AS 2011 3905
Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore
Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)
Modifica del 29 giugno 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 per gli autisti è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3 3 I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all’estero devono osservare soltanto le prescrizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 capoversi 1, 2, 4 e 5 nonché agli articoli 9–12, 14–14c e 18 capoverso 1.
Art. 4 cpv. 1 lett. g Concerne soltanto il testo francese.
Art. 7 cpv. 2 2 Durante il tempo di disponibilità non possono essere effettuati né pause dal lavoro né periodi di riposo.
Art. 8 cpv. 3 3 I lavoratori non possono lavorare più di 6 ore senza effettuare una pausa. Se la durata complessiva del lavoro è di 6 – 9 ore la pausa deve essere di almeno
30 minuti, se supera le 9 ore la pausa deve essere di almeno 45 minuti. Le pause
possono essere suddivise in periodi di almeno 15 minuti ciascuno.
Art. 13a cpv. 1 frase introduttiva e 4 1 Per il controllo dei periodi di lavoro, di guida e di riposo sono rilasciate le seguenti carte per l’odocronografo: 4 La richiesta di rinnovo può essere inoltrata al più presto sei mesi prima della sca- denza della validità delle carte. Se la richiesta è inoltrata meno di 15 giorni prima della scadenza della validità, è rilasciata una nuova carta.
1 RS 822.221
2011-1320 3905
Ordinanza per gli autisti RU 2011
Art. 13b cpv. 2 frase introduttiva, 5 e 6 2 La richiesta di una carta del conducente deve essere inoltrata all’Ufficio federale delle strade e contiene: 5 Se trasferisce il domicilio in Svizzera, il titolare di una carta del conducente valida rilasciata da uno Stato estero può presentare all’Ufficio federale delle strade una domanda di conversione della carta del conducente. La carta del conducente estera deve essere consegnata all’Ufficio federale delle strade. 6 Le carte del conducente devono essere restituite all’Ufficio federale delle strade in caso di modifiche secondo l’articolo 13a capoverso 3, danneggiamento o cattivo funzionamento. Se una carta del conducente sostituita viene ritrovata, essa deve essere consegnata all’autorità entro 14 giorni. I dati memorizzati sulla carta devono essere preventivamente assicurati.
2 La richiesta di una carta dell’azienda deve essere inoltrata all’Ufficio federale delle strade e contiene il nome, l’indirizzo e la sede dell’azienda (n. 6, 7 e 10 all. ORECO2).
Art. 14 cpv. 1 1 Finché si trova nel veicolo o nelle sue vicinanze, il conducente deve, durante la sua attività, tenere costantemente in funzione l’odocronografo e utilizzarlo in modo che siano registrati puntualmente i periodi di guida, gli altri periodi di lavoro, il tempo di disponibilità e le pause. In caso di equipaggio multiplo, i conducenti utilizzano l’odocronografo in modo che questi dati siano differenziati dall’apparecchio per ciascun conducente.
2 Se non è in grado di utilizzare l’odocronografo poiché non si trova nelle vicinanze del veicolo, il conducente deve iscrivere costantemente sul disco i dati relativi ai periodi di lavoro e di riposo e ai tempi di disponibilità, a mano o in altro modo idoneo, in maniera leggibile. Le iscrizioni fatte a mano non devono pregiudicare le registrazioni dell’apparecchio. 3 In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell’odocronografo il conducente deve annotare sul disco o su un foglio speciale da accludere al disco i corrispondenti dati concernenti i periodi di lavoro, di guida, di riposo e i tempi di disponibilità che non sono più registrati in maniera ineccepibile.
2 RS 822.223
Ordinanza per gli autisti RU 2011
3 Se non è in grado di utilizzare l’odocronografo poiché non si trova nelle vicinanze del veicolo, il conducente deve, prima di riprendere la corsa, inserire manualmente nell’apparecchio i dati relativi ai periodi di lavoro e di riposo e ai tempi di disponibi- lità. 4 In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell’odocronografo il conducente deve annotare su un foglio speciale i corrispondenti dati concernenti i periodi di lavoro, di guida e di riposo e i tempi di disponibilità che non sono più registrati, stampati o scaricati in maniera ineccepibile. Il foglio deve inoltre essere provvisto delle indicazioni sulla persona (cognome, nome, numero della carta del conducente o della licenza di condurre), del numero di targa del veicolo utilizzato, del luogo dell’inizio e della fine dell’attività professionale nonché della data e della firma. L’articolo 14c si applica per analogia.
Art. 16 cpv. 2
2 I conducenti indipendenti iscrivono in un registro le seguenti indicazioni:
a. il periodo di guida giornaliero; b. i periodi di riposo giornalieri effettuati e, in caso di eventuale ripartizione del riposo, la durata dei periodi parziali di riposo; c. i giorni di riposo settimanali effettuati e, in caso di eventuale riduzione, la durata dei periodi di riposo ridotti.
Art. 21 cpv. 1 1 Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida, delle pause, del riposo e del tempo di disponibilità (art. 5–11) è punito con la multa.
Art. 23 cpv. 1 1 I Cantoni applicano la presente ordinanza e designano le autorità competenti per l’esecuzione nonché gli uffici competenti per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte di controllo.
Art. 24 cpv. 5 5 L’Ufficio federale delle strade è competente per il rilascio, la revoca e la dichiara- zione di non validità delle carte del conducente e dell’azienda.
Ordinanza per gli autisti RU 2011
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2011.
29 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova