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AS 2011 5297

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC)

del 26 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 32 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 44 della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo 36 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari; visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura; visto l’articolo 57 capoverso 3 lettera c della legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

a. ordinanza del 23 novembre 20056 concernente la produzione primaria; b. ordinanza del 20 ottobre 20107 sul controllo del latte; c. ordinanza del 18 agosto 20048 sui medicamenti veterinari; d. ordinanza del 27 giugno 19959 sulle epizoozie; e. ordinanza BDTA del 26 ottobre 201110; f. ordinanza del 23 aprile 200811 sulla protezione degli animali; g. ordinanza del 28 ottobre 199812 sulla protezione delle acque; h. ordinanza del 7 dicembre 199813 sui pagamenti diretti;

RS 910.15

2011-0988 5297

Ordinanza sul coordinamento dei controlli RU 2011

i. ordinanza del 14 novembre 200714 sui contributi d’estivazione; j. ordinanza del 7 dicembre 199815 sui contributi nella campicoltura; k. ordinanza del 14 novembre 200716 sull’allevamento di animali.

2 La presente ordinanza si applica ai controlli seguenti:

a. controlli delle aziende registrate secondo l’articolo 3 capoverso 3 dell’ordi- nanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria; b. controlli dell’allevamento, della coltivazione, della produzione e del raccolto di prodotti primari; c. controlli della detenzione, dell’allevamento e della mungitura di animali da reddito agricoli prima della macellazione.

Art. 2 Controllo di base 1 Il controllo di base consente di stabilire se i requisiti di legge in uno o più settori sono rispettati in tutta l’azienda. 2 Il controllo di base può essere svolto con diversi metodi di controllo; sono fatte salve altre disposizioni delle ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 1.

Art. 3 Frequenza e coordinamento dei controlli di base 1 Ogni azienda è sottoposta a un controllo di base almeno una volta negli intervalli di cui all’allegato 1, di regola in ogni unità di produzione e per ogni settore di pro- duzione. 2 I Cantoni coordinano i controlli di base in modo che, di regola, le aziende agricole siano sottoposte non più di una volta l’anno a un controllo di base. Questo coordi- namento non si applica ai controlli che non richiedono la presenza del gestore o di un suo rappresentante.

Art. 4 Altri controlli 1 Controlli supplementari sono svolti in funzione dei rischi delle singole aziende. Sono determinanti in particolare i seguenti criteri: a. lacune constatate in occasione di controlli precedenti; b. sospetto fondato di mancato rispetto delle prescrizioni; c. cambiamenti sostanziali nell’azienda; d. eventi straordinari quali malattie o epizoozie.

2 I Cantoni effettuano inoltre controlli casuali.

14 RS 910.133 15 RS 910.17 16 RS 916.310

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli RU 2011

Art. 5 Normativa applicabile a piccole aziende e alle aziende di piscicoltura e di apicoltura Le disposizioni degli articoli 3 e 4 non si applicano alle aziende agricole con meno di 0,25 unità standard di manodopera e con meno di tre unità di bestiame grosso, né alle aziende di piscicoltura e di apicoltura. I Cantoni stabiliscono la frequenza dei controlli da effettuare in tali aziende.

Art. 6 Qualità e riconoscimento dei controlli 1 Se un organo d’esecuzione affida a un altro organismo di diritto pubblico o privato lo svolgimento di controlli, gli conferisce per scritto un mandato di prestazioni e ne vigila lo svolgimento. 2 Gli organismi di diritto privato che svolgono controlli in virtù del capoverso 1 devono essere accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 1702017 «Criteri gene- rali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispe- zione» e secondo l’ordinanza del 17 giugno 199618 sull’accreditamento e sulla designazione. 3 Gli organi d’esecuzione e gli organismi cui è stato affidato lo svolgimento dei controlli notificano agli organi d’esecuzione competenti le violazioni alle ordinanze di cui all’articolo 1 che esulano dal loro settore di competenza.

Art. 7 Sistema d’informazione elettronico 1 La Confederazione gestisce in collaborazione con i Cantoni un sistema d’informa- zione elettronico standardizzato riguardante i controlli.

2 Il sistema contiene in particolare i dati seguenti:

a. dati concernenti l’azienda e il gestore sottoposti al controllo; b. genere del controllo e risultati; c. misure amministrative decise; d. dati concernenti la riduzione o il rifiuto di contributi. 3 La Confederazione fissa in collaborazione con i Cantoni le esigenze relative al contenuto, alla gestione e alla qualità del sistema. Disciplina i diritti d’accesso e le condizioni d’utilizzazione e gestisce il sistema.

Art. 8 Compiti dei Cantoni

1 Ogni Cantone designa un organo di coordinamento dei controlli.

2 L’organo di coordinamento adempie i propri compiti d’intesa con gli organi

d’esecuzione e sulla base dell’articolo 3. Tiene un elenco degli organi d’esecuzione e dei loro settori di competenza.

17 Il testo di questa norma è ottenibile presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). 18 RS 946.512

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3 I Cantoni provvedono affinché i dati di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere c e d siano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione elettronico.

Art. 9 Compiti della Confederazione 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura sostiene e sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria, l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale della sanità pubblica e l’Unità federale per la filiera alimentare.

2 La Confederazione, con il consenso del gestore, può mettere a disposizione per

controlli di diritto privato i dati necessari riguardanti controlli di diritto pubblico.

Art. 10 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1 L’ordinanza del 14 novembre 200719 sul coordinamento dei controlli è abrogata.

2 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 11 Disposizione transitoria L’intervallo tra i controlli di base, svolti in virtù delle ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere c–e, è ridotto progressivamente nello spazio di due anni. Al più tardi il 1° gennaio 2014 esso coincide con gli intervalli massimi fissati nell’alle- gato 1.

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

26 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

19 RU 2007 6167, 2008 5871, 2010 5019

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli RU 2011

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Intervallo massimo tra i controlli di base

Il controllo di base deve essere svolto entro la fine dell’anno civile in cui ha termine l’intervallo massimo.

Settore Ordinanza Intervallo massimo tra i controlli di base

Settori concernenti la sicurezza alimentare e la protezione degli animali

Igiene nella produzione primaria Ordinanza del 23 novembre 200520 4 anni vegetale concernente la produzione primaria

Igiene nella produzione primaria Ordinanza del 23 novembre 2005 4 anni animale (senza produzione lattiera) concernente la produzione primaria

Igiene nella produzione lattiera Ordinanza del 23 novembre 2005 4 anni concernente la produzione primaria Ordinanza del 20 ottobre 201021 sul controllo del latte

Medicamenti veterinari Ordinanza del 18 agosto 200422 4 anni sui medicamenti veterinari

Salute animale ed epizoozie Ordinanza del 27 giugno 199523 4 anni sulle epizoozie

Traffico di animali Ordinanza BDTA del 26 ottobre 201124 4 anni

Protezione degli animali Ordinanza del 23 aprile 200825 4 anni sulla protezione degli animali Ordinanza del 7 dicembre 199826 sui pagamenti diretti

20 RS 916.020 21 RS 916.351.0 22 RS 812.212.27 23 RS 916.401 24 RS 916.404 25 RS 455.1 26 RS 910.13

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli RU 2011

Settore Ordinanza Intervallo massimo tra i controlli di base

Altri settori

Protezione delle acque Ordinanza del 28 ottobre 199827 4 anni sulla protezione delle acque

Dati relativi alla struttura Ordinanza del 7 dicembre 1998 12 anni sui pagamenti diretti

Prova che le esigenze ecologiche Ordinanza del 7 dicembre 1998 4 anni sono rispettate sui pagamenti diretti (senza protezione degli animali) Compensazione ecologica Produzione estensiva di cereali e colza Programmi etologici

Contributi d’estivazione Ordinanza del 14 novembre 200728 12 anni sui contributi d’estivazione

Contributi nella campicoltura Ordinanza del 7 dicembre 199829 4 anni sui contributi nella campicoltura

Stabulazione fissa dei cavalli della Ordinanza del 14 novembre 200730 4 anni razza delle Franches Montagnes sull’allevamento di animali

27 RS 814.201 28 RS 910.133 29 RS 910.17 30 RS 916.310

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli RU 2011

Allegato 2 (art. 10 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 200831 sulla protezione degli animali

Art. 213 Aziende agricole detentrici di animali 1 Il servizio specializzato cantonale provvede affinché le detenzioni di bovini, lama, alpaca, equini, suini, caprini, ovini, conigli e volatili domestici siano controllate. 2 La frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo sono retti dall’ordinanza del 26 ottobre 201132 sul coordinamento dei controlli. 3 Il servizio specializzato cantonale redige annualmente, secondo le disposizioni dell’UFV, un rapporto sulla propria attività di controllo e sulle misure disposte. 4 Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i risultati dei controlli uffi- ciali eseguiti negli effettivi degli animali da reddito siano inseriti nel sistema infor- matico centrale di cui all’articolo 54a LFE33. 5 Un’organizzazione privata può essere incaricata di svolgere controlli unicamente se è accreditata secondo la norma europea ISO/IEC 1702034 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l’ordinanza del 17 giugno 199635 sull’accreditamento e sulla designazione.

2. Ordinanza del 18 agosto 200436 sui medicamenti veterinari

Art. 30 cpv. 1, frase introduttiva, e 2 lett. c 1 I veterinari cantonali sono responsabili per i controlli e per l’esecuzione della legislazione sugli agenti terapeutici in:

2 Essi possono in particolare:

c. prescrivere, in casi singoli, visite all’azienda supplementari a quelle previste nella convenzione Mvet, se nel quadro di controlli vengono constatati difetti che mettono in pericolo la sicurezza alimentare o la salute degli animali;

31 RS 455.1 32 RS 910.15 33 RS 916.40 34 Il testo di questa norma è ottenibile presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). 35 RS 946.512 36 RS 812.212.27

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli RU 2011

Art. 31 Frequenza e delega dei controlli 1 Le aziende di commercio al dettaglio e le farmacie veterinarie private che tengono medicamenti per animali da reddito devono essere controllate almeno ogni cinque anni, gli studi per soli animali domestici almeno ogni dieci anni.

2 Controlli supplementari sono svolti in funzione dei rischi.

3 La frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo delle aziende di produzione primaria sono retti dall’ordinanza del 26 ottobre 201137 sul coordinamento dei controlli.

4 Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati

secondo la norma europea ISO/IEC 1702038 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l’ordinanza del 17 giugno 199639 sull’accreditamento e sulla designazione.

Art. 34 Requisiti posti agli organi di controllo 1 Gli organi di controllo incaricati di eseguire controlli in virtù della presente ordi- nanza devono disporre di un sistema di gestione della qualità secondo norme inter- nazionali riconosciute ed essere accreditati conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199640 sull’accreditamento e sulla designazione. 2 I singoli controllori devono disporre, nel loro settore specifico, di una qualifica sufficiente e di esperienza; devono inoltre perfezionarsi costantemente. 3 I controllori devono essere indipendenti dalle aziende che controllano. Nei casi di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196841 sulla procedura amministrativa devono ricusarsi.

3. Ordinanza del 7 dicembre 199842 sui pagamenti diretti

Art. 66 cpv. 4 lett. a

4 I Cantoni dispongono affinché:

a. la frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo siano retti dall’ordinanza del 26 ottobre 201143 sul coordinamento dei controlli.

37 RS 910.15 38 Il testo di questa norma è ottenibile presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). 39 RS 946.512 40 RS 946.512 41 RS 172.021 42 RS 910.13 43 RS 910.15

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli RU 2011

4. Ordinanza del 14 novembre 200744 sui contributi d’estivazione

Art. 24 cpv. 4 4 La frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo sono retti dall’ordinanza del 26 ottobre 201145 sul coordinamento dei controlli.

5. Ordinanza del 7 dicembre 200746 sui contributi nella campicoltura

Art. 7 cpv. 2 2 La frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo sono retti dall’ordinanza del 26 ottobre 201147 sul coordinamento dei controlli.

6. Ordinanza del 23 novembre 200548 concernente la produzione

primaria

Art. 3 cpv. 2 lett. b

2 L’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che:

b. non hanno diritto al versamento di pagamenti diretti conformemente all’arti- colo 18 dell’ordinanza del 7 dicembre 199849 sui pagamenti diretti e non devono essere registrate conformemente all’articolo 7 o 18a dell’ordinanza del 27 giugno 199550 sulle epizoozie.

Art. 8 Esigenze relative ai controlli 1 La frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo sono retti dall’ordinanza del 26 ottobre 201151 sul coordinamento dei controlli. 2 I controllori devono essere indipendenti dalle aziende che controllano. Nei casi di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa devono ricusarsi. 3 I servizi cantonali competenti ordinano misure adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza.

44 RS 910.133 45 RS 910.15 46 RS 910.17 47 RS 910.15 48 RS 916.020 49 RS 910.13 50 RS 916.401 51 RS 910.15 52 RS 172.021

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli RU 2011

7. Ordinanza del 14 novembre 200753 sull’allevamento di animali

Art. 15 cpv. 5

5 La Federazione svizzera d’allevamento della razza delle Franches Montagnes

decide, su domanda, del diritto ai contributi e versa il relativo importo all’allevatore, direttamente o per il tramite della rispettiva cooperativa di allevamento equino. La cooperativa di allevamento equino trasmette i contributi entro 30 giorni lavorativi. Per i controlli, la Federazione può far capo ai Cantoni o alle organizzazioni designa- te dai Cantoni; in tal caso il controllo è retto dall’ordinanza del 26 ottobre 201154 sul coordinamento dei controlli.

Art. 30 cpv. 6

6 L’UFAG sorveglia l’attività delle organizzazioni di allevamento ed esegue con-

trolli per campionatura al confine.

8. Ordinanza del 20 ottobre 201055 sul controllo del latte

Art. 14 cpv. 4 e 5

4 Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati

secondo la norma europea ISO/IEC 1702056 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l’ordinanza del 17 giugno 199657 sull’accreditamento e sulla designazione. 5 La frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo sono retti dall’ordinanza del 26 ottobre 201158 sul coordinamento dei controlli.

53 RS 916.310 54 RS 910.15 55 RS 916.351.0 56 Il testo di questa norma è ottenibile presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch). 57 RS 946.512 58 RS 910.15

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9. Ordinanza del 7 dicembre 199859 sui dati agricoli

Art. 2 cpv. 1 lett. g

1 I Cantoni rilevano i dati:

g. relativi ai controlli di singole aziende, rilevati nel quadro dell’ordinanza del 26 ottobre 201160 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, e i risultati relativi a questi controlli. D’intesa con i Cantoni e con i servizi direttamente interessati, l’Ufficio federale definisce il grado di dettaglio dei dati relativi ai controlli e dei risultati dei controlli di cui nell’allegato 2, numero XXII.

59 RS 919.117.71 60 RS 910.15

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