AS 2011 4067
Ordinanza sull'energia
Ordinanza sull’energia (OEn)
Modifica del 17 agosto 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo francese.
Art. 1a Obbligo di etichettatura 1 Le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali (aziende soggette all’obbligo di etichettatura) devono informare i propri consumatori finali almeno una volta all’anno in merito: a. alla quota percentuale dei vettori energetici impiegati per l’energia fornita; b. all’origine dell’elettricità (produzione in Svizzera o all’estero); c. all’anno di riferimento; d. al nome e all’ufficio di contatto dell’azienda soggetta all’obbligo di etichet- tatura.
2 Le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a–c devono essere rilasciate per
l’elettricità complessivamente fornita a tutti i suoi consumatori finali (mix del forni- tore) o per l’elettricità fornita singolarmente a ciascun consumatore finale (mix del prodotto). L’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura deve applicare il mix prescelto a tutti i suoi consumatori finali.
3 L’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura deve tenere una contabilità
dell’elettricità allo scopo di registrare i dati per le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a–c. 4 Le aziende soggette all’obbligo di etichettatura pubblicano congiuntamente, indi- pendentemente dal fatto che abbiano scelto il mix del prodotto o il mix del fornitore, il rispettivo mix del fornitore al più tardi alla fine dell’anno civile seguente, in parti- colare attraverso un unico indirizzo Internet liberamente accessibile.
1 RS 730.01
2010-3291 4067
Ordinanza sull’energia RU 2011
Art. 1b cpv. 1, frase introduttiva 1 Le aziende, compresi i produttori, che in Svizzera forniscono elettricità ad aziende soggette all’obbligo di etichettatura o a prefornitori di aziende soggette all’obbligo di etichettatura (aziende soggette all’obbligo d’informazione), devono trasmettere alle aziende alle quali forniscono elettricità le seguenti informazioni:
Art. 1c Esigenze in materia di contabilità dell’elettricità e di etichettatura dell’elettricità 1 Le esigenze in materia di etichettatura dell’elettricità e di contabilità dell’elettricità sono disciplinate nell’allegato 4. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) può adeguarle alle norme internazionali, in particolare a quelle dell’Unione europea.
Art. 1d Garanzia di origine 1 Chi produce elettricità e la immette in rete può far registrare l’impianto di produ- zione e in seguito regolarmente l’elettricità immessa in rete dall’organismo di valu- tazione della conformità accreditato per questo settore (organismo di rilascio) e farsi rilasciare dall’organismo di rilascio garanzie di origine per l’elettricità immessa.
2 Per gli impianti di produzione con una potenza allacciata pari o superiore a
30 kVA è obbligatorio registrare l’impianto, l’elettricità immessa e la garanzia di origine. 3 L’organismo di rilascio emette una garanzia di origine in particolare per quanto riguarda: a. la quantità di elettricità prodotta; b. i vettori energetici impiegati per la produzione di elettricità; c. il periodo e il luogo di produzione. 4 L’organismo di rilascio deve annullare l’ulteriore uso della garanzia di origine se essa: a. è utilizzata per l’etichettatura dell’elettricità di cui all’articolo 1a; b. è emessa sotto forma di documento scritto o elettronico; oppure c. è trasmessa in forma elettronica all’estero. 5 Le garanzie di origine per l’elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell’articolo 7a della legge non possono essere negoziate a titolo commerciale né trasmesse. 6 Il DATEC può disciplinare i dettagli delle esigenze poste alla garanzia di origine e alla durata di validità di quest’ultima. Può inoltre esonerare determinati tipi di impi- anti di produzione dall’obbligo di cui al capoverso 2 per i quali in caso contrario risulterebbero costi sproporzionatamente elevati e stabilire esigenze supplementari per parificare la garanzia di origine alle norme internazionali.
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Art. 1g Rendiconto e valutazione 1 L’organismo di rilascio presenta ogni tre mesi un rendiconto all’Ufficio federale dell’energia (UFE) in particolare sulle quantità di elettricità da esso rilevate ai sensi dell’articolo 1d, suddivise per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza. 2 L’UFE valuta le informazioni. Esso può pubblicare i risultati relativi alle informa- zioni di cui all’articolo 1d capoverso 3 in forma generica e anonima.
Art. 3 Disposizioni generali Le esigenze generali di cui all’articolo 2 e la definizione del limite di potenza per le centrali idroelettriche di cui all’articolo 2c si applicano per analogia anche alle condizioni di raccordo per l’elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell’articolo 7a della legge (rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi).
Art. 3a Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
1 Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se:
a. i nuovi investimenti degli ultimi cinque anni precedenti la messa in esercizio corrispondono almeno al 50 per cento degli investimenti necessari per un nuovo impianto; b. previa deduzione delle limitazioni di produzione, determinate dalle condi- zioni imposte dalle autorità, viene prodotta almeno altrettanta elettricità che in passato; e c. sono trascorsi i due terzi del periodo di utilizzazione previsto dalle appen- dici 1.1–1.5 come durata della rimunerazione. 2 Si considerano altresì ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti la cui produzione di elettricità o il cui coefficiente di sfruttamento elettrico rapportato alla media degli ultimi cinque anni d’esercizio completi viene aumentato prima del 1° gennaio 2010 secondo le esigenze stabilite nelle appendici 1.1–1.5. Il DATEC può ridefinire nelle appendici il giorno di riferimento rilevante per il periodo di confronto.
3 Non sono considerati ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti
convertiti dai combustibili fossili a quelli rinnovabili senza che vengano effettuati nuovi investimenti secondo il capoverso 1 lettera a.
Art. 3abis Idoneità dell’ubicazione L’UFE fissa in una raccomandazione i criteri per la valutazione dell’idoneità dell’ubicazione secondo l’articolo 7a capoverso 1 della legge, in particolare per le piccole centrali idroelettriche e l’energia eolica. Esso fissa detti criteri d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Ufficio federale dello sviluppo territo- riale (ARE) e sente a tale riguardo i Cantoni.
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Art. 3b, rubrica, cpv. 1bis e 2 Prezzi di costo di impianti di riferimento e rimunerazione 1bis Il tasso di rimunerazione per un determinato impianto è fissato in base alle modalità vigenti nell’anno di costruzione. Esso non varia per tutta la durata della rimunerazione; per impianti secondo le appendici 1.1 e 1.5, esso può variare annualmente in funzione della potenza equivalente o del coefficiente di sfruttamento del calore. Sono fatti salvi adeguamenti ai sensi dell’articolo 3e capoverso 3 e dell’appendice 1.3 numero 3.3. 2 La rimunerazione è calcolata sulla base del tasso di rimunerazione e dell’elettricità misurata nel punto di immissione e rilevata dall’organismo di rilascio.
Art. 3d Riduzione annua e durata della rimunerazione 1 La riduzione annua e la durata della rimunerazione si calcolano in base alle appen- dici 1.1–1.5. 2 Il tasso di rimunerazione per un impianto messo in esercizio nell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore delle relative modalità viene ridotto nella misura della riduzione cumulata fino all’anno della messa in esercizio. Questo tasso di rimunera- zione ridotto resta invariato per l’intera durata della rimunerazione, fatte salve le modifiche di cui all’articolo 3b capoverso 1bis. 3 La durata della rimunerazione inizia con la messa in esercizio effettiva e termina il 31 dicembre dell’ultimo anno di rimunerazione. Essa decorre senza diritto alla rimunerazione anche nel caso in cui l’impianto si trovi in lista d’attesa e non viene interrotta. In particolare non viene interrotta nel caso di un’uscita temporanea secon- do l’articolo 6 o di una reintegrazione, se il diritto si era estinto in precedenza ai sensi dell’articolo 3iquinquies.
Art. 3e Adeguamento della rimunerazione 1 Il DATEC verifica periodicamente il calcolo del prezzo di costo e della rimunera- zione secondo le appendici 1.1–1.5 e lo adegua in caso di mutamento considerevole delle circostanze.
2 Esso prende in considerazione in particolare l’economicità a lungo termine,
l’evoluzione delle tecnologie, dei prezzi delle fonti di energia primaria, dei canoni per i diritti d’acqua, del mercato dei capitali e, per gli impianti di cogenerazione, dei prezzi dell’energia per il riscaldamento. L’economicità a lungo termine, misurata in funzione delle opportunità di mercato a lungo termine, può essere presa in conside- razione mediante correzioni dell’importo della rimunerazione o della sua riduzione annua. 3 Il DATEC può prevedere nelle appendici un adeguamento del calcolo dei prezzi di costo e della rimunerazione anche per i produttori che ricevono già una rimunera- zione o hanno ottenuto una decisione positiva, in particolare per evitare utili o per- dite eccessivi o incentivi negativi.
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4 Esso può operare adeguamenti ai sensi dei capoversi 1 e 3 anche nel corso
dell’anno. Se in virtù di un tale adeguamento apportato nello stesso anno civile sono applicabili diverse modalità, per i nuovi impianti messi in esercizio valgono le modalità vincolanti al momento della loro messa in esercizio.
5 Se il DATEC ha proceduto ad adeguamenti e non dispone diversamente, per gli
impianti per i quali il produttore non ha ancora ricevuto una decisione positiva valgono le modalità adeguate e non la riduzione. A partire dall’anno successivo il nuovo tasso di rimunerazione risultante viene nuovamente abbassato annualmente nella misura della riduzione.
Art. 3f Quantità aggiuntive periodiche per gli impianti fotovoltaici 1 L’UFE stabilisce ogni anno le quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici in modo da consentire una progressione continua. A tal fine tiene conto dell’evoluzione dei costi, dei supplementi causati dalle quantità aggiuntive e del saldo ancora man- cante fino al raggiungimento della somma massima dei supplementi conformemente all’articolo 7a capoverso 4 lettera b della legge. 2 Le spese scoperte di cui all’articolo 7a capoverso 4 lettera b della legge consistono nella differenza fra i prezzi di costo dei nuovi impianti e il prezzo di mercato. 3 Il prezzo di mercato corrisponde alla media, ponderata in funzione delle quantità, dei prezzi spot negoziati quotidianamente in borsa per l’elettricità nell’area di mer- cato Svizzera. L’UFE lo fissa e lo pubblica trimestralmente in base ai rispettivi dati trimestrali.
Art. 3g cpv. 3 3 La società nazionale di rete esamina se il progetto, sulla base del prezzo di mercato determinante al momento della decisione, si situa entro la progressione ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge oppure nella somma massima dei supplementi ai sensi dell’articolo 7a capoverso 4 della legge. Essa comunica al richiedente il risultato dell’esame della richiesta mediante decisione. Questa non ha un effetto pregiudiziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessa- rie per il progetto. Questa circostanza va specificata nella decisione.
Art. 3h Obblighi di notifica, messa in esercizio 1 Il richiedente è tenuto a notificare alla società nazionale di rete, entro i termini indicati nelle appendici 1.1–1.5, lo stato di avanzamento del progetto. 2 Il richiedente è tenuto a mettere in esercizio l’impianto entro i termini indicati nelle appendici 1.1–1.5 e a notificare alla società nazionale di rete, entro il termine di un mese, che l’impianto è stato messo in esercizio e che è stato rilevato dall’organismo di rilascio.
3 La società nazionale di rete comunica al richiedente il tasso di rimunerazione
(art. 3b cpv. 1bis).
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4 Se trasferisce l’impianto a un nuovo titolare, il richiedente comunica immediata- mente tale trasferimento alla società nazionale di rete. In caso di mancata comunica- zione, la rimunerazione viene versata al titolare precedente.
Art. 3hbis Mancato rispetto degli obblighi di notifica e scostamento dalle indicazioni contenute nella notifica
1 Il carattere vincolante della decisione decade se:
a. il richiedente non rispetta il termine per la notifica dello stato di avanzamen- to del progetto o della messa in esercizio; b. la tecnologia di produzione cambia rispetto alle indicazioni fornite nella notifica; c. le esigenze relative agli impianti ampliati o rinnovati in misura considere- vole di cui all’articolo 3a capoverso 1 lettera a o c non sono rispettate; d. l’ubicazione dell’impianto diverge in misura considerevole da quanto indi- cato nella notifica; o e. viene superato lo scostamento massimo consentito dal capoverso 4. 2 La società nazionale di rete revoca la decisione salvo che, nei casi di cui alla lettera a, c o d, gli scostamenti siano dovuti a ragioni non imputabili al richiedente. Se per uno di questi motivi un termine (cpv. 1 lett. a) non può essere rispettato, la società nazionale di rete può prorogarlo su richiesta.
3 Il DATEC esamina se e in quale misura al momento della messa in esercizio gli
impianti si discostano dalle indicazioni fornite nella notifica. 4 Se emerge che le quote parziali dell’articolo 7a capoverso 4 della legge non posso- no più essere rispettate o se il supplemento riscosso non è più sufficiente, il DATEC può fissare, per i nuovi impianti notificati, gli scostamenti massimi consentiti per una determinata tecnologia.
Art. 3ibis Versamento della rimunerazione 1 Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili versa trimestral- mente la rimunerazione ai produttori, indipendentemente dalla loro potenza allac- ciata. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 3k e quelle derivanti dalla rimunerazione del prezzo di mercato da parte dei gruppi di bilancio non sono suffi- cienti per il pagamento delle rimunerazioni dovute, la rimunerazione viene versata pro rata nel corso dell’anno. Il saldo è versato nel corso dell’anno successivo. 2 Se l’entità della rimunerazione non corrisponde alla produzione effettiva, viene chiesto al produttore il rimborso dell’importo corrispondente oppure tale importo è computato nel periodo di pagamento successivo.
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Art. 3iter Rispetto delle esigenze minime
1 Le esigenze minime si basano sulle appendici 1.1–1.5.
2 La rimunerazione viene temporaneamente sospesa a chi non rispetta le esigenze
minime. Per il periodo di valutazione in questione, l’impianto viene rimunerato retroattivamente al prezzo di mercato (art. 3f cpv. 3). La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita.
3 Se le esigenze minime sono nuovamente soddisfatte, la rimunerazione viene ver-
sata successivamente alla fine dell’anno civile senza interessi. 4 Se vi sono ragioni non imputabili al produttore, quest’ultimo può illustrare alla società nazionale di rete le misure che intende adottare per rispettare nuovamente le esigenze minime. A questo scopo la società nazionale di rete può concedergli un termine appropriato per le misure, eventualmente vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto alla rimunerazione, purché gli oneri siano soddisfatti. 5 Se, decorso il termine concesso, le esigenze minime non sono state soddisfatte per un intero periodo di valutazione, l’impianto viene rimunerato retroattivamente, per il periodo successivo allo scadere del termine, al relativo prezzo di mercato. La rimu- nerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita.
Art. 3iquater Requisiti posti agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole 1 Se le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole ai sensi dell’articolo 3a capoverso 1 lettera b o capoverso 2 non vengono rispettate nel corso di un anno civile, si applica per analogia l’articolo 3iter capoversi 2 e 3.
2 Se vi sono motivi non imputabili al produttore ma è possibile adottare misure
affinché le esigenze vengano nuovamente soddisfatte, si applica per analogia l’arti- colo 3iter capoversi 4 e 5. 3 In presenza di simili motivi e se non è possibile adottare misure per porvi rimedio, la società nazionale di rete può continuare a versare la rimunerazione per un periodo adeguato; tale periodo può durare al massimo un quinto della durata della rimunera- zione. In seguito l’impianto viene rimunerato al prezzo di mercato per il periodo nel quale le esigenze non vengono soddisfatte.
Art. 3iquinquies Estinzione anticipata del diritto alla rimunerazione
1 Il diritto alla rimunerazione si estingue anticipatamente se:
a. le esigenze minime non sono state ripetutamente rispettate e per questo motivo, per tre anni civili consecutivi, l’impianto è stato rimunerato per almeno un periodo di valutazione al prezzo di mercato; b. le esigenze minime non sono rispettate un anno dopo la scadenza del termine secondo l’articolo 3iter capoverso 4;
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c. le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole di cui all’articolo 3a capoverso 1 lettera b o capoverso 2 a partire dalla mes- sa in esercizio non vengono rispettate per almeno due dei primi quattro anni civili.
2 La società nazionale di rete revoca la decisione.
3 Se un produttore il cui diritto alla rimunerazione si è estinto intende notificare nuovamente il proprio impianto, è tenuto a dimostrare, all’atto della notifica, che le esigenze minime e le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole possono essere durevolmente rispettate.
Art. 3isexies Modifiche successive alla messa in esercizio 1 Un produttore che ha messo in esercizio il proprio impianto secondo l’articolo 3h, riceve una rimunerazione o è stato inserito nella lista d’attesa, è tenuto a notificare alla società nazionale di rete qualsiasi ampliamento o rinnovo al più tardi un mese prima della sua messa in esercizio. Egli è tenuto a notificare tutte le modifiche da apportare all’impianto attuale. 2 La rimunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale a partire dalla messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovo. Essa è calcolata: a. per il fotovoltaico: secondo il valore medio, ponderato in base alla potenza, dei tassi di rimunerazione determinanti al momento della prima messa in esercizio e della messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovo; b. per altre tecnologie di produzione: secondo il tasso di rimunerazione deter- minante al momento della prima messa in esercizio in virtù dell’articolo 3d capoverso 1bis.
3 La durata della rimunerazione non viene prolungata.
4 Se un impianto viene ampliato o rinnovato mediante nuovi investimenti e questi
ultimi superano la soglia prevista dall’articolo 3a capoverso 1 lettera a e il periodo di utilizzazione secondo l’articolo 3a capoverso 1 lettera c, il produttore può scegliere se: a. richiedere una rimunerazione secondo il capoverso 2; oppure b. notificare nuovamente il progetto.
Art. 3isepties Nuova notifica 1 Se il produttore notifica nuovamente il progetto e ottiene una decisione positiva, la rimunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale. Al riguardo, è rilevante il tasso di rimunerazione valido al momento della messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovo. La durata della rimunerazione ricomincia a decorrere da quel momen- to per l’intero impianto. 2 Se in un primo momento il produttore non ottiene una decisione positiva, il proget- to viene inserito nella lista d’attesa senza diritto di priorità. Durante la sua perma- nenza nella lista d’attesa la rimunerazione è calcolata secondo l’articolo 3isexies capoverso 2.
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Titolo prima dell’art. 3j Sezione 3: Supplemento secondo l’articolo 15b della legge
Art. 3j Entità, nuova fissazione e riscossione
1 Il supplemento secondo l’articolo 15b capoverso 1 della legge ammonta comples-
sivamente a 0,45 centesimi per kWh.
2 Il DATEC sottopone al Consiglio federale la richiesta di fissare nuovamente il
supplemento se dai calcoli per i singoli tipi di utilizzo emerge un fabbisogno di adeguamento complessivo di almeno 0,05 centesimi per kWh. Nella richiesta esso indica il modo in cui il supplemento si ripartirà presumibilmente sui singoli tipi di utilizzo. 3 Per il calcolo dei costi non coperti secondo l’articolo 15b capoverso 1 lettera a della legge occorre tenere conto della quota delle rimunerazioni che presumibilmen- te non sarà coperta dai prezzi di mercato e che è dovuta ai produttori in base agli articoli 7a e 28a della legge come pure dei costi di esecuzione. 4 Il calcolo dei costi per i bandi di gara e le perdite derivanti da fideiussioni si basa sugli articoli 5 e 17c. La percentuale del supplemento destinata all’indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica si basa sull’articolo 17e. 5 La società nazionale di rete preleva il supplemento almeno trimestralmente presso i gestori di rete per tutti i tipi di utilizzo secondo il capoverso 1.
Art. 3k cpv. 1 1 La società nazionale di rete tiene un conto separato per ciascun tipo di utilizzo del supplemento.
Art. 3l cpv. 2 lett. a nonché 4
2 La domanda contiene almeno le indicazioni seguenti:
a. il plusvalore lordo determinato sulla base del conto annuale dell’ultimo anno contabile completo; il conto annuale deve essere allestito secondo le racco- mandazioni specifiche in materia di tenuta dei conti dello Swiss GAAP FER2, secondo i relativi principi determinanti oppure secondo standard di contabilità internazionali riconosciuti; 4 La domanda di rimborso deve essere presentata all’UFE entro sei mesi dalla conc- lusione dell’anno contabile corrispondente.
Art. 3n Caso di rigore 1 I consumatori finali i cui costi dell’elettricità ammontano almeno all’8 per cento del plusvalore lordo sono equiparati ai grandi consumatori se dimostrano di:
2 Del 1° gennaio 2007; le raccomandazioni possono essere richieste a: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, Casella postale 687, 8027 Zurigo; verlagskv@kvschweiz.ch
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a. essere esposti alla concorrenza; e b. subire uno svantaggio rispetto ai concorrenti diretti in Svizzera che ricevono un rimborso, oppure rispetto ai concorrenti esteri. 2 La prova dello svantaggio rispetto a concorrenti esteri deve essere fornita sulla base di prezzi di riferimento comparabili dell’energia elettrica.
Titolo prima dell’art. 3p Sezione 5: Obblighi di notifica, rendiconto, valutazione
Art. 3r Valutazione 1 L’UFE valuta i dati notificati in base agli articoli 1g e 3p e quelli della notifica, in particolare con riferimento: a. al numero di impianti per tecnologia e Cantone; b. alla potenza totale e alla produzione annua; c. alle rimunerazioni per classe di prestazione rilevante ai fini della rimunera- zione; d. alle categorie di produttori e alla loro percentuale delle rimunerazioni ver- sate complessivamente; e. ai nomi dei produttori con rimunerazione e all’ubicazione dei loro impianti; f. ai costi di esecuzione.
2 L’UFE può includere nella valutazione anche i progetti in lista d’attesa.
3 Esso pubblica regolarmente i risultati. Sono esclusi i progetti in lista d’attesa.
Art. 3s Informazioni 1 Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e la protezione dei dati.
2 Vengono fornite informazioni in merito ai progetti in lista d’attesa:
a. ai richiedenti sulla posizione del loro progetto nella lista d’attesa; b. ai Cantoni interessati. 3 Ai Cantoni possono essere fornite sia informazioni individuali sia informazioni su tutti i progetti situati sul loro territorio. 4 I Cantoni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che intendono realizzare essi stessi, uno dei loro istituti o una società a cui partecipano.
5 Il rilascio di informazioni è soggetto a un emolumento.
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Art. 4 Bandi di gara 1 L’UFE indice ogni anno gare pubbliche per la realizzazione di misure di efficienza temporanee.
2 Le misure di efficienza devono mirare a ridurre, vegliando al miglior rapporto
possibile tra costi e benefici, il consumo di elettricità degli edifici, dei veicoli, degli apparecchi o delle imprese dell’economia e dei servizi e a raggiungere il più rapida- mente possibile la maturità di mercato per le nuove tecnologie.
3 Possono presentare progetti o programmi enti privati e pubblici.
4 Sono presi in considerazione unicamente progetti o programmi che in assenza di
contributi non sarebbero realizzati. Il contributo è concesso un’unica volta.
Art. 4bis Conduzione e procedura 1 L’UFE fissa ogni anno le priorità della promozione e le condizioni di partecipa- zione alla procedura di gara. Nel farlo, può escludere singoli settori o applicazioni. Esso può inoltre limitare il contributo di promozione per singolo progetto o pro- gramma ed escludere progetti della Confederazione dalla partecipazione.
2 Esso può coinvolgere nell’attuazione i Cantoni od organismi privati.
3 Alla procedura di decisione si applica per analogia l’articolo 3g capoverso 3.
Art. 4ter Attuazione delle misure e versamento 1 Il contributo di promozione viene versato unicamente se le misure di efficienza sono state attuate. Se ciò non è il caso entro il termine previsto, il contributo viene debitamente ridotto, di regola nella misura del rapporto tra il guadagno di efficienza perseguito e quello effettivamente conseguito. 2 Nel caso di progetti di lunga durata e di programmi possono essere effettuati ver- samenti già prima che le misure siano state completamente attuate, a condizione che gli obiettivi intermedi preliminarmente definiti vengano raggiunti. Se un obiettivo intermedio non viene raggiunto, possono essere rifiutati ulteriori contributi. 3 Il beneficiario di un contributo deve sottoporre all’UFE e agli organismi incaricati dell’esecuzione i dati necessari per la verifica del guadagno di efficienza e consen- tire l’accesso ai relativi impianti.
Art. 4quater Valutazione
1 L’UFE effettua le valutazioni, in particolare riguardo:
a. ai responsabili del progetto o del programma; b. alla breve descrizione dei progetti e dei programmi; c. al risparmio di elettricità atteso e realizzato; d. all’efficienza dei costi (contributi per kWh risparmiato).
2 Esso pubblica i risultati annualmente.
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Art. 5 Supplemento Ai fini del calcolo del supplemento di cui all’articolo 15b capoverso 1 lettera b della legge si tiene conto dei probabili costi relativi ai contributi di promozione di progetti e dei costi di esecuzione.
Titolo prima dell’art. 6 Capitolo 2b: Uscita dal modello previsto dall’articolo 7a della legge e reintegrazione
Art. 6 1I produttori secondo l’articolo 7a della legge possono uscire dal modello dell’immissione per la fine di un anno civile nel rispetto di un termine di disdetta di un mese. 2 Essi possono rientrare successivamente nel modello. Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili è tenuto a ritirare e rimunerare l’elettricità a partire dall’inizio di un anno civile. 3 I produttori che desiderano rientrare nel modello devono notificarsi nuovamente alla società nazionale di rete al più tardi tre mesi prima della fine di un anno civile. Quest’ultima comunica al produttore la propria decisione al più tardi due mesi prima della fine dell’anno civile. Per il resto, alla procedura si applicano per analogia gli articoli 3g e 3h capoverso 3. 4 Essi comunicano la reintegrazione ai gruppi di bilancio interessati almeno un mese prima della fine dell’anno civile. 5 Per gli impianti di produttori secondo il capoverso 2 la rimunerazione si basa sul prezzo di costo valido nell’anno di costruzione.
Titolo prima dell’art. 6a Abrogato
Art. 6a Abrogato
Art. 15 cpv. 3 3 Il sostegno di misure per lo sfruttamento della forza idrica si limita alle centrali idroelettriche con una forza dinamica lorda media fino a 10 MW.
Art. 16a Contributi globali per l’informazione e la consulenza, nonché per la formazione e il perfezionamento 1 I contributi globali ai programmi cantonali per la promozione dei provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11 della legge sono concessi se il Cantone in questione:
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a. possiede basi giuridiche per la promozione di almeno un provvedimento di cui agli articoli 10 e 11 della legge; b. dispone di un proprio programma e stanzia un credito finanziario corrispon- dente; e c. non riceve già contributi globali di cui all’articolo 15 della legge per pro- grammi che prevedono provvedimenti simili.
2 Possono essere concessi contributi globali, in particolare per:
a. la documentazione e il lavoro mediatico; b. mostre, manifestazioni e concorsi; c. corsi e istruzioni; d. la consulenza relativa a oggetti e processi e analisi.
3 Singoli progetti dei Cantoni sono sostenuti solo in casi eccezionali.
4 Contributi globali sono accordati anche a programmi realizzati congiuntamente da più Cantoni.
5 I contributi globali non devono superare il credito stanziato dal Cantone.
Art. 16b Rimborso di saldi di contributi globali e rendiconto 1 I mezzi finanziari annui non utilizzati devono essere rimborsati alla Confedera- zione. In luogo del rimborso, l’UFE può autorizzarne il riporto a favore del pro- gramma da realizzare l’anno successivo. 2 I Cantoni presentano all’UFE, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un rapporto sul programma eseguito. Il rapporto fornisce informazioni appropriate su: a. numero e tipo di provvedimenti realizzati e mezzi finanziari impiegati a tale scopo; b. mezzi finanziari non utilizzati ed eventuale riporto della quota residua della Confederazione all’anno successivo. 3 All’UFE vanno messi a disposizione, su richiesta, i necessari documenti relativi al rapporto.
Art. 17, rubrica e cpv. 3 Contributi globali per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo 3 Contributi globali sono accordati anche a programmi realizzati congiuntamente da più Cantoni.
Art. 17b cpv. 3 3 Le esigenze poste alla domanda, alla procedura, ai compiti del gruppo di esperti e a un’eventuale restituzione sono definite nell’appendice 1.6.
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Art. 17c Supplemento per le perdite derivanti dalle fideiussioni Ai fini del calcolo del supplemento di cui all’articolo 15b capoverso 1 lettera c della legge si tiene conto degli impianti previsti e realizzati per lo sfruttamento della geotermia e dei costi di esecuzione.
Art. 17e Supplemento per l’indennizzo dei detentori di centrali idroelettriche Il supplemento di cui all’articolo 15b capoverso 1 lettera d della legge ammonta a 0,1 cent./kWh. Il ricavo del supplemento è utilizzato, previa deduzione dei costi di esecuzione, per indennizzare il detentore di una centrale idroelettrica.
Art. 18 cpv. 2 2 Le richieste da parte dei Cantoni di contributi globali della Confederazione devono contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari all’esame delle condizioni legali, segnatamente: a. una descrizione del programma di promozione cantonale con l’indicazione delle corrispondenti basi giuridiche; b. l’importo del credito cantonale stanziato o richiesto.
Art. 20 cpv. 2 2 Per valutare le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata e di contributi globali, l’UFE può ricorrere a periti.
Art. 29 cpv. 1 1 Per quanto concerne i contratti esistenti ai sensi dell’articolo 28a capoverso 1 della legge, si applicano per analogia gli articoli 1 lettere a–f e h, 2–5 e 5a capoverso 1 dell’ordinanza sull’energia nella versione del 7 dicembre 19983 e gli articoli 1d capoversi 1, 5 e 6, 1g, 3b capoverso 2, 3k, 3q e 22 della presente ordinanza.
Art. 29b Disposizioni transitorie della modifica del 17 agosto 2011 Per l’energia elettrica che non è stata immessa in rete secondo l’articolo 7a della legge o in base a contratti stipulati tra produttori e gestori di reti nell’ambito della fornitura di quantità aggiuntive di cui all’articolo 7b della legge, l’obbligo di registrazione e quello relativo alla garanzia di origine secondo l’articolo 1d capover- so 2 sono dati soltanto a partire dal 1° gennaio 2013.
II Le appendici 1.1–1.6 e 4 sono modificate secondo la versione qui annessa.
3 RU 1999 207
4080
Ordinanza sull’energia RU 2011
III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’appendice.
IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2011.
2 Gli articoli 6a e 20 capoverso 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
17 agosto 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Ordinanza sull’energia RU 2011
Appendice 1.1 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche
Numeri 1.2 e 1.3
1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
1.2.1 L’aumento della produzione di elettricità giusta l’articolo 3a capoverso 2
deve essere almeno del 20 per cento.
1.2.2 Le misure ai sensi dell’articolo 83a LPac4 o i provvedimenti di cui
all’articolo 10 LFSP5 non sono considerati nuovi investimenti ai sensi dell’articolo 3a capoverso 1 lettera a.
1.3 Esigenze minime
L’UFE può stabilire, mediante direttive, esigenze ecologiche ed energetiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi per le prime e di un anno civile per le seconde.
Numeri 3.1, 3.5 e 3.6
3.1 Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e di
bonus. Possono essere applicati più bonus.
3.5 Il tasso di rimunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza
equivalente secondo i numeri 3.1–3.4 e 3.6. La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimen- tazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diret- ta o mediante calcolo basato su valori di misurazione. Il calcolo della rimunerazione ha luogo alla fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per quell’anno e dell’elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di rimu- nerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero 5.1.
3.6 Il tasso di rimunerazione, bonus inclusi, ammonta al massimo a 35
cent./kWh.
4 RS 814.20 5 RS 923.0
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Ordinanza sull’energia RU 2011
Numero 4.2
4.2 La durata della rimunerazione è di 25 anni.
Numeri 5.1 lett. k, 5.2, frase introduttiva e 5.3, frase introduttiva
5.1 Notifica
La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: k. categoria del produttore.
5.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro quattro anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
5.3 Notifica della messa in esercizio
La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
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Ordinanza sull’energia RU 2011
Appendice 1.2 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici
Numero 1.2
1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
L’aumento della produzione di elettricità giusta l’articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 50 per cento.
Numero 4.2
4.2 La durata della rimunerazione è di 25 anni.
Numeri 5.1 lett. g, 5.2, frase introduttiva, 5.3, frase introduttiva e lett. d
5.1 Notifica
La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: g. categoria del produttore
5.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro 12 mesi dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
5.3 Notifica della messa in esercizio
La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro
24 mesi dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e
deve contenere almeno le seguenti indicazioni: d. per impianti integrati: foto del generatore solare, sulle quali risultino visibili, da un lato, la superficie complessiva e, dall’altro, i margini esterni.
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Ordinanza sull’energia RU 2011
Appendice 1.3 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per l’energia eolica
Numero 1.2
1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
L’aumento della produzione di elettricità giusta l’articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 20 per cento.
Numeri 3.1, 3.2 e 3.3 3.1 Il tasso di rimunerazione per l’elettricità prodotta da piccoli impianti eolici ammonta a 20 cent./kWh per tutta la durata della rimunerazione. 3.2 Il tasso di rimunerazione per l’elettricità prodotta da grandi impianti eolici ammonta a 20 cent./kWh per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare. 3.3 Dopo cinque anni, la produzione media di elettricità (reddito effettivo) viene confrontata con il reddito di riferimento del medesimo impianto ai sensi del numero 3.4: a. se il reddito effettivo raggiunge o supera il 150 per cento del reddito di riferimento, il tasso di rimunerazione viene subito ridotto a 17 cent./ kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione; b. se il reddito effettivo è inferiore al 150 per cento del reddito di riferi- mento, il pagamento della rimunerazione di 20 cent./kWh viene prolun- gato di due mesi per ogni 0,75 per cento di differenza tra il reddito effettivo e il 150 per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di rimunerazione è ridotto a 17 cent./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione.
Numero 4
4 Riduzione annua, durata della rimunerazione
4.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.
4.2 La durata della rimunerazione è di 20 anni.
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Ordinanza sull’energia RU 2011
Numeri 5.1 lett. f, 5.2, frase introduttiva e 5.3, frase introduttiva
5.1 Notifica
La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: f. categoria del produttore.
5.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro quattro anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
5.3 Notifica della messa in esercizio
La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sette anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
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Ordinanza sull’energia RU 2011
Appendice 1.4 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici Numero 1.1, 1.3 e 1.4
1.1 Gli impianti geotermici consistono di una parte sotterranea (una o più per-
forazioni, serbatoio, pompe) e di una parte fuori terra (convertitore, distribu- zione di energia e relative componenti) e servono alla produzione di elettri- cità e calore. 1.3 Gli impianti geotermici devono presentare, al più tardi dall’inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un coefficiente di sfrutta- mento globale minimo secondo il diagramma seguente:
Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo
60
Coefficiente di sfruttamento del calore [%] 50
40
30
20
10
0 0 1 2 3 4 5 6
Coefficiente di sfruttamento elettrico [%]
Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione del coefficiente di sfruttamento globale è un anno civile completo; esso si riferisce all’energia annua misurata alla testa del pozzo con: coefficiente di sfruttamento del calore = totale calore sfruttato/energia misu- rata alla testa del pozzo coefficiente di sfruttamento elettrico = totale elettricità sfruttata/energia misurata alla testa del pozzo.
1.4 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
L’aumento della produzione di elettricità giusta l’articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfrutta- mento del calore almeno di pari entità.
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Ordinanza sull’energia RU 2011
Numero 3
3 Riduzione annua, durata della rimunerazione
3.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.
3.2 La durata della rimunerazione è di 20 anni.
Numero 4.1 lettera h, 4.2, frase introduttiva e 4.3, frase introduttiva
4.1 Notifica
La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: h. categoria del produttore.
4.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
4.3 Notifica della messa in esercizio
La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
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Appendice 1.5 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)
Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia
Numero 2 Titolo
2 Categorie
Numeri 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7.1 lettera h, 3.7.2, frase introduttiva e 3.7.3, frase introduttiva
3.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
L’aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico giusta l’articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità.
3.3 Esigenze energetiche minime
Il coefficiente di sfruttamento energetico globale deve soddisfare, al più tardi dall’inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un valore minimo secondo il diagramma seguente: 70.0 65.0
Coefficiente di sfruttamento del calore%
60.0 Coefficiente minimo di sfruttamento energetico globale
55.0 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Coefficiente di sfruttamento elettrico in %
Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione dei coefficienti di sfruttamento è l’anno civile completo. Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione totale di elettricità (dal generatore) viene divisa per la quantità di energia immessa nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso. Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: la quantità totale di energia termica (determinata attraverso misurazione) viene divisa per la quantità di energia immessa nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti
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Ordinanza sull’energia RU 2011
viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso.
3.4 Esigenze ecologiche minime
L’UFE può definire, mediante direttive, esigenze ecologiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi.
3.5 Rimunerazione
Il tasso di rimunerazione per la quota rinnovabile è fissato per ogni anno civile sulla base dei valori medi annuali del coefficiente di sfruttamento del calore.
Coefficiente di sfruttamento Tasso di rimunerazione del calore (cent./kWh)
0– 15 per cento 11.4 65–100 per cento 14.2
Il tasso di rimunerazione per i coefficienti di sfruttamento del calore com- presi tra il 15 e il 65 per cento vengono dedotti per interpolazione lineare. La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimen- tazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione. Il conteggio della rimunerazione ha luogo alla fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l’anno in questione e dell’elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di pro- gettazione di cui al numero 3.7.1.
3.6 Riduzione annua, durata della rimunerazione
– La riduzione annua ammonta allo 0 per cento – La durata della rimunerazione è di 20 anni
3.7.1 Notifica
La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: h. categoria del produttore.
3.7.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
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Ordinanza sull’energia RU 2011
3.7.3 Notifica della messa in esercizio
La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
Numeri 4.1, 4.4, 4.5 e 4.6
4.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
L’aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico giusta l’articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità.
4.4 Esigenze ecologiche minime
L’UFE può definire, mediante direttive, esigenze ecologiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi.
4.5 Rimunerazione
Il tasso di rimunerazione è fissato per ogni anno civile sulla base dei valori medi annuali del coefficiente di sfruttamento del calore.
Coefficiente di sfruttamento Tasso di rimunerazione del calore (cent./kWh)
0– 15 per cento 11.4 65–100 per cento 14.2
Il tasso di rimunerazione per coefficienti di sfruttamento del calore compresi tra il 15 e il 65 per cento vengono dedotti per interpolazione lineare. La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimen- tazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione. Il calcolo della rimunerazione ha luogo alla fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l’anno in questione e dell’elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui ai numeri 4.7 e 3.7.1.
4.6 Riduzione annua, durata della rimunerazione
– La riduzione annua ammonta allo 0 per cento – La durata della rimunerazione è di 20 anni
4091
Ordinanza sull’energia RU 2011
Numeri 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9.1 lettera i, 5.9.2, frase introduttiva e 5.9.3, frase introduttiva
5.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
L’aumento della produzione di elettricità giusta l’articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento.
5.2 Esigenze energetiche minime
Il riscaldamento della torre di fermentazione deve essere effettuato mediante calore di recupero. L’impianto di cogenerazione deve presentare, al più tardi a partire dall’inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma: 40
252 kW, 38%
38
36
Rendimento elettrico [%] 34
32 rendimento elettrico minimo
30
28
26
0 kW, 24%
24 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Potenza elettrica impianto di cogenerazione [kW]
Il valore deve essere raggiunto seguendo le indicazioni del costruttore rela- tive al gas di depurazione e nel rispetto delle esigenze definite nell’allegato 2 numero 82 dell’ordinanza del 16 dicembre 19856 contro l’inquinamento atmosferico.
5.4 Rimunerazione per il gas di depurazione
Il tasso di rimunerazione è calcolato applicando la formula seguente: tasso di rimunerazione in cent./kWh = 55,431 x-0.2046 (x = potenza equiva- lente) Il tasso di rimunerazione massimo ammonta a 24 cent./kWh. Il tasso di rimunerazione viene fissato per anno civile sulla base dell’elet- tricità effettivamente misurata nel punto di immissione. Il conteggio della rimunerazione ha luogo alla fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l’anno in questione e dell’elet-
6 RS 814.318.142.1
4092
Ordinanza sull’energia RU 2011
tricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di proget- tazione di cui al numero 5.9.1.
5.5 Rimunerazione per il gas di discarica
Il tasso di rimunerazione è calcolato secondo la formula seguente: tasso di rimunerazione in cent./kWh = 60,673 x-0.2853 (x = potenza elettrica della centrale termo-elettrica a blocco in kW) Il tasso di rimunerazione ammonta al massimo a 20 cent./kWh.
5.8 Riduzione annua, durata della rimunerazione
– La riduzione annua ammonta allo 0 per cento – La durata della rimunerazione è di 20 anni
5.9.1 Notifica
La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: i. categoria del produttore.
5.9.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
5.9.3 Notifica della messa in esercizio
La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
Numeri 6.1, 6.2 lett. c, 6.3, 6.4, 6.5 lett. a e abis, 6.7, 6.8, 6.9.1 lett. i, 6.9.2, frase introduttiva e 6.9.3, frase introduttiva
6.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole
Gli aumenti di cui all’articolo 3a capoverso 2 ammontano: a. nel caso di cicli del vapore: almeno al 25 per cento del coefficiente di sfruttamento elettrico a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità; b. nel caso di altri impianti di cogenerazione: almeno al 25 per cento della produzione di elettricità.
6.2 Esigenze minime generali
c. Il periodo di valutazione è di tre mesi,
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Ordinanza sull’energia RU 2011
6.3 Esigenze energetiche minime
Le esigenze energetiche minime devono essere rispettate al più tardi dall’inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio. Il periodo di valutazione è l’anno civile completo. a. Cicli del vapore:
1. I cicli del vapore, in particolare il ciclo Rankine organico, le tur-
bine a vapore e i motori a vapore devono raggiungere un coeffi- ciente di sfruttamento energetico globale minimo secondo il dia- gramma seguente:
Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo
Coefficiente di sfruttamento del calore [%] 80
70
60
50
40
30
20
10
0 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Coefficiente di sfruttamento elettrico [%]
2. Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento energetico globale si
utilizza il potere calorifico inferiore Hu del combustibile impie- gato. Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione complessiva di energia elettrica misurata direttamente al genera- tore è divisa per la quantità di energia immessa. Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: l’energia ter- mica sfruttata è divisa per la quantità di energia immessa. b. Altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termo-elettriche a blocco, (micro)turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling:
1. impianti che riciclano in prevalenza rifiuti e residui biogeni, con-
cime di fattoria e residui del raccolto: – il rendimento elettrico dell’impianto di cogenerazione deve soddisfare le esigenze di cui al numero 5.2, – il fabbisogno di calore dell’impianto di produzione di energia (per es. riscaldamento del fermentatore) deve essere coperto utilizzando il calore residuo dell’impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili;
2. altri impianti:
– il rendimento elettrico dell’impianto di cogenerazione deve soddisfare le esigenze di cui al numero 5.2,
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Ordinanza sull’energia RU 2011
– la quota di calore (riferita alla produzione lorda di calore) utilizzato esternamente (cioè escludendo quello utilizzato dall’impianto stesso) deve ammontare almeno al 50 per cento.
6.4 Esigenze ecologiche minime
L’UFE può definire, mediante direttive, esigenze ecologiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi.
6.5 Tasso di rimunerazione
a. Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e di bonus. Possono essere applicati più bonus. abis. Il tasso di rimunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza equivalente. Questa potenza corrisponde al quoziente fra l’energia elettrica in kWh da prelevare nell’anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto e dopo la sua disattivazione.
6.7 Rimunerazione
La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimen- tazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione. Il conteggio della rimunerazione ha luogo alla fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l’anno in questione e dell’elettri- cità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 6.9.1.
6.8 Riduzione annua, durata della rimunerazione
– La riduzione annua ammonta allo 0 per cento – La durata della rimunerazione è di 20 anni
6.9.1 Notifica
La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: i. categoria del produttore.
6.9.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
6.9.3 Notifica della messa in esercizio
La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
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Ordinanza sull’energia RU 2011
Appendice 1.6 (art. 17a e 17b)
Garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici
Numeri 3.2 lettere d−f e 3.3 lettere c−e
3.2 Trattazione delle domande
d. Il gruppo sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sulla concessione o sul rifiuto della domanda. In caso di valu- tazione positiva della domanda, sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sui criteri di successo, parziale successo o insuccesso da adottare (capacità di estrazione, temperatura e minera- lizzazione del fluido), sulle scadenze delle tappe del progetto e sull’ammontare della fideiussione da concedere. e. La società nazionale di rete esamina se il progetto trova posto nell’ambito della somma massima delle fideiussioni in corso e delle perdite da fideiussioni prevista dall’articolo 15b capoverso 4 della legge. f. La società nazionale di rete trasmette al richiedente una decisione di massima vincolante in cui comunica se, in caso di parziale successo o insuccesso, gli viene concessa una fideiussione, quali scadenze deve rispettare e a quanto tale fideiussione ammonterebbe in caso di parziale successo o di insuccesso. Essa può prorogare i termini.
3.3 Esecuzione del progetto e decisione in merito alla fideiussione
c. Se le scadenze di cui al numero 3.2 lettera f non vengono rispettate, la fideiussione si estingue. La società nazionale di rete lo notifica con una decisione. d. Al termine dei lavori, il gruppo di esperti esamina i risultati delle perfo- razioni e delle prove e li valuta sotto il profilo del successo, del parziale successo o dell’insuccesso. e. La società nazionale di rete, mediante una decisione vincolante, comu- nica al promotore del progetto il risultato dell’esame in particolare sotto il profilo del successo, del parziale successo o dell’insuccesso, e l’ammontare dell’importo da versare in base alla fideiussione.
4096
Ordinanza sull’energia RU 2011
Numero 4
4 Restituzione
4.1 Se, dopo un parziale successo o insuccesso, è stato versato un importo in
base a una fideiussione e successivamente le perforazioni vengono ugual- mente utilizzate o vendute, occorre notificarlo alla società nazionale di rete. Devono essere indicati, in particolare: a. il tipo di utilizzazione; b. i rapporti di proprietà e i responsabili; c. se e in quale misura vengono conseguiti utili. 4.2 La restituzione dell’importo versato in base alla fideiussione è retta dall’arti- colo 29 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi.
7 RS 616.1
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Ordinanza sull’energia RU 2011
Appendice 4 (art. 1c)
Esigenze in materia di etichettatura dell’elettricità e di contabilità dell’elettricità
Numeri 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.10
1.3 I vettori energetici devono essere designati come segue:
Categorie principali obbligatorie Sottocategorie
Energie rinnovabili – Forza idrica – Altre energie rinnovabili Energia solare Energia eolica Biomassaa Geotermia – Elettricità che beneficia di misure di promozioneb Energie non rinnovabili – Energia nucleare – Vettori energetici fossili Petrolio Gas naturale Carbone Rifiutic Vettori energetici non omologabili a biomassa solida e liquida e biogas b secondo l’articolo 7a della legge (rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi) c rifiuti in impianti di incenerimento e in discariche
1.4 Se vi sono quote di vettori energetici da contabilizzare nelle categorie prin- cipali «Altre energie rinnovabili» e «Vettori energetici fossili», devono esse- re indicate tutte le corrispondenti sottocategorie il cui valore è maggiore di zero.
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Ordinanza sull’energia RU 2011
1.5 La base per l’attribuzione a una categoria è costituita dalla relativa prova, in particolare dalla garanzia di origine di cui all’articolo 1d, dalla garanzia di origine riconosciuta a livello internazionale come quella di cui all’arti- colo 15 della direttiva 2009/28/CE8, dal certificato, dallo stato del contatore dell’impianto di produzione o dal contratto. La prova deve poter essere pre- sentata nei controlli successivi. Tutte le prove disponibili devono essere registrate nella contabilità dell’elettricità, ma devono anche essere utilizzate per adempiere l’obbligo di etichettatura e di informazione; a questo scopo, si utilizzano dapprima le prove secondo l’articolo 1d e le garanzie di origine e solo in seguito even- tuali altre prove. 1.6 La quantità di elettricità contabilizzata in base all’articolo 7a della legge viene attribuita alla categoria principale «Elettricità che beneficia di misure di promozione» nella categoria principale «Energie rinnovabili». La suddivi- sione fra i vettori energetici deve essere indicata in una nota. 1.10 L’elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo del mix del fornitore e del mix del prodotto ai sensi dell’articolo 1a capoverso 2. Questa fattispecie si applica in partico- lare a forniture di elettricità, concordate contrattualmente, di una o più cate- gorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri.
Numeri 2.4 e 2.5 2.4 L’etichettatura si effettua mediante tabella, secondo l’esempio nella figura 1 o nella figura 2. Le dimensioni della tabella devono essere di almeno 10 × 7 cm.
2.5 Se nella tabella il mix del prodotto viene indicato secondo l’articolo 1a
capoverso 2 (esempio: figura 2), occorre indicare anche la fonte della pub- blicazione comune ai sensi dell’articolo 1a capoverso 4.
8 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 apr. 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5.6.2009, p. 16.
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Ordinanza sull’energia RU 2011
Esempio di tabella per l’etichettatura dell’elettricità in base alle esigenze minime:
Figura 1
Etichettatura dell’elettricità
Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC Contatto: www.aae-abc.ch, tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2010
L’elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con: in % Totale dalla Svizzera
Energie rinnovabili 51,0 % 41.0 % Forza idrica 50,0 % 40,0 % Altre energie rinnovabili 0,0 % 0,0 % Elettricità che beneficia di misure 1,0 % 1,0 % di promozione1 Energie non rinnovabili 44,0 % 29,0 % Energia nucleare 44,0 % 29,0 % Vettori energetici fossili 0,0 % 0,0 % Rifiuti 2,0 % 2,0 % Vettori energetici non omologabili 3,0 % Totale 100,0 % 72,0 %
1 Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45 % forza idrica,
7 % energia solare, 20 % energia eolica, 25 % biomassa e scorie da
biomassa, 3 % geotermia
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Ordinanza sull’energia RU 2011
Esempio di tabella per l’etichettatura dell’elettricità secondo le esigenze minime per l’indicazione del mix del prodotto: Figura 2
Etichettatura dell’elettricità
Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC Contatto: www.aae-abc.ch, tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2010
L’elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con: in % Totale dalla Svizzera
Energie rinnovabili 98,0 % 96,0 % Forza idrica 94,0 % 94,0 % Altre energie rinnovabili 3,0 % 1,0 % Energia solare 0,5 % 0,5 % Energia eolica 2,0 % 0,0 % Biomassa 0,5 % 0,5 % Elettricità che beneficia di misure 1,0 % 1,0 % di promozione1 Energie non rinnovabili 0,0 % 0,0 % Energia nucleare 0,0 % 0,0 % Vettori energetici fossili 0,0 % 0,0 % Rifiuti 2,0 % 2,0 % Vettori energetici non omologabili 0,0 % Totale 100,0 % 98,0 %
1 Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45 % forza idrica,
7 % energia solare, 20 % energia eolica, 25 % biomassa e scorie da
biomassa, 3 % geotermia
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Ordinanza sull’energia RU 2011
Appendice (cifra III)
Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 14 marzo 20089 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 23 e 24 l’espressione «prezzo di mercato di cui all’articolo 3j capo- verso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 199810 sull’energia» è sostituita da «prezzo di mercato secondo l’articolo 3f capoverso 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 199811 sull’energia».
9 RS 734.71 10 RS 730.01 11 RS 730.01
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