AS 2011 4859
Decisione N. 2/2011 del comitato misto UE-Svizzera istituito dall'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone che sostituisce il relativo allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone Decisione n. 2/2011 del 30 settembre 2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall’articolo 14 dell’Accordo che modifica l’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)
Adottata il 30 settembre 2011 Applicata a titolo provvisorio dal 1° novembre 2011
Testo originale
Il Comitato misto, visto l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone («l’accordo»)1, in particolare gli articoli 14 e 18, visto il protocollo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea, in particolare l’articolo 4 paragrafo 2,
considerando quanto segue: (1) L’accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) L’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/20042 del Comitato misto UE-Svizzera e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell’Unione europea (UE) che sono stati adottati dal 2004, in particolare della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. (3) L’allegato III dovrebbe essere adattato per tener conto dell’adesione all’UE della Repubblica di Bulgaria e della Romania in data 1° gennaio 2007. (4) Pertanto, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno consolidare l’allegato III dell’accordo e sostituirlo con un nuovo allegato. (5) Conformemente alla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, e alla direttiva 2005/36/CE, la Svizzera dovrà prevedere una qualifica professionale unica e un titolo professionale unico per i
1 RS 0.142.112.681 2 RU 2004 4203
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medici generici che saranno gli stessi per tutti i medici generici già esercitanti e futuri. (6) Al fine di garantire l’efficace applicazione della direttiva 2005/36/CE tra le parti contraenti, la Commissione continuerà a cooperare strettamente con la Svizzera e, in particolare, continuerà ad assicurare che gli esperti svizzeri siano adeguatamente consultati, ha adottato la presente decisione:
Art. 1 L’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.
Art. 2 La Svizzera applica senza restrizione i diritti acquisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE alle condizioni stabilite nella presente decisione e nell’allegato.
Art. 3 La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, porto- ghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede.
Art. 4 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data della notifica da parte della Svizzera dell’espletamento delle sue procedure interne per l’attuazione della presente decisione. Essa è applicata, a titolo provvisorio, a decorrere dal primo giorno del secondo mese dopo la sua adozione, ad eccezione del Titolo II della direttiva 2005/36/CE che è applicato a partire dalla data dell’entrata in vigore della presente decisione. Qualora la notifica di cui al primo comma non venga effettuata entro 24 mesi dall’adozione della presente decisione, la presente decisione decade.
Bruxelles, 30 settembre 2011 Per il Comitato misto: Il presidente, Gianluca Grippa
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Allegato «Allegato III
Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali
(Diplomi, certificati e altri titoli) 1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti giuridici e le comunicazioni dell’Unione europea (UE) a cui si fa riferimento nella sezione A del presente alle- gato, conformemente all’ambito di applicazione dell’accordo.
2. Ove non diversamente specificato, il termine «Stato(i) membro(i)» figurante
negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è consi- derato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti giuridici dell’UE, alla Svizzera. 3. Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti contraenti tengono conto degli atti giuridici dell’UE ai quali è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.
Sezione A: Atti ai quali è fatto riferimento
1 a. 32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche pro- fessionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22), modificata da: – direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che ade- gua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a moti- vo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141), – regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3), – regolamento (CE) n. 755/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifi- che professionali (GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 10), – regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifi- che professionali (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 11),
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– regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4), – notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 332 del 30.12.2006, pag. 35), – notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 148 del 24.6.2006, pag. 34), – notifica dei titoli di qualificazione in architettura (GU C 3 del 6.1.2006, pag. 12), – comunicazione della Commissione – Notifica di denominazioni di spe- cializzazioni odontoiatriche (GU C 165 del 19.7.2007, pag. 18), – comunicazione della Commissione – Notifica di denominazioni di medici specialisti e medici generici (GU C 165 del 19.7.2007, pag. 13), – comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione di medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista specialista, ostetrica e architetto (GU C 137 del 4.6.2008, pag. 8), – comunicazione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 322 del 17.12.2008, pag. 3) – comunicazione della Commissione – Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, elencati all’allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 111 del 15.5.2009, pag. 1), – comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche profes- sionali (allegato V) (GU C 114 del 19.5.2009, pag. 1 ), – comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche profes- sionali (allegato V) (GU C 279 del 19.11.2009, pag. 1 ), – comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche profes- sionali (allegato V) (GU C 129 del 19.5.2010, pag. 3 ), – comunicazione della Commissione – Notifica dei titoli di formazione – Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche profes- sionali (allegato V) (GU C 337 del 14.12.2010, pag. 10 ). – rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali (GU L 271 del 16.10.2007, pag. 18), – rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 28).
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b. Ai fini del presente accordo, la direttiva 2005/36/CE è così adattata:
1. le procedure di cui ai seguenti articoli della direttiva non si applicano
tra le parti contraenti: – articolo 3, paragrafo 2, terzo comma – procedura per l’aggiorna- mento dell’allegato I della direttiva, – articolo 11, lettera c) punto ii, ultima frase – procedura per l’aggiornamento dell’allegato II della direttiva, – articolo 13, paragrafo 2, terzo comma – procedura per l’aggiorna- mento dell’allegato III della direttiva, – articolo 14, paragrafo 2, secondo e terzo comma – procedura applicabile in caso di deroga dal diritto del migrante di scegliere tra una prova attitudinale o un tirocinio d’adattamento, – articolo 15, paragrafi 2 e 5 – procedura di adozione o di revoca di piattaforme comuni, – articolo 20 – procedura di modifica dell’allegato IV della direttiva, – articolo 21, paragrafo 6, secondo comma – procedura di aggior- namento delle conoscenze e delle competenze, – articolo 21, paragrafo 7 – procedura di modifica dell’allegato V della direttiva, – articolo 25, paragrafo 5 – procedura di aggiornamento della durata minima della specializzazione per i medici specialisti, – articolo 26, secondo comma – procedura per l’introduzione di nuove specializzazioni mediche, – articolo 31, paragrafo 2, secondo comma – procedura per l’aggior- namento della formazione di infermieri responsabili dell’assistenza generale, – articolo 34, paragrafo 2, secondo comma – procedura per l’aggior- namento della formazione dei dentisti, – articolo 35, paragrafo 2, terzo comma – procedura di aggiorna- mento della durata minima della specializzazione per dentisti spe- cialisti, – articolo 38, paragrafo 1, secondo comma – procedura per l’aggior- namento della formazione dei veterinari, – articolo 40, paragrafo 1, terzo comma – procedura per l’aggiorna- mento della formazione delle ostetriche, – articolo 44, paragrafo 2, secondo comma – procedura per l’aggiornamento della formazione dei farmacisti, – articolo 46, paragrafo 2 – procedura per l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze degli architetti, – Articolo 61 – clausola di deroga
2. L’articolo 56, paragrafi 3 e 4, è attuato come segue:
La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni relative alle autorità competenti designate dalla Svizzera, non appena la Sviz- zera abbia informato la Commissione, inviando copia al Comitato misto.
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3. L’articolo 57, secondo comma, è attuato come segue:
Il coordinatore designato dalla Svizzera informa la Commissione ed invia una copia al Comitato misto.
4. L’articolo 63 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero desi-
gnato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comi- tato misto, della normativa adottata sulla base degli atti giuridici e delle comunicazioni di cui al punto 1a. Gli articoli 58 e 64 non si applicano. c. All’allegato II, punto 1, della direttiva è aggiunto il testo seguente: «in Svizzera: – Ottico diplomato, diplomierter Augenoptiker, opticien diplômé Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno
9 anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di formazione
professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da quattro anni di apprendistato o tirocinio, di cui due possono essere dedicati a seguire un corso di insegnamento privato a tempo pieno, con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma è autoriz- zato ad adattare lenti a contatto o a svolgere esami della vista, sia a titolo di lavoro autonomo che di lavoro dipendente. – Audioprotesista con attestato professionale federale, Hörgeräte- Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprothésiste avec brevet fédéral Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, almeno tre anni di istruzione e di for- mazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da tre anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di insegna- mento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente. – Calzolaio ortopedico diplomato, diplomierter Orthopädie-Schuh- machermeister, bottier-orthopédiste diplômé Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 17 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di forma- zione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da quat- tro anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di inse- gnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente. – Odontotecnico, maestro, diplomierter Zahntechnikermeister, technicien dentiste, maître Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di forma- zione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte
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dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da cin- que anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di inse- gnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale diploma può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente. – Ortopedista diplomato, diplomierter Orthopädist, orthopédiste diplômé Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 18 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di forma- zione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, seguiti da cin- que anni di apprendistato o tirocinio, comprensivo di un corso di inse- gnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale superiore. Il titolare di tale attestato può esercitare questa professione, sia come lavoratore autonomo che dipendente.» d. All’allegato II, punto 4, della direttiva è aggiunto il testo seguente: «in Svizzera: – Guida alpina con attestato professionale federale, Bergführer mit eidg. Fachausweis, guide de montagne avec brevet fédéral Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 13 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di formazione professio- nale sotto la supervisione di personale qualificato, comprensiva di un corso di insegnamento privato, e con un esame finale di formazione professionale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa profes- sione a titolo indipendente. – Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale, Schnee- sportlehrer mit eidg. Fachausweis, professeur de sports de neige avec brevet fédéral. Il ciclo di formazione ha una durata di almeno 15 anni, di cui almeno nove anni di istruzione di base, quattro anni di istruzione e di for- mazione professionale, in parte acquisita sul posto di lavoro e in par- te dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, oppure un’esperienza professionale di quattro anni, seguiti da due anni di corsi di studio e di esperienza a titolo di apprendistato e da un esame profes- sionale finale. Il titolare di tale attestato può esercitare questa profes- sione a titolo indipendente.»
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e. Nell’allegato V, punto 5.1.1., della direttiva è aggiunto il testo seguente: « Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo Certificato che Data di di formazione accompagna riferimento il titolo di formazione
Svizzera Diploma federale Dipartimento 1°giugno di medico federale 2002 dell’interno Eidgenössisches Eidgenössisches Arztdiplom Departement des Innern Diplôme fédéral Département de médecin fédéral de l’intérieur » f. Nell’allegato V, punto 5.1.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente: « Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo Data di di formazione riferimento
Svizzera Diploma di medico Dipartimento federale 1° giugno specialista dell’interno e Federazione 2002 dei medici svizzeri Diplom als Facharzt Eidgenössisches Departe- ment des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Diplôme de médecin Département fédéral de spécialiste l’intérieur et Fédération des médecins suisses » g. Nell’allegato V, punto 5.1.3., della direttiva è aggiunto il testo seguente: « Paese Denominazione
Anestesia Durata minima della specializzazione: 3 anni Svizzera Anestesiologia Anästhesiologie Anesthésiologie
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Paese Denominazione
Chirurgia generale Durata minima della specializzazione: 5 anni Svizzera Chirurgia Chirurgie Chirurgie
Neurochirurgia Durata minima della specializzazione: 5 anni Svizzera Neurochirurgia Neurochirurgie Neurochirurgie
Ostetricia e ginecologia Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Ginecologia e ostetricia Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique
Medicina interna Durata minima della specializzazione: 5 anni Svizzera Medicina interna Innere Medizin Médecine interne
Oftalmologia Durata minima della specializzazione: 3 anni Svizzera Oftalmologia Ophthalmologie Ophtalmologie
Otorinolaringoiatria Durata minima della specializzazione: 3 anni Svizzera Otorinolaringoiatria Oto-Rhino-Laryngologie Oto-rhino-laryngologie
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Paese Denominazione
Pediatria Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Pediatria Kinder- und Jugendmedizin Pédiatrie
Malattie dell’apparato respiratorio Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Pneumologia Pneumologie Pneumologie
Urologia Durata minima della specializzazione: 5 anni Svizzera Urologia Urologie Urologie
Ortopedia Durata minima della specializzazione: 5 anni Svizzera Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungs- apparates Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
Anatomia patologica Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Patologia Pathologie Pathologie
Neurologia Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Neurologia Neurologie Neurologie
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Paese Denominazione
Psichiatria Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Psichiatria e psicoterapia Psychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie
Radiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Radiologia Radiologie Radiologie
Radioterapia Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Radio-oncologia/radioterapia Radio-oncologie/radiothérapie
Chirurgia plastica Durata minima della specializzazione: 5 anni Svizzera Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
Chirurgia toracica Durata minima della specializzazione: 5 anni Svizzera Chirurgia del cuore e dei vasi toracici Herz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
Chirurgia pediatrica Durata minima della specializzazione: 5 anni Svizzera Chirurgia pediatrica Kinderchirurgie Chirurgie pédiatrique
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Paese Denominazione
Cardiologia Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Cardiologia Kardiologie Cardiologie
Gastroenterologia Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Gastroenterologia Gastroenterologie Gastroentérologie
Reumatologia Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Reumatologia Rheumatologie Rhumatologie
Ematologia generale Durata minima della specializzazione: 3 anni Svizzera Ematologia Hämatologie Hématologie
Endocrinologia Durata minima della specializzazione: 3 anni Svizzera Endocrinologia-diabetologia Endokrinologie-Diabetologie Endocrinologie-diabétologie
Fisioterapia Durata minima della specializzazione: 3 anni Svizzera Medicina fisica e riabilitazione Physikalische Medizin und Rehabilitation Médecine physique et réadaptation
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Paese Denominazione
Dermatologia e venerologia Durata minima della specializzazione: 3 anni Svizzera Dermatologia e venerologia Dermatologie und Venerologie Dermatologie et vénéréologie
Medicina tropicale Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Medicina tropicale e medicina di viaggio Tropen- und Reisemedizin Médecine tropicale et médecine des voyages
Psichiatria infantile Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza Kinder - und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Malattie renali Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Nefrologia Nephrologie Néphrologie
Malattie infettive Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Malattie infettive Infektiologie Infectiologie
Igiene e medicina preventiva Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Prevenzione e salute pubblica Prävention und Gesundheitswesen Prévention et santé publique
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Paese Denominazione
Farmacologia Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Farmacologia e tossicologia cliniche Klinische Pharmakologie und Toxikologie Pharmacologie et toxicologie cliniques
Medicina del lavoro Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Medicina del lavoro Arbeitsmedizin Médecine du travail
Allergologia Durata minima della specializzazione: 3 anni Svizzera Allergologia e immunologia clinica Allergologie und klinische Immunologie Allergologie et immunologie clinique
Medicina nucleare Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Medicina nucleare Nuklearmedizin Médecine nucléaire
Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) Durata minima della specializzazione: 4 anni Svizzera Chirurgia oro-maxillo-facciale Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgie orale et maxillo-faciale »
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h. Nell’allegato V, punto 5.1.4., della direttiva è aggiunto il testo seguente: « Paese Titolo di formazione Titolo professionale Data di riferimento
Svizzera Diploma di medico Medico generico 1° giugno generico 2002 Diplom als praktischer Praktischer Arzt Arzt/praktische Ärztin Diplôme de médecin Médecin praticien praticien » i. Nell’allegato V, punto 5.2.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente: « Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il Titolo professionale Data di titolo di formazione riferimento
Svizzera 1. Infermiera diplo- Scuole che propon- Infermiera, 1° giugno mata e infermiere gono dei cicli di infermiere 2002 diplomato formazione ricono- sciuti dallo Stato Diplomierte Schulen, die staat- Pflegefachfrau, Pflegefachfrau, lich anerkannte Pflegefachmann diplomierter Bildungsgänge Pflegefachmann durchführen Infirmière diplô- Ecoles qui propo- Infirmière, mée et infirmier sent des filières de infirmier diplômé formation reconnues par l’Etat
2. Bachelor Scuole che propon- Infermiera, 30 set-
of Science in cure gono dei cicli di infermiere tembre infermieristiche formazione ricono- 2011 sciuti dallo Stato Schulen, die staat- Pflegefachfrau, lich anerkannte Pflegefachmann Bildungsgänge durchführen Ecoles qui propo- sent des filières Infirmière, de formation infirmier reconnues par l’Etat »
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j. Nell’allegato V, punto 5.3.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente: « Paese Titolo di Ente che rilascia Certificato Titolo Data di formazione il titolo di che accompagna professionale riferimento formazione il titolo di formazione
Svizzera Diploma Dipartimento Medico- 1° giugno federale di federale dentista 2002 medico- dell’interno dentista Eidgenössi- Eidgenössisches Zahnarzt sches Zahn- Departement arztdiplom des Innern Diplôme Département Médecin- fédéral de fédéral de dentiste médecin- l’intérieur dentiste » k. Nell’allegato V, punto 5.3.3., della direttiva è aggiunto il testo seguente: « Ortodonzia
Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo di formazione Data di riferimento
Schweiz Diploma di Dipartimento federale 1° giugno ortodontista dell’interno e Società Svizzera 2002 di Odontologia e Stomatologia Diplom für Eidgenössisches Departement Kieferorthopädie des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Diplôme fédéral Département fédéral de d’orthodontiste l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie
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Chirurgia odontostomatologica
Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo di formazione Data di riferimento
Schweiz Diploma di Dipartimento federale 30 aprile chirurgia orale dell’interno e Società Svizzera 2004 di Odontologia e Stomatologia Diplom für Eidgenössisches Departement Oralchirurgie des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Diplôme fédéral Département fédéral de de chirurgie orale l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie » l. Nell’allegato V, punto 5.4.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente: « Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo Certificato che Data di di formazione accompagna il titolo di riferimento formazione
Svizzera Diploma federale Dipartimento 1° giugno di veterinario federale 2002 dell’interno Eidgenössisches Eidgenössisches Tierarztdiplom Departement des Innern Diplôme fédéral Département de vétérinaire fédéral de l’intérieur »
Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011 RU 2011
m. Nell’allegato V, punto 5.5.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente: « Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo Titolo professionale Data di di formazione riferimento
Svizzera Levatrice Scuole che propon- Levatrice 1° giugno diplomata gono dei cicli di 2002 formazione ricono- sciuti dallo Stato Diplomierte Schulen, die staat- Hebamme Hebamme lich anerkannte Bildungsgänge durchführen Sage-femme Ecoles qui propo- Sage-femme diplômée sent des filières de formation reconnues par l’État » n. Nell’allegato V, punto 5.6.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente: « Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo Certificato che Data di di formazione accompagna il titolo riferimento di formazione
Svizzera Diploma federale Dipartimento federale 1° giugno di farmacista dell’interno 2002 Eidgenössisches Eidgenössisches Apothekerdiplom Departement des Innern Diplôme fédéral Département fédéral de pharmacien de l’intérieur »
Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011 RU 2011
o. Nell’allegato V, punto 5.7.1., della direttiva è aggiunto il testo seguente: « Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo Certificato che Anno di formazione accompagna il titolo accademico di di formazione riferimento
Svizzera Diploma di Accademia di 1996–1997 architettura Architettura (Arch. Dipl. USI) dell’Università della Svizzera Italiana
Master of Arts Haute école – 2007–2008 BFH/HES-SO en spécialisée de Suisse architecture, occidentale (HES-SO) Master of Arts insieme alla Berner BFH/HES-SO Fachhochschule (BFH) in Architecture
Master of Arts BFH/ Haute école 2007–2008 HES-SO in Architek- spécialisée de Suisse tur, Master of Arts occidentale (HES-SO) BFH/HES-SO in insieme alla Berner Architecture Fachhochschule (BFH)
Master of Arts FHNW Fachhochschule – 2007–2008 in Architektur Nordwestschweiz FHNW
Master of Arts FHZ Fachhochschule Zen- – 2007–2008 in Architektur tralschweiz (FHZ)
Master of Arts ZFH Zürcher Fachhoch- – 2007–2008 in Architektur schule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen
Master of Science Ecole Polytechnique 2007–2008 MSc in Architecture, Fédérale de Lausanne Architecte (arch. dipl. EPF)
Master of Science Eidgenössische Techni- 2007–2008 ETH in Architektur, sche Hochschule Zürich «MSc ETH Arch» »
Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011 RU 2011
p. Nell’allegato VI della direttiva è aggiunto il testo seguente: « Paese Titolo di formazione Anno accademico di riferimento
Svizzera 1. arch. dipl. PF 2004–2005 Dipl. Arch. ETH, arch. dipl. EPF,
2. Architecte diplômé EAUG 2004–2005
3. Architetto REG A 2004–2005
Architekt REG A Architecte REG A »
2 a. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa
a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da: – 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica elle- nica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91), – 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160), – Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell’Unione euro- pea, del 1º gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all’ade- sione di nuovi Stati membri all’Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1), – 1 2003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adatta- menti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), – Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che ade- gua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).
Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. Dec. n. 2/2011 RU 2011
b. Ai fini del presente accordo, la direttiva 77/249/CEE è così modificata: