AS 2011 3229
Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Thayngen/Bietingen
Traduzione1
Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Thayngen/Bietingen
Concluso il 15 giugno 2010 Entrato in vigore il 30 maggio 2011
Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19612 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 1. Presso il valico di confine di Thayngen/Bietingen sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati. 2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici sia sul territorio della Confederazione Svizzera sia su quello della Repubblica federale di Germania.
Art. 2
1. Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
a) i locali utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri; b) il tratto della strada federale B34 delimitato da una parte dal confine comune e dall’altra dall’uscita del cortile doganale, compresi i posti di parcheggio e di sdoganamento per le automobili e gli autocarri nonché le relative corsie d’accesso e d’uscita delimitati a nord e a sud da una recinzione.
2. Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:
a) i locali utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti tede- schi;
RS 0.631.252.913.694.6
1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 3229).
2 RS 0.631.252.913.690
2010-3257 3229
Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico RU 2011 di confine di Thayngen/Bietingen. Acc. con la Germania
b) il tratto della strada J15 delimitato da una parte dal confine comune e dall’altra dall’imbocco della Bietinger Strasse, compresi i posti di parcheg- gio e di sdoganamento per le automobili e gli autocarri nonché le relative corsie d’accesso e d’uscita delimitati a nord e a ovest da una recinzione e dalla Bietinger Strasse.
Art. 3 1. La Direzione delle dogane di Sciaffusa, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. 2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.
Art. 4 Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo dell’11 aprile 19903 tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al varco di Thayngen/Bietingen.
Art. 5
1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche
conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un
mese, con un preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.
Per il Per il Dipartimento federale delle finanze Ministero federale delle finanze d’intesa della Confederazione Svizzera: con il Ministero federale dell’interno della Repubblica federale di Germania: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr
3 RU 1990 1683