

dietro l’edificio tedesco destinato ai controlli nel traffico turistico fino al confine; b) il locale per le perquisizioni e i servizi igienici nell’edificio tedesco destinato ai controlli nel traffico turistico, compreso l’accesso a questi luoghi; c) la parte della cabina di sdoganamento sull’isola spartitraffico riservata all’uso degli agenti svizzeri; d) il container accanto al padiglione doganale tedesco riservato all’uso degli agenti svizzeri.

2. Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:

a) la parte di territorio delimitata: – a est, dal confine comune, – a nord, da una linea retta lungo il lato meridionale dell’edificio di sdo- ganamento svizzero tra il confine e il limite occidentale della proprietà delle dogane svizzere, – a ovest, da una linea retta lungo il limite occidentale della proprietà delle dogane svizzere che prosegue attraverso la Grenzacherstrasse fino al bordo meridionale del marciapiede presso la proprietà «Streit- gärtlein», – a sud, dal bordo meridionale del marciapiede fino al confine comune; b) la pesa a ponte e la rampa, compresa la bilancia fissa che vi si trova.

Art. 3 1. La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. 2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4 Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 2 dicembre 19773 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al passaggio di frontiera di

Art. 5

1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche

conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

3 RU 1978 1370

Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine RU 2011 di Riehen-Grenzacherstrasse/Grenzacherhorn. Acc. con la Germania

2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un

mese, con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il Per il Dipartimento federale delle finanze Ministero federale delle finanze d’intesa della Confederazione Svizzera: con il Ministero federale dell’interno della Repubblica federale di Germania: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr

Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine RU 2011 di Riehen-Grenzacherstrasse/Grenzacherhorn. Acc. con la Germania

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