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AS 2011 6293

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità

del 18 marzo 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 20102, decreta:

Art. 1

1 La Convenzione del Consiglio d’Europa del 23 novembre 20013 sulla cibercrimi-

nalità è approvata.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

3 Visti gli articoli 40 e 42 della Convenzione, all’atto della ratifica il Consiglio federale formula le seguenti riserve e dichiarazioni: a. dichiarazione in merito all’articolo 2: La Svizzera dichiara che applicherà l’articolo 2 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso violando misure di sicurezza. b. dichiarazione in merito all’articolo 3: La Svizzera dichiara che applicherà l’articolo 3 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso a fine di lucro. c. riserva relativa all’articolo 6 paragrafo 3: La Svizzera si riserva il diritto di applicare l’articolo 6 paragrafo 1 soltanto nel caso in cui il reato consista nel vendere, distribuire o mettere a disposi- zione in altro modo gli elementi di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera a numero ii. d. dichiarazione in merito all’articolo 7: La Svizzera dichiara che applicherà l’articolo 7 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso con l’intento di procurare un indebito vantaggio a se stessi o a terzi oppure di arrecare un danno.

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione RU 2011 del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità. DF

Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale5

Accesso indebito 1 Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di a un sistema per l’elaborazione trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l’elaborazione di dati di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunia- ria.

2 Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, pro-

grammi o altri dati, sapendo o dovendo presumere che sono utilizzati allo scopo di commettere un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Legge del 20 marzo 19816 sull’assistenza in materia penale

Art. 18b Dati relativi al traffico informatico 1 L’autorità federale o cantonale incaricata di trattare una domanda di assistenza giudiziaria può ordinare la trasmissione all’estero di dati elettronici relativi al traf- fico informatico prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria, se: a. le misure provvisionali adottate dimostrano che la comunicazione oggetto della domanda ha origine all’estero; oppure b. tali dati sono stati acquisiti dall’autorità d’esecuzione sulla base di un ordine di sorveglianza in tempo reale autorizzata (art. 269–281 del Codice di pro- cedura penale7). 2 Tali dati non possono essere utilizzati come mezzi di prova prima che la decisione in merito alla concessione e alla portata dell’assistenza giudiziaria sia passata in giudicato. 3 La decisione di cui al capoverso 1 e, se del caso, l’ordine e l’autorizzazione della sorveglianza devono essere tempestivamente comunicati all’Ufficio federale.

5 RS 311.0 6 RS 351.1 7 RS 312.0

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione RU 2011 del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità. DF

Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle leggi federali elencate nell’articolo 2.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011 Consiglio nazionale, 18 marzo 2011 Il presidente: Hansheiri Inderkum Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il

7 luglio 2011.8 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, le leggi federali elencate entrano in vigore il 1° gennaio 2012.9

16 settembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

8 FF 2011 2523 9 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del

13 set. 2011.

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