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AS 2011 839

Ordinanza del DATEC concernente l'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti

Ordinanza del DATEC concernente l’indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all’esercizio delle reti

del 1° marzo 2011

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 13 capoverso 3 lettera b, terzo periodo, dell’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico, ordina:

Art. 1 L’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico è modificato come segue:

Art. 13 cpv. 3 lett. b 3 Per il calcolo degli interessi calcolatori annui sui beni patrimoniali necessari all’esercizio delle reti sono applicabili le regole seguenti: b. il tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio della rete corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Con- federazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi. A partire dal 2009 questo ammonta a 1,93 punti per- centuali, a partire dal 2011 a 1,73 punti percentuali e a partire dal 2012 a 1,71 punti percentuali. In caso di variazioni del premio per il rischio di mercato, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua ogni anno l’indennizzo, previa con- sultazione della ElCom;

Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2011.

1° marzo 2011 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

1 RS 734.71

2011-0198 839

Indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all’esercizio delle reti RU 2011