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AS 2011 5821

Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)

Ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)

Modifica del 16 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 maggio 20101 concernente l’immissione in commercio di pro- dotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. a n. 3 e b n. 5 Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC: a. i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici:

3. sostanze e preparati pericolosi che non recano sull’etichetta l’indica-

zione del fabbricante secondo l’articolo 39 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sui prodotti chimici (OPChim), nonché sostanze e preparati secondo l’articolo 52 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all’articolo 53 capoverso 1quater OPChim, b. le seguenti derrate alimentari:

5. abrogato

Art. 10a Esclusione dell’autorizzazione per determinati prodotti agricoli Ai produttori in Svizzera non è rilasciata un’autorizzazione secondo l’articolo 16c LOTC per i seguenti prodotti agricoli: a. prodotti agricoli e derrate alimentari da essi ottenute, recanti una designazio- ne conformemente all’ordinanza del 25 maggio 20113 sulle designazioni «montagna» e «alpe»;

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