AS 2011 6163
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 20122015 in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2012–2015 in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti
del 29 novembre 2011
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Sezione 1: Obiettivi
Art. 1 Il sostegno delle organizzazioni di operatori culturali professionisti ha lo scopo di migliorare le condizioni quadro settoriali degli operatori culturali professionisti.
Sezione 2: Strumenti
Art. 2 1 Sono erogati aiuti finanziari per le spese strutturali delle organizzazioni di ope- ratori culturali professionisti (contributi strutturali). Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
2 Non sono sostenute le organizzazioni il cui scopo è prevalentemente didattico,
formativo o scientifico.
Sezione 3: Requisiti formali di promozione
Art. 3 Attività delle organizzazioni 1 Le organizzazioni devono essere attive a livello nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera d LPCu.
2 In ambito teatrale possono essere promosse anche le organizzazioni che operano
prevalentemente in una regione linguistica, purché esse collaborino strettamente e in modo istituzionalizzato con partner attivi in altre regioni linguistiche.
RS 442.124 1 RS 442.1
2011-1890 6163
Regime di promozione 2012–2015 in favore delle organizzazioni RU 2011 di operatori culturali professionisti
3 Sono sostenute soltanto le organizzazioni attive in modo continuativo da almeno tre anni.
4 Le organizzazioni devono essere rappresentative per la rispettiva disciplina.
Art. 4 Prestazioni delle organizzazioni Le organizzazioni devono fornire prestazioni in almeno sei dei seguenti ambiti: a. informazioni sulle condizioni di lavoro; b. mediazione e utilizzo delle opere realizzate; c. informazioni su questioni di sicurezza sociale; d. formazione e perfezionamento o riqualificazione professionale; e. sostegno nell’intermediazione di ingaggi e di forme innovative di coopera- zione; f. rappresentanza degli interessi dei membri nei confronti dell’opinione pub- blica; g. informazioni su questioni di politica culturale e sociale; h. interconnessione dei membri tra loro e con la rispettiva disciplina a livello nazionale e internazionale.
Art. 5 Segreteria Le organizzazioni devono disporre di una segreteria reperibile in modo regolare e a orari fissi.
Sezione 4: Requisiti materiali di promozione
Art. 6 Si applicano i seguenti criteri di promozione: a. qualità e volume delle prestazioni di cui all’articolo 4; b. utilizzo dei servizi da parte dei membri; c. struttura e dimensioni dell’organizzazione in proporzione al numero di membri.
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Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni
Art. 7 Richieste 1 Le richieste di contributi strutturali per il periodo di finanziamento 2013–2015 devono essere inoltrate all’Ufficio federale della cultura (UFC) entro il 31 marzo 2012.
2 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promo-
zione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai requisiti materiali di promozione. 3 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con i beneficiari di contributi struttu- rali. In esso sono disciplinati segnatamente l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire. 4 Le organizzazioni già beneficiarie del sostegno nel 2011 ricevono per il 2012 un aiuto finanziario dell’ammontare pari a quello del 2011. L’articolo 6 capoversi 2 e 4 dell’ordinanza del 23 novembre 20112 sulla promozione della cultura nonché l’articolo 4 della presente ordinanza si applicano già per il sostegno concesso nel 2012.
Art. 8 Aliquote massime Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 70 per cento delle spese d’esercizio dell’organizzazione.
Art. 9 Regola di priorità 1 Nel decidere circa gli aiuti finanziari si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme. 2 Nel periodo di promozione 2013–2015 l’UFC dà la priorità al rafforzamento della disciplina danza.
Art. 10 Oneri I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a: a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i progetti soste- nuti; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dei progetti soste- nuti.
2 RS 442.11
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Art. 11 Scambio Una volta all’anno l’UFC invita le organizzazioni culturali in vista di un bilancio e di uno scambio di opinioni.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione Le direttive del 16 novembre 19983 concernenti l’impiego del credito a sostegno delle organizzazioni culturali sono abrogate.
Art. 13 Entrata in vigore e valitità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2 Ha effetto fino al 31 dicembre 2015.
29 novembre 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter
3 FF 2002 4954