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AS 2011 3537

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

Modifica del 29 giugno 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 giugno 20051 sui lavori di costruzione è modificata come segue:

Art. 2 lett. a e c Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. lavori di costruzione: la realizzazione, la riparazione, la modifica, la manu- tenzione, il controllo e lo smantellamento o la demolizione di costruzioni, compresi i lavori preparatori e finali; sono parimenti considerati lavori di costruzione i lavori negli scavi, nei pozzi, negli scavi di fondazione, nelle cave di pietra e nelle cave di ghiaia, agli impianti termici e ai camini di fab- brica, alle canalizzazioni e all’interno delle canalizzazioni nonché i lavori in sotterraneo e la lavorazione della pietra; c. abrogata

Art. 19 cpv. 1 Concerne unicamente il testo tedesco.

2bis La parete di ritenuta sul tetto deve essere misurata in modo da resistere a una certa forza dinamica.

4 Concerne unicamente il testo tedesco.

1 RS 832.311.141

2010-2755 3537

Ordinanza sui lavori di costruzione RU 2011

Art. 32 cpv. 1 1 Per lavori su un tetto di un’altezza di caduta superiore a 3 metri e di una durata totale inferiore a due giorni per una persona sono sufficienti le misure seguenti: a. per inclinazioni dei tetti fino a 40°: misure secondo l’articolo 19; b. per inclinazioni dei tetti tra 40° e 60°: misure secondo l’articolo 19, inoltre occorre utilizzare scale da copritetto; c. per inclinazioni dei tetti superiori a 60°: devono essere utilizzati ponti mobili o dispositivi di sicurezza equivalenti.

Art. 33 cpv. 2 e 3 2 Se non è possibile dimostrare che le superfici di copertura sono resistenti alla rottura o di limitata resistenza alla rottura, devono essere adottate le corrispondenti misure di cui all’articolo 35. 3 Indipendentemente dall’altezza della caduta, alle aperture nella superficie di coper- tura occorre installare contro le cadute protezioni resistenti e solidamente fissate.

Art. 35 cpv. 1 1 È permesso effettuare lavori su superfici di copertura non resistenti soltanto a partire da passerelle. Se non è tecnicamente possibile o se risulta sproporzionato montare passerelle, devono essere utilizzati ponteggi di ritenuta o reti di sicurezza a partire da un’altezza di caduta di 3 metri.

Art. 36 Montaggio di elementi di copertura

1 Per montare elementi di copertura a partire da un’altezza di caduta di 3 metri

devono essere installati ponteggi di ritenuta o reti di sicurezza su tutta la superficie.

2 Si può salire sugli elementi di copertura soltanto se sono fissati.

Art. 57 cpv. 9 9 Gli scavi realizzati verticalmente a un livello inferiore rispetto alla scarpata devono essere puntellati lungo tutta la loro altezza. Fanno eccezione gli scavi realizzati nella roccia di cui all’articolo 56 capoverso 3.

Concerne unicamente il testo francese.

Art. 76 cpv. 1

1 La pendenza di scarpata degli strati di copertura non può superare un rapporto

di 1:1.

Ordinanza sui lavori di costruzione RU 2011

Titolo prima dell’art. 81a Capitolo 8a: Impianti termici e camini di fabbrica

Art. 81a Definizioni Ai sensi del presente capitolo si intende per: a. impianti termici: impianti a combustione e motori a combustione stazionari per combustibili solidi, liquidi o gassosi, inclusi i dispositivi di produzione, trasporto e distribuzione di calore, i dispositivi di comando e di sicurezza, nonché il tubo di collegamento e gli impianti per l’evacuazione dei gas di scarico; b. camini di fabbrica: installazioni volte a evacuare i gas di scarico, isolate, accessibili dall’interno o dall’esterno, e che possono essere pulite unica- mente dall’alto al basso.

Art. 81b Requisiti al personale Per lavori a impianti termici e camini di fabbrica possono essere impiegati unica- mente lavoratori che: a. in base alle loro condizioni fisiche e psichiche sono in grado di assumere in modo sicuro e affidabile i compiti loro affidati; b. sono in grado di farsi capire sul posto di lavoro; c. dispongono di una formazione adeguata ai lavori agli impianti termici e ai camini di fabbrica.

Art. 81c Dispositivi di comando e di commutazione 1 Gli impianti termici e, se necessario, anche le loro unità funzionali devono essere muniti di dispositivi che consentono di isolarli o disinserirli da ciascuna delle loro fonti di alimentazione di energia. I dispositivi devono poter essere assicurati contro un loro reinserimento qualora ne risulti un pericolo per i lavoratori.

2 Per lavori a impianti termici accessibili e a camini di fabbrica:

a. il dispositivo di disinserimento di sicurezza deve essere bloccato con un lucchetto nella posizione spenta; b. la spina elettrica del bruciatore, del ventilatore o dell’alimentazione di com- bustibile deve essere disinserita e la presa deve essere assicurata con un lucchetto; c. un cartello di segnalazione deve essere affisso in prossimità dell’interruttore di sicurezza all’entrata dell’impianto termico o del camino di fabbrica.

Art. 81d Lavori a impianti termici accessibili e camini di fabbrica 1 I lavori effettuati a impianti termici accessibili e a camini di fabbrica devono essere sorvegliati da una persona che si trova fuori dalla zona di pericolo.

Ordinanza sui lavori di costruzione RU 2011

2 L’accesso agli impianti termici e ai camini di fabbrica è autorizzato soltanto dopo un periodo di raffreddamento sufficiente e dopo l’evacuazione dei gas tossici accu- mulatisi. Quest’ultimo punto deve essere verificato mediante misurazione. 3 Se i gas tossici non possono essere evacuati, per accedere a impianti termici acces- sibili o a camini di fabbrica deve essere indossato un apparecchio respiratorio indi- pendente dall’aria ambiente.

Art. 81e Accessi agli impianti per l’evacuazione dei gas di scarico sui tetti 1 L’accesso agli impianti per l’evacuazione dei gas di scarico sui tetti è autorizzato unicamente se vi sono i necessari dispositivi fissi di sicurezza, come passerelle o scale fisse, tra le aperture d’uscita nel tetto e gli impianti in questione. 2 Se tali dispositivi fissi di sicurezza mancano, devono essere adottate misure di protezione quali ponteggi di ritenuta, reti di sicurezza o funi di sicurezza.

Art. 81f Ascensione di camini di fabbrica 1 Dall’esterno, l’ascensione di camini di fabbrica può avvenire unicamente mediante scale fisse. Se queste non sono disponibili occorre utilizzare mezzi di trasporto autorizzati per le persone. 2 Dall’interno, l’ascensione di camini di fabbrica può avvenire unicamente mediante scalini di ferro già esistenti o installazioni di risalita simili in condizioni ineccepibili.

Art. 81g Raccordi elettrici tramite paline sul tetto 1 I raccordi elettrici tramite paline sul tetto che si trovano nella zona di lavoro devo- no essere separati dalla corrente o protetti da qualsiasi contatto. 2 Prima dell’inizio dei lavori nella zona in cui si trovano raccordi elettrici tramite paline sul tetto occorre informare per tempo il proprietario della linea.

II L’ordinanza del 18 ottobre 19632 concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori da spazzacamino, come pure le misure protettive nei camini di fabbrica e negli impianti di combustione è abrogata.

2 RU 1963 884, 2002 3929

Ordinanza sui lavori di costruzione RU 2011

III La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2011.

29 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sui lavori di costruzione RU 2011

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