AS 2011 5273
Ordinanza concernente la formazione e l'esame delle persone preposte all'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr)
Ordinanza concernente la formazione e l’esame delle persone preposte all’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr)
del 9 novembre 2011
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso 1 e 41a capoversi 1 e 3 della legge federale del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari, ordina:
Capitolo primo: Oggetto e principio
Art. 1 Principio La presente ordinanza disciplina la formazione e l’esame delle persone preposte all’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.
Art. 2 Condizione per l’esercizio di un’attività ufficiale Chi intende esercitare una delle seguenti attività deve possedere il diploma corri- spondente: a. chimico cantonale; b. ispettore delle derrate alimentari; c. controllore delle derrate alimentari.
Capitolo 2: Diploma federale di chimico delle derrate alimentari Sezione 1: Ottenimento del diploma
Art. 3 Principi 1 Il diploma federale di chimico delle derrate alimentari (DChDerr) è la condizione per essere nominati o assunti come chimico cantonale.
2 Chi intende ottenere il DChDerr deve:
a. comprovare la formazione preliminare teorica; e b. aver assolto la formazione necessaria.
RS 817.042 1 RS 817.0
2011-2215 5273
Formazione ed esame delle persone preposte all’esecuzione della legislazione RU 2011
Art. 4 Formazione preliminare teorica
1 La comprova della formazione preliminare teorica può essere prodotta con:
a. un diploma di master filosofico-scientifico in chimica, biochimica, scienze alimentari o scienze naturali generali con chimica o biochimica quale mate- ria d’esame; oppure b. un diploma ai sensi della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni medi- che. 2 Il diploma di cui al capoverso 1 lettera a deve essere stato rilasciato da una scuola universitaria ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge dell’8 ottobre 19993 sull’aiuto alle università o da una scuola universitaria straniera riconosciuta o accre- ditata dallo Stato. 3 In casi eccezionali, la comprova della formazione preliminare teorica può essere prodotta anche con altri attestati di fine studi. Sul riconoscimento decide la Commis- sione d’esame per il diploma di chimico delle derrate alimentari (CE-DChDerr).
Art. 5 Formazione 1 Il candidato al DChDerr deve presentare attestati di rendimento o di esame rilascia- ti da una scuola universitaria secondo l’articolo 4 capoverso 2 nelle seguenti mate- rie: a. tecnologia delle derrate alimentari; b. microbiologia delle derrate alimentari; c. chimica delle derrate alimentari, nonché merceologia nel settore delle derra- te alimentari e degli oggetti d’uso; d. analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso; e. igiene delle derrate alimentari e sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point); f. tossicologia nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso; g. fondamenti dell’alimentazione; h. diritto applicabile in Svizzera e a livello internazionale in materia di derrate alimentari e oggetti d’uso, nonché fondamenti di diritto pubblico e ammini- strativo. 2 Il candidato deve presentare attestati di rendimento o di esame rilasciati da una scuola universitaria secondo l’articolo 4 capoverso 2 o da un’altra istituzione nelle seguenti materie: a. approvvigionamento di acqua potabile; b. analisi del rischio;
2 RS 811.11 3 RS 414.20
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c. organizzazione e procedure di controllo delle derrate alimentari in Svizzera; d. epidemiologia; e. economia aziendale; f. gestione della qualità; g. comunicazione.
3 Il candidato deve comprovare la partecipazione:
a. a complessivamente almeno 375 lezioni; b. ad almeno 20 lezioni per ogni materia.
4 Il candidato deve comprovare almeno due anni di esperienza professionale in
un’impresa di produzione di derrate alimentari, analisi di derrate alimentari o esecu- zione della legislazione sulle derrate alimentari.
5 In casi eccezionali, la comprova della necessaria esperienza professionale può
anche essere prodotta in altro modo. Sul riconoscimento decide la CE-DChDerr.
Art. 6 Diploma 1 Per ottenere il DChDerr, il candidato deve dimostrare di soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4 e 5. 2 Il candidato deve presentare tutti i documenti rilevanti all’Ufficio federale della sanità (UFSP). 3 I costi per il rilascio del diploma sono disciplinati nell’allegato 1 lettera C nume- ro 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20054 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).
Sezione 2: Esecuzione
Art. 7 Commissione d’esame per il diploma di chimico delle derrate ali- mentari
1 La CE-DChDerr esegue le disposizioni della sezione 1.
2 Ha inoltre i compiti e le competenze seguenti:
a. assicura le possibilità di formazione di cui all’articolo 5; b. valuta, in base ai documenti presentati, se il candidato soddisfa le condizioni di cui agli articoli 4 e 5; c. decide sull’adempimento delle condizioni e rilascia i diplomi.
4 RS 817.02
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Art. 8 Indennità L’indennità per i membri della CE-DChDerr è disciplinata secondo il capitolo 2 sezione 1d (art. 8l–8t) dell’ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA).
Art. 9 Segretariato L’UFSP assicura il segretariato per la CE-DChDerr.
Capitolo 3: Diploma federale di ispettore delle derrate alimentari Sezione 1: Ottenimento del diploma
Art. 10 Principio 1 Il diploma federale di ispettore delle derrate alimentari (DIDerr) è la condizione per essere nominati o assunti come ispettore delle derrate alimentari.
2 Chi intende ottenere il DIDerr deve:
a. comprovare la formazione preliminare; b. aver assolto la formazione teorica e pratica; c. superare l’esame di diploma.
Art. 11 Formazione preliminare
1 La comprova della formazione preliminare può essere prodotta con:
a. un diploma di bachelor in una delle discipline di cui all’articolo 4 capo- versi 1 e 2; oppure b. un tirocinio completo e cinque anni di esperienza professionale:
1. in un’impresa di produzione di derrate alimentari, analisi di derrate ali-
mentari o esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, oppure
2. nell’ambito di uno dei diplomi di cui all’articolo 4.
2 In casi eccezionali, la comprova della formazione preliminare può essere prodotta anche in altro modo.
5 RS 172.010.1
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Art. 12 Formazione teorica 1 Il candidato al DIDerr deve presentare attestati di rendimento o di esame rilasciati da una scuola universitaria secondo l’articolo 4 capoverso 2 nelle seguenti materie: a. tecnologia delle derrate alimentari; b. microbiologia delle derrate alimentari; c. merceologia nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso; d. igiene delle derrate alimentari e sistema HACCP; e. tossicologia nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso; f. fondamenti dell’alimentazione; g. diritto applicabile in Svizzera in materia di derrate alimentari e oggetti d’uso; h. sicurezza nella catena alimentare. 2 Il candidato deve presentare attestati di rendimento o di esame rilasciati da una scuola universitaria secondo l’articolo 4 capoverso 2 o da un’altra istituzione nelle seguenti materie: a. approvvigionamento di acqua potabile; b. assicurazione della qualità.
3 Il candidato deve comprovare la partecipazione:
a. a complessivamente almeno 250 lezioni; b. ad almeno 20 lezioni per ogni materia.
Art. 13 Formazione pratica
1 La formazione pratica dura un anno. Essa si svolge sotto la direzione:
a. del chimico cantonale; o b. di un’autorità federale incaricata di eseguire la legislazione sulle derrate ali- mentari.
2 Essa consiste in:
a. un corso sui metodi di analisi in generale; b. un corso sui principali metodi di analisi dell’autorità formatrice; c. un’introduzione a semplici analisi di laboratorio; d. un’istruzione per il servizio esterno. 3 La formazione pratica sui compiti dell’ispettore delle derrate alimentari comprende le seguenti materie: a. esame organolettico; b. ispezioni delle aziende con i relativi atti ufficiali;
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c. rapporti e verbali d’ispezione; d. valutazione della caratterizzazione e della pubblicità relative a derrate ali- mentari e oggetti d’uso; e. valutazione dei progetti di costruzione delle aziende alimentari. 4 Per l’istruzione per il servizio esterno devono essere previsti almeno 40 giorni, di cui cinque giorni fuori dal proprio Cantone.
Art. 14 Esame di diploma
1 L’esame di diploma consiste in esami pratici nelle seguenti materie:
a. valutazione di derrate alimentari e oggetti d’uso in base a esempi pratici; b. valutazione di pubblicità e caratterizzazioni; c. attività ispettiva.
2 L’esame dura:
a. per la materia di cui al capoverso 1 lettera a: mezz’ora; b. per la materia di cui al capoverso 1 lettera b: un’ora; c. per la materia di cui al capoverso 1 lettera c: da un’ora e mezza a quattro ore. 3 I costi per l’esame di diploma sono disciplinati nell’allegato 1 lettera C numero 2 ODerr6.
Art. 15 Iscrizione e ammissione all’esame di diploma
1 Il candidato all’esame di diploma presenta una domanda scritta all’UFSP.
2 All’iscrizione vanno allegati:
a. un curriculum vitae con descrizione della formazione e dell’esperienza pro- fessionale; b. la comprova della formazione preliminare nonché della formazione teorica e pratica di cui agli articoli 11 e 12 e una conferma del responsabile della for- mazione pratica di cui all’articolo 13.
3 LaCommissione d’esame per il diploma di ispettore delle derrate alimentari
(CE-DIDerr) decide sull’ammissione all’esame di diploma.
4 L’emolumento per l’esame secondo l’allegato 1 ODerr7 deve essere versato prima
dell’esame.
6 RS 817.02 7 RS 817.02
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Art. 16 Valutazione delle prestazioni
1 Le prestazioni sono valutate secondo la seguente scala dei voti:
6 = molto bene
4 = sufficiente
3 = insufficiente
1 = molto male
2 Sono ammessi i mezzi voti.
Art. 17 Risultato dell’esame di diploma
1 Per ogni esame pratico è assegnato un voto.
2 In base ai voti ottenuti nelle singole materie è calcolata una media.
3 L’esame di diploma è superato se:
a. la media dei voti è almeno 4,0; e b. non è assegnato più di un voto inferiore a 4; c. non è assegnato nessun voto inferiore a 3. 4 La CE-DIDerr comunica il risultato al candidato per scritto sotto forma di deci- sione.
Art. 18 Comportamento sleale Se un candidato è ammesso all’esame di diploma sulla base di indicazioni false o incomplete oppure si è avvalso nell’esame di diploma di mezzi non ammessi, la CE- DIDerr può dichiarare non superato l’esame di diploma.
Art. 19 Ripetizione
1 Chi non ha superato l’esame di diploma può ripeterlo una volta.
2 In caso di ripetizione, l’emolumento per l’esame deve essere versato nuovamente.
Art. 20 Diploma
1 Se l’esame di diploma è superato, la CE-DIDerr rilascia il diploma.
2 Il documento è firmato dal presidente della CE-DIDerr.
3 I costi per il rilascio del diploma sono disciplinati nell’allegato 1 lettera C nume- ro 2 ODerr8.
8 RS 817.02
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Sezione 2: Esecuzione
Art. 21 Commissione d’esame per il diploma di ispettore delle derrate alimentari
1 La CE-DIDerr esegue le disposizioni di cui alla sezione 1.
2 Ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:
a. prepara gli esami e stabilisce i compiti d’esame; b. conduce gli esami; c. valuta, in base ai documenti presentati, se il candidato soddisfa le condizioni di cui agli articoli 11-13; d. decide in merito al riconoscimento delle formazioni equivalenti svolte in Svizzera o all’estero.
Art. 22 Indennità L’indennità per i membri della CE-DIDerr è disciplinata nel capitolo 2 sezione 1d
Art. 23 Segretariato L’UFSP assicura il segretariato per la CE-DIDerr.
Capitolo 4: Diploma federale di controllore delle derrate alimentari Sezione 1: Ottenimento del diploma
Art. 24 Principio Chi intende ottenere il diploma federale di controllore delle derrate alimentari (DCoDerr) deve: a. comprovare la formazione preliminare; b. aver assolto la formazione; c. superare l’esame di diploma.
9 RS 172.010.1
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Art. 25 Formazione preliminare 1 La formazione preliminare consiste in una formazione professionale completa nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di derrate alimentari o oggetti d’uso e almeno tre anni di esperienza professionale corrispondente o in un diploma di master. 2 La formazione preliminare è considerata sufficiente se sono soddisfatte le condi- zioni per l’ammissione alla formazione di ispettore delle derrate alimentari.
3 La Commissione d’esame per il diploma di controllore delle derrate alimentari
(CE-DCoDerr) decide sul riconoscimento di altri cicli di studio e attività pratiche.
Art. 26 Formazione 1 La formazione di controllore delle derrate alimentari dura almeno tre mesi e si svolge sotto la direzione del chimico cantonale competente.
2 Essa comprende le seguenti materie:
a. diritto applicabile in Svizzera in materia di derrate alimentari e oggetti d’uso; b. merceologia e tecnologia delle derrate alimentari; c. microbiologia delle derrate alimentari; d. igiene delle derrate alimentari e delle aziende; e. valutazione della caratterizzazione e della pubblicità relative a derrate ali- mentari e oggetti d’uso; f. valutazione dell’autocontrollo, compresi la buona prassi di procedura e pro- duzione (GHP), nonché i sistemi HACCP secondo il Codex Alimentarius; g. ispezioni delle aziende con i relativi atti ufficiali; h. rapporti e verbali d’ispezione; i. prelievo di campioni ufficiali; j. conoscenza dei principali metodi di analisi dell’autorità formatrice.
Art. 27 Parte teorica dell’esame di diploma
1 La parte teorica dell’esame di diploma è svolta dalla CE-DCoDerr.
2 Essa si estende alle materie di cui all’articolo 26 capoverso 2 lettere a–f.
3 Essa si svolge per scritto.
4 I costi per l’esame di diploma sono disciplinati nell’allegato 1 lettera C numero 3 ODerr10.
10 RS 817.02
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Art. 28 Parte pratica dell’esame di diploma 1 La parte pratica dell’esame di diploma si estende alle materie di cui all’articolo 26 capoverso 2 lettere f–i e dura almeno due ore. 2 Essa consiste nell’ispezione di un’azienda alimentare e in prelievi di campioni ufficiali. 3 Essa è svolta dal chimico cantonale responsabile della formazione del candidato, nel rispetto di eventuali istruzioni della CE-DCoDerr. Un membro della CE- DCoDerr può seguire l’esame.
Art. 29 Iscrizione e ammissione all’esame di diploma
1 Il candidato presenta una domanda scritta all’UFSP.
2 All’iscrizione vanno allegati:
a. un curriculum vitae con descrizione della formazione e dell’esperienza pro- fessionale; b. la comprova della formazione preliminare e della formazione di cui agli arti- coli 25 e 26.
3 La CE-DCoDerr decide sull’ammissione all’esame di diploma.
4 L’emolumento per l’esame secondo l’allegato 1 ODerr11 deve essere versato prima dell’esame.
Art. 30 Risultato dell’esame di diploma
1 Per ogni materia d’esame di cui agli articoli 27 e 28 è assegnato un voto.
2 In base ai voti ottenuti nelle singole materie è calcolata una media nella parte teorica e nella parte pratica.
3 Si applica la scala dei voti di cui all’articolo 16.
4 Il chimico cantonale che svolge la parte pratica dell’esame comunica immediata- mente i singoli voti di materia alla CE-DCoDerr.
5 L’esame di diploma è superato se:
a. la media dei voti nella parte teorica e nella parte pratica è almeno 4,0; e b. non è assegnato nessun voto inferiore a 3. 6 La CE-DCoDerr comunica il risultato al candidato per scritto sotto forma di deci- sione.
11 RS 817.02
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Art. 31 Comportamento sleale Se un candidato è ammesso all’esame di diploma sulla base di indicazioni false o incomplete oppure si è avvalso nell’esame di diploma di mezzi non ammessi, la CE-DCoDerr può dichiarare non superato l’esame di diploma.
Art. 32 Ripetizione 1 Chi non ha superato la parte teorica o pratica dell’esame di diploma può ripeterla una volta. 2 In caso di ripetizione, l’emolumento per l’esame deve essere versato nuovamente.
Art. 33 Diploma
1 Se l’esame di diploma è superato, la CE-DCoDerr rilascia il diploma.
2 Il documento è firmato dal presidente della CE-DCoDerr.
3 I costi per il rilascio del diploma sono disciplinati nell’allegato 1 lettera C nume- ro 3 ODerr12.
Sezione 2: Esecuzione
Art. 34 Commissione d’esame per il diploma di controllore delle derrate alimentari
1 La CE-DCoDerr esegue le disposizioni di cui alla sezione 1.
2 Ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:
a. stabilisce gli obiettivi e i contenuti didattici delle materie secondo l’arti- colo 26 capoverso 2 lettere a–i; b. prepara gli esami ed emana le istruzioni relative al loro svolgimento; c. stabilisce i compiti d’esame; d. conduce gli esami teorici; e. esercita la vigilanza sugli esami pratici e provvede a uno svolgimento uni- forme; f. valuta, in base ai documenti presentati, se il candidato soddisfa le condizioni di cui agli articoli 25 e 26; g. decide in merito al riconoscimento delle formazioni equivalenti svolte in Svizzera o all’estero.
12 RS 817.02
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Art. 35 Indennità L’indennità per i membri della CE-DCoDerr è disciplinata nel capitolo 2 sezione 1d
Art. 36 Segretariato L’UFSP assicura il segretariato per la CE-DCoDerr.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 37 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 23 novembre 200514 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:
Art. 66 lett. d ed e Abrogate
Allegato 1 lett. C C. Emolumenti per esami franchi
1 Diploma federale di chimico delle derrate alimentari
(DChDerr) Rilascio del diploma giusta l’articolo 6 dell’ordinanza del 50 9 novembre 201115 concernente la formazione e l’esame delle persone preposte all’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr)
2 Diploma federale di ispettore delle derrate alimentari
(DIDerr) a. Esame di diploma giusta l’articolo 14 OFEDerr 350 b. Rilascio del diploma giusta l’articolo 20 OFEDerr 50
3 Diploma federale di controllore delle derrate alimentari
(DCoDerr) a. Parte teorica dell’esame di diploma giusta l’articolo 27 100 OFEDerr b. Rilascio del diploma giusta l’articolo 33 OFEDerr 50
13 RS 172.010.1 14 RS 817.02 15 RS 817.042
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Art. 38 Formazioni secondo il diritto anteriore
1 Chi ha iniziato la formazione quale chimico delle derrate alimentari prima del
1° maggio 2002 può proseguirla secondo il diritto in vigore fino alla modifica del 27 marzo 200216 dell’ordinanza del 17 aprile 199117 sul diploma federale di chimico delle derrate alimentari. 2 I Cantoni possono riconoscere come controllori delle derrate alimentari gli esperti locali che sono stati formati secondo il diritto anteriore, prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza del 1° marzo 199518 sui requisiti minimi dei controlli delle derrate alimentari, se gli stessi hanno acquisito le conoscenze sulla nuova legislazione sulle derrate alimentari e superato l’esame corrispondente. 3 I contenuti degli esami dei candidati che si sono iscritti prima del 1° novembre 2010 a esami complementari o all’esame di diploma di chimico delle derrate alimen- tari o all’esame di diploma di ispettore delle derrate alimentari si basano sul diritto vigente fino a tale data. Gli esami devono essere sostenuti al più tardi entro il 31 dicembre 2014. 4 I diplomi rilasciati secondo il diritto previgente sono equiparati ai diplomi rilasciati secondo il nuovo diritto. 5 Il diploma cantonale di controllore delle derrate alimentari può essere convertito in un diploma federale al più tardi entro il 31 dicembre 2014.
Art. 39 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
9 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
16 RU 2002 681 17 RU 1991 1096, 1995 1765 18 RU 1995 1756
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