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AS 2011 3911

Ordinanza sul registro delle carte per l'odocronografo

Ordinanza sul registro delle carte per l’odocronografo (ORECO)

Modifica del 29 giugno 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 marzo 20061 sul registro delle carte per l’odocronografo è modi- ficata come segue:

Sostituzione di un’espressione: In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «USTRA».

Art. 2 cpv. 3 Abrogato

Art. 3 cpv. 1 e 2

1 L’Ufficio federale delle strade (USTRA) è competente per:

a. la tenuta del RECO in collaborazione con l’Amministrazione federale delle dogane (AFD); b. la produzione di coppie di chiavi per l’odocronografo e le relative carte; c. la sorveglianza del sistema di sicurezza conformemente ai principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2135/982; d. la verifica, la registrazione e la mutazione dei dati delle carte del conducente e dell’azienda (n. 1, 2, 6, 7 e 10 dell’allegato); e. la conferma delle informazioni concernenti lo stato trasmesse da autorità na- zionali e internazionali nel quadro di procedure automatiche. 2 Le autorità federali e cantonali sono competenti per la verifica, la registrazione e la mutazione dei dati per le carte di controllo (n. 8, 9 e 10 dell’allegato).

1 RS 822.223 2 Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, del 24 set. 1998, che modifica il regola- mento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85, GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1.

2011-1318 3911

Registro delle carte per l’odocronografo RU 2011

II L’allegato è modificato come segue:

N. 113, 213, 612, 713 e 10 …

113 Autorità di rilascio (USTRA)

213 Autorità di rilascio (USTRA)

612 Autorità di rilascio (USTRA)

713 Autorità di rilascio (USTRA)

10 Dati relativi alla richiesta

1011 Indirizzo di posta elettronica del richiedente
1012 Numero di telefono del richiedente
1013 Numero di fax del richiedente

III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2011.

29 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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