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AS 2011 4393

Ordinanza dell'UFV che istituisce misure per impedire l'introduzione dell'afta epizootica dalla Bulgaria

Ordinanza dell’UFV che istituisce misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria

Abrogazione del 20 settembre 2011

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:

Articolo unico L’ordinanza dell’UFV del 27 gennaio 20113 che istituisce misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria è abrogata con effetto dal 1° otto- bre 2011.

20 settembre 2011 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

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