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AS 2012 2069

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite (RPIC)

Modifica del 21 giugno 2011 Approvata dal Consiglio federale il 19 ottobre 2011

L’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione, visto l’articolo 32c capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale, decreta:

I Il Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione del 15 giugno 20072 è modificato come segue:

Art. 10 cpv. 3 3 Gli assicurati e i beneficiari di rendite aventi diritto a prestazioni di invalidità di PUBLICA devono inoltre comunicare spontaneamente per scritto e senza indugio i proventi computabili ai sensi dell’articolo 77 capoversi 3 e 43, le loro modifiche, nonché i cambiamenti del grado di invalidità e dell’entità della rendita.

Art. 24 cpv. 2 2 Ai singoli piani previdenziali si applicano i seguenti contributi di risparmio:

a. piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23 compresa:

Graduazione delle età Contributo di risparmio Contributo di risparmio Totale degli accrediti di (classe di contributo) dell’impiegato del datore di lavoro vecchiaia (%) (%) (%)

22–34 5,85 5,85 11,70 35–44 7,00 7,90 14,90 45–54 9,00 12,75 21,75 55–70 12,00 16,70 28,70

3 Introdotto quale rettifica ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 della L sulle pubblicazioni ufficiali del

18 giu. 2004 (RS 170.512) dopo l’approvazione da parte del CF.

2011-1860 2069

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b. piano per i quadri 1, per gli impiegati delle classi di stipendio 24–29:

Graduazione delle età Contributo di risparmio Contributo di risparmio Totale degli accrediti (classe di contributo) dell’impiegato del datore di lavoro di vecchiaia (%) (%) (%)

22–34 5,85 5,85 11,70 35–44 7,0 7,90 14,90 45–54 9,25 15,15 24,40 55–70 12,25 19,05 31,30

c. piano per i quadri 2, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 30:

Graduazione delle età Contributo di risparmio Contributo di risparmio Totale degli accrediti (classe di contributo) dell’impiegato del datore di lavoro di vecchiaia (%) (%) (%)

22–34 7,15 7,15 14,30 35–44 8,25 9,25 17,50 45–54 9,75 17,35 27,10 55–70 12,75 21,25 34,00

Art. 32 cpv. 2 2 Nel quadro del capoverso 1 l’assicurato può liberamente stabilire, entro 90 giorni dall’ammissione nell’assicurazione, l’entità del primo riscatto. Trascorso questo termine l’importo minimo del riscatto ammonta a 2000 franchi. Se la somma residua possibile di riscatto è inferiore a 2000 franchi l’intero importo deve essere pagato in un solo versamento.

Art. 36 cpv. 3 lett. c

3 Sono dedotti dall’avere di vecchiaia:

c. la quota dell’avere di vecchiaia convertita in una prestazione di vecchiaia a seguito di pensionamento parziale (art. 38).

2 Se al momento del pensionamento l’assicurato desidera prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, più del 50 per cento di cui al capoverso 1, la comuni- cazione relativa a tale liquidazione in capitale deve pervenire per scritto a PUBLICA al più tardi un anno prima del pensionamento. L’importo massimo possibile della liquidazione in capitale è pari al 100 per cento dell’avere esistente secondo il capo- verso 1 al momento del pensionamento. 3 Se il datore di lavoro risolve il rapporto di lavoro senza colpa dell’assicurato, che può percepire una liquidazione in capitale, quest’ultimo può comunicare il prelievo

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di capitale o l’unica modifica fino al pensionamento. Per il pagamento dei costi amministrativi si applica per analogia il capoverso 1. 5bis Le quote dell’avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all’assi- curato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale confor- memente alle disposizioni del diritto del lavoro.

Art. 49 cpv. 1 lett. b 1 Qualora al decesso di un assicurato non sussista alcun diritto ai sensi degli arti- coli 44 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. A prescindere dal diritto delle successioni, sono aventi diritto nell’ordine seguente: b. la persona che ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mante- nimento di uno o più figli comuni, sempreché adempia le condizioni del diritto di cui all’articolo 45 capoversi 2 e 3

Art. 77 cpv. 1, 4 e 6 1 Le prestazioni per superstiti e di invalidità di PUBLICA sono ridotte, se unita- mente agli altri proventi computabili di medesimo genere e destinazione, superano il

100 per cento del salario di cui l’assicurato è presumibilmente privato.

4 Dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS sono considerati proventi

computabili anche le prestazioni di vecchiaia provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri. PUBLICA riduce le sue prestazioni nella misura in cui, aggiunte ad altri proventi computabili, superano il 100 per cento dell’importo che nel calcolo del sovraindennizzo eseguito immediatamente prima del raggiungimento dell’età AVS era considerato come guadagno presumibilmente perso. All’adeguamento al rincaro di tale importo registrato tra il raggiungimento dell’età AVS e il momento in cui era stato effettuato il calcolo si applica per analo- gia l’ordinanza del 16 settembre 19874 sull’adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all’evoluzione dei prezzi. 6 Si tiene conto globalmente delle prestazioni per superstiti di PUBLICA e gli altri proventi dei superstiti computabili a titolo complementare ai sensi del capoverso 3 o 4. Le eventuali liquidazioni uniche in capitale sono convertite in rendite equivalenti dal profilo attuariale. La riduzione è effettuata in maniera proporzionale sulle singole rendite.

Art. 108b Disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 giugno 2011

1 La riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell’età AVS delle rendite di

vecchiaia insorte tra il 1° luglio 2008 e l’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2011, dovuta all’ottenimento di una rendita transitoria, è retta per analo- gia dall’articolo 103 capoverso 2.

4 RS 831.426.3

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2 La riduzione delle rendite per superstiti insorte dopo l’entrata in vigore della modi- fica del 21 giugno 2011 è retta dall’articolo 103 capoverso 4 lettera b, se la persona che beneficia di una rendita di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2008 e l’entrata in vigore della presente modifica decede prima del raggiungimento dell’età AVS.

II L’elenco degli allegati e gli allegati 2–7 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2012.

21 giugno 2011 In nome dell’organo paritetico: La presidente, Jacqueline Cortesi-Künzi La segretaria, Sibylle Schmid

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Allegati

Allegato 1 Interessi Allegato 2 Riscatto Allegato 3 Tassi di conversione Allegato 4 Rendita transitoria I. Riduzione a vita immediata della rendita mensile di vecchiaia all’inizio dell’ottenimento di una rendita transitoria II. Riscatto della riduzione della rendita mensile di vecchiaia in caso di riduzione a vita immediata Allegato 5 Rendita transitoria I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia a partire dal raggiungimento dell’età AVS a causa dell’ottenimento di una rendita transitoria II. Riduzione della rendita per superstiti Allegato 6 Rendita transitoria I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta prima del 1° luglio 2008 a partire dal raggiungimento dell’età AVS a causa dell’ottenimento di una rendita transitoria II. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2012 a partire dal raggiungimento dell’età AVS a causa dell’ottenimento di una rendita transitoria Allegato 7 Elenco delle abbreviazioni

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Allegato 2 (art. 32)

Riscatto

Standard (+0 %) Standard (+2 %) Standard (+4 %) Quadri_1 (+0 %) Quadri_1 (+2 %) Quadri_1 (+4 %) Quadri_2 (+0 %) Quadri_2 (+1 %) Quadri_2 (+2 %) Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in % GA) % GA) % GA) % GA) % GA) % GA) % GA) % GA) % GA)

22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 22 0,00 % 23 11,70 % 23 13,70 % 23 15,70 % 23 11,70 % 23 13,70 % 23 15,70 % 23 14,30 % 23 15,30 % 23 16,30 % 24 22,96 % 24 26,89 % 24 30,82 % 24 23,04 % 24 26,98 % 24 30,91 % 24 28,16 % 24 30,13 % 24 32,10 % 25 33,81 % 25 39,59 % 25 45,37 % 25 34,03 % 25 39,84 % 25 45,66 % 25 41,59 % 25 44,50 % 25 47,40 % 26 44,25 % 26 51,82 % 26 59,38 % 26 44,68 % 26 52,31 % 26 59,95 % 26 54,60 % 26 58,42 % 26 62,24 % 27 54,31 % 27 63,59 % 27 72,87 % 27 54,43 % 27 63,74 % 27 73,04 % 27 66,53 % 27 71,18 % 27 75,83 % 28 63,98 % 28 74,92 % 28 85,86 % 28 63,96 % 28 74,90 % 28 85,83 % 28 78,18 % 28 83,65 % 28 89,11 % 29 73,88 % 29 86,51 % 29 99,14 % 29 74,19 % 29 86,87 % 29 99,56 % 29 90,68 % 29 97,02 % 29 103,36 % 30 83,50 % 30 97,77 % 30 112,05 % 30 83,35 % 30 97,60 % 30 111,85 % 30 101,87 % 30 109,00 % 30 116,12 % 31 91,85 % 31 108,72 % 31 124,59 % 31 92,62 % 31 108,45 % 31 124,28 % 31 113,20 % 31 121,12 % 31 129,03 % 32 101,93 % 32 119,36 % 32 136,78 % 32 101,83 % 32 119,24 % 32 136,64 % 32 124,46 % 32 133,16 % 32 141,86 % 33 111,70 % 33 130,80 % 33 149,89 % 33 109,58 % 33 128,31 % 33 147,04 % 33 133,93 % 33 143,29 % 33 152,66 % 34 121,28 % 34 142,02 % 34 162,75 % 34 117,38 % 34 137,44 % 34 157,50 % 34 143,46 % 34 153,49 % 34 163,52 % 35 130,68 % 35 153,02 % 35 175,36 % 35 126,71 % 35 148,37 % 35 170,03 % 35 154,87 % 35 165,70 % 35 176,53 % 36 144,33 % 36 168,46 % 36 192,58 % 36 139,25 % 36 162,51 % 36 185,77 % 36 169,49 % 36 181,12 % 36 192,74 % 37 157,85 % 37 183,75 % 37 209,64 % 37 150,13 % 37 174,71 % 37 199,30 % 37 182,09 % 37 194,38 % 37 206,67 % 38 171,24 % 38 198,89 % 38 226,54 % 38 161,02 % 38 186,95 % 38 212,88 % 38 194,73 % 38 207,69 % 38 220,66 % 39 186,15 % 39 215,79 % 39 245,44 % 39 171,96 % 39 199,25 % 39 226,54 % 39 207,44 % 39 221,08 % 39 234,73 % 40 201,04 % 40 232,69 % 40 264,34 % 40 182,76 % 40 211,40 % 40 240,03 % 40 219,99 % 40 234,31 % 40 248,63 % 41 217,90 % 41 251,86 % 41 285,81 % 41 195,18 % 41 225,43 % 41 255,69 % 41 234,51 % 41 249,64 % 41 264,76 % 42 234,93 % 42 271,22 % 42 307,50 % 42 207,64 % 42 239,52 % 42 271,39 % 42 249,08 % 42 265,02 % 42 280,95 % 43 254,46 % 43 293,46 % 43 332,46 % 43 220,16 % 43 253,67 % 43 287,18 % 43 263,72 % 43 280,48 % 43 297,23 % 44 274,37 % 44 316,14 % 44 357,91 % 44 230,60 % 44 265,43 % 44 300,26 % 44 275,88 % 44 293,30 % 44 310,71 %

45 294,68 % 45 339,27 % 45 383,87 % 45 241,20 % 45 277,38 % 45 313,55 % 45 288,23 % 45 306,32 % 45 324,41 %

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Standard (+0 %) Standard (+2 %) Standard (+4 %) Quadri_1 (+0 %) Quadri_1 (+2 %) Quadri_1 (+4 %) Quadri_2 (+0 %) Quadri_2 (+1 %) Quadri_2 (+2 %) Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in Età AV max. (in % GA) % GA) % GA) % GA) % GA) % GA) % GA) % GA) % GA)

46 322,24 % 46 369,71 % 46 417,18 % 46 262,35 % 46 300,05 % 46 337,74 % 46 311,45 % 46 330,30 % 46 349,15 % 47 350,33 % 47 400,74 % 47 451,15 % 47 280,81 % 47 319,65 % 47 358,49 % 47 331,50 % 47 350,92 % 47 370,34 % 48 378,99 % 48 432,39 % 48 485,79 % 48 299,31 % 48 339,33 % 48 379,36 % 48 351,64 % 48 371,65 % 48 391,66 % 49 408,21 % 49 464,66 % 49 521,11 % 49 319,46 % 49 360,92 % 49 402,37 % 49 373,75 % 49 394,47 % 49 415,20 % 50 438,00 % 50 497,56 % 50 557,13 % 50 350,16 % 50 394,43 % 50 438,70 % 50 408,21 % 50 430,35 % 50 452,48 % 51 468,38 % 51 531,12 % 51 593,86 % 51 381,46 % 51 428,60 % 51 475,75 % 51 443,35 % 51 466,93 % 51 490,50 % 52 499,36 % 52 565,33 % 52 631,31 % 52 413,38 % 52 463,45 % 52 513,52 % 52 479,19 % 52 504,23 % 52 529,26 % 53 530,95 % 53 600,22 % 53 669,50 % 53 445,92 % 53 498,98 % 53 552,04 % 53 515,73 % 53 542,26 % 53 568,79 % 54 563,16 % 54 635,80 % 54 708,44 % 54 479,11 % 54 535,21 % 54 591,32 % 54 552,99 % 54 581,05 % 54 609,10 % 55 596,01 % 55 672,08 % 55 748,15 % 55 512,95 % 55 572,16 % 55 631,37 % 55 590,99 % 55 620,60 % 55 650,20 % 56 636,45 % 56 716,02 % 56 795,59 % 56 554,35 % 56 616,73 % 56 679,11 % 56 636,63 % 56 667,82 % 56 699,01 % 57 677,69 % 57 760,83 % 57 843,97 % 57 596,58 % 57 662,18 % 57 727,79 % 57 683,18 % 57 715,98 % 57 748,79 % 58 719,75 % 58 806,52 % 58 893,30 % 58 639,63 % 58 708,53 % 58 777,43 % 58 730,64 % 58 765,09 % 58 799,54 % 59 762,63 % 59 853,11 % 59 943,60 % 59 683,54 % 59 755,79 % 59 828,05 % 59 779,04 % 59 815,17 % 59 851,30 % 60 806,36 % 60 900,62 % 60 994,89 % 60 728,31 % 60 803,99 % 60 879,67 % 60 828,39 % 60 866,23 % 60 904,07 % 61 850,94 % 61 949,07 % 61 1047,20 % 61 773,96 % 61 853,13 % 61 932,30 % 61 878,71 % 61 918,30 % 61 957,88 % 62 896,41 % 62 998,47 % 62 1100,53 % 62 820,51 % 62 903,24 % 62 985,97 % 62 930,03 % 62 971,39 % 62 1012,76 % 63 942,77 % 63 1048,85 % 63 1154,92 % 63 867,97 % 63 954,34 % 63 1040,70 % 63 982,35 % 63 1025,53 % 63 1068,71 % 64 990,05 % 64 1100,21 % 64 1210,37 % 64 916,38 % 64 1006,44 % 64 1096,51 % 64 1035,71 % 64 1080,74 % 64 1125,77 % 65 1038,26 % 65 1152,59 % 65 1266,92 % 65 965,73 % 65 1059,57 % 65 1153,41 % 65 1090,12 % 65 1137,04 % 65 1183,95 % 66 1087,42 % 66 1206,00 % 66 1324,59 % 66 1016,06 % 66 1113,75 % 66 1211,44 % 66 1145,60 % 66 1194,44 % 66 1243,28 %

Il riscatto è possibile fino al compimento del 65° anno di età.

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Esempio: Uomo, nato il 15 maggio 1980, guadagno assicurato = fr. 50 000, assicurato nel piano standard, senza contributi volontari di risparmio:

1. Data del calcolo: 1° gennaio 2013

avere di vecchiaia acquisito fr. 20 000  età LPP = 33  tasso = 111,70 %  riscatto mass. = 111,70 % × 50 000 – 20 000 = fr. 35 850

2. Data di calcolo: 1° luglio 2012

avere di vecchiaia acquisito fr. 20 000 fr.  età LPP = 32 /06  tasso* = 106,81 %  riscatto mass. = 106,81 % × 50 000 – 20 000 = fr. 33 405 (* interpolazione tra età LPP 32 e 33,  età calcolata 32+6/12) 3. Nel corso dell’anno civile corrispondente all’età finale occorre interpolare tra 65 e 66; per questo motivo sono indicati anche i valori per l’età LPP 66.

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Allegato 3 (art. 39, 46 e 47)

Tassi di conversione

Età Tasso di conversione

60 5,51 % 61 5,62 % 62 5,74 %

63 uomini* 5,87 %

donne* 5,95 %

64 uomini* 6,00 %

donne* 6,15 % 65 6,15 % 66 6,30 % 67 6,47 % 68 6,65 % 69 6,84 % 70 7,04 % * Art. 41a cpv. 2 LPers

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Allegato 4 (art. 60 cpv. 4 lett. a e b)

Rendita transitoria I. Riduzione a vita immediata della rendita mensile di vecchiaia all’inizio dell’ottenimento di una rendita transitoria (art. 60 cpv. 4 lett. a)

Tabella 1: età AVS 65

Mese 0 1 2 3 4 5

60 249.25 245.75 242.20 238.70 235.20 231.65 Età all’inizio 61 207.05 203.25 199.45 195.65 191.85 188.05

dell’ottenimento 62 161.40 157.30 153.15 149.05 144.95 140.80 63 112.00 107.55 103.05 98.60 94.15 89.65 della rendita 64 58.40 53.55 48.65 43.80 38.95 34.05 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

60 228.15 224.65 221.10 217.60 214.10 210.55 Età all’inizio 61 184.25 180.40 176.60 172.80 169.00 165.20

dell’ottenimento 62 136.70 132.60 128.45 124.35 120.25 116.10 63 85.20 80.75 76.25 71.80 67.35 62.85 della rendita 64 29.20 24.35 19.45 14.60 9.75 4.85 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Tabella 2: età AVS 64

Mese 0 1 2 3 4 5

Età all’inizio 60 213.10 209.20 205.30 201.40 197.50 193.60 61 166.25 162.00 157.80 153.55 149.30 145.10 dell’ottenimento 62 115.45 110.85 106.25 101.65 97.05 92.45

della rendita 63 60.20 55.20 50.15 45.15 40.15 35.10 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

Età all’inizio 60 189.70 185.75 181.85 177.95 174.05 170.15 61 140.85 136.60 132.40 128.15 123.90 119.70 dell’ottenimento 62 87.85 83.20 78.60 74.00 69.40 64.80

della rendita 63 30.10 25.10 20.05 15.05 10.05 5.00 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Spiegazione: 1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se il beneficiario della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero. 2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conforme- mente alle disposizioni dell’OPers, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale dell’assicurato al finanziamento.

Esempio 1: La rendita transitoria ammonta a 27 840 franchi all’anno (fr. 2320.– al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi complessivi. Calcolo: Importo secondo le tabelle 1 o 2 × quota del lavoratore × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia. a. età AVS 65: b. età AVS 64:

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II. Riscatto della riduzione della rendita mensile di vecchiaia in caso di riduzione a vita immediata (art. 60 cpv. 4 lett. b)

Valori in contanti per il riscatto della riduzione della rendita

Età uomini donne 60 18.218 17.447 61 17.878 17.080 62 17.529 16.704 63 17.171 16.318 64 16.805 15.923 65 16.429 15.518

Esempio 2: L’assicurato va in pensione all’età di 60 anni e ottiene una rendita transitoria. Il datore di lavoro partecipa al finanziamento nella misura del 50 per cento. L’assicurato intende evitare la riduzione a vita della rendita di vecchiaia e riscatta tale riduzione con un conferimento unico. Calcolo: (Fattore secondo il numero II × riduzione mensile [secondo l’esempio 1] × 12) = quota del lavoratore = conferimento unico a. età AVS 65: b. età AVS 64:

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Allegato 5 (art. 60 cpv. 4 lett. c e cpv. 5)

Rendita transitoria I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia a partire dal raggiungimento dell’età AVS a causa dell’ottenimento di una rendita transitoria (art. 60 cpv. 4 lett. c)

Tabella 1: età AVS 65

Mese 0 1 2 3 4 5

60 338.25 332.15 326.05 319.95 313.85 307.75 Età all’inizio 61 265.10 259.25 253.40 247.50 241.65 235.80

dell’ottenimento 62 194.75 189.10 183.50 177.85 172.20 166.60 63 127.15 121.75 116.35 110.95 105.50 100.10 della rendita 64 62.25 57.05 51.90 46.70 41.50 36.30 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

60 301.70 295.60 289.50 283.40 277.30 271.20 Età all’inizio 61 229.95 224.05 218.20 212.35 206.50 200.60

dell’ottenimento 62 160.95 155.30 149.70 144.05 138.40 132.80 63 94.70 89.30 83.90 78.50 73.05 67.65 della rendita 64 31.15 25.95 20.75 15.55 10.40 5.20 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Tabella 2: età AVS 64

Mese 0 1 2 3 4 5

Età all’inizio 60 271.95 265.95 259.95 254.00 248.00 242.00 61 200.05 194.30 188.50 182.75 176.95 171.20 dell’ottenimento 62 130.80 125.25 119.70 114.15 108.60 103.05

della rendita 63 64.15 58.80 53.45 48.10 42.75 37.40 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

Età all’inizio 60 236.00 230.00 224.00 218.05 212.05 206.05 61 165.45 159.65 153.90 148.10 142.35 136.55 dell’ottenimento 62 97.50 91.90 86.35 80.80 75.25 69.70

della rendita 63 32.10 26.75 21.40 16.05 10.70 5.35 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Spiegazione: 1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se il beneficiario della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero. 2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conforme- mente alle disposizioni dell’OPers, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale dell’assicurato al finanziamento

Esempio 1: La rendita transitoria ammonta a 27 840 franchi all’anno (fr. 2320.– al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi. Calcolo: Importo secondo le tabelle 1 o 2 × quota del lavoratore × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia. a. età AVS 65: b. età AVS 64:

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II. Riduzione della rendita per superstiti (art. 60 cpv. 5)

Tasso di riduzione della riduzione a vita a contare dal raggiungimento dell’età AVS in caso di decesso prima del raggiungimento dell’età AVS

Età all’ottenimento della a. età AVS 65 b. età AVS 64 rendita di vecchiaia 60 5,3 % 5,4 % 61 5,5 % 5,6 % 62 5,7 % 5,9 % 63 6,0 % 6,2 % 64 6,2 % 0,0 % 65 0,0 %

Esempio di calcolo: Un assicurato va in pensione all’età di 60 anni e ha diritto a una rendita di vecchiaia di fr. 6000.– al mese. Ottiene una rendita transitoria di fr. 2320.– al mese. L’assi- curato muore all’età di 63 anni.

Calcolo/riduzione della rendita per coniugi/ conviventi:

1. L’età di pensionamento stabilisce il tasso di riduzione a vita.

 Nel caso di un uomo di 60 anni esso ammonta al 5,3 %. 2. Questo tasso va moltiplicato per il numero di anni che intercorrono tra il decesso e l’età AVS.  L’assicurato è deceduto all’età di 63 anni; la differenza tra l’età al decesso e l’età AVS è di 2 anni.  Il tasso di riduzione della riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia al raggiungimento dell’età AVS ammonta a 2 × 5,3 %. = 10,6 %. 3. L’importo della riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia al raggiungi- mento dell’età AVS va diminuito in funzione di questo tasso.  La riduzione mensile all’età AVS in caso di pensionamento all’età di 60 anni ammonta a fr. 392.35 (secondo l’all. 5 n. I, es. 1 lett. a) e viene ridotta di fr. 41.60 (10,6 % di fr. 392.35). La riduzione definitiva ammonta pertanto a fr. 350.75.

4. La rendita di vecchiaia ridotta ammonta quindi a fr. 5649.25 (fr. 6000 –

fr. 350.75), la rendita per superstiti a fr. 3766.15 (⅔ della rendita di vecchiaia ridotta).

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Allegato 6

Rendita transitoria I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta prima del 1° luglio 2008 a partire dal raggiungimento dell’età AVS a causa dell’ottenimento di una rendita transitoria (art. 103 cpv. 2)

Tabella 1: età AVS 65

Mese 0 1 2 3 4 5

60 196.40 192.80 189.20 185.60 181.95 178.35 Età all’inizio 61 153.10 149.65 146.25 142.80 139.35 135.95

dell’ottenimento 62 111.90 108.65 105.35 102.10 98.80 95.55 63 72.65 69.55 66.45 63.35 60.20 57.10 della rendita 64 35.35 32.40 29.45 26.50 23.55 20.60 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

60 174.75 171.15 167.55 163.95 160.30 156.70 Età all’inizio 61 132.50 129.05 125.65 122.20 118.75 115.35

dell’ottenimento 62 92.30 89.00 85.75 82.45 79.20 75.90 63 54.00 50.90 47.80 44.70 41.55 38.45 della rendita 64 17.70 14.75 11.80 8.85 5.90 2.95 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Tabella 2: età AVS 64

Mese 0 1 2 3 4 5

Età all’inizio 60 149.30 145.95 142.60 139.25 135.90 132.55 61 109.15 105.95 102.80 99.60 96.40 93.20 dell’ottenimento 62 70.90 67.85 64.85 61.80 58.80 55.75

della rendita 63 34.55 31.65 28.80 25.90 23.05 20.15 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

Età all’inizio 60 129.25 125.90 122.55 119.20 115.85 112.50 61 90.05 86.85 83.65 80.45 77.30 74.10 dell’ottenimento 62 52.75 49.70 46.65 43.65 40.60 37.60

della rendita 63 17.30 14.40 11.50 8.65 5.75 2.90 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Spiegazione: Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta secondo il diritto previgente e finan- ziata per metà dal beneficiario.

Esempio: La rendita transitoria ammonta a 26 520 franchi all’anno (fr. 2210.– al mese). È richiesta a contare dal 60° anno di età. Calcolo: Fattore secondo le tabelle 1 o 2 × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia. a. Età AVS 65: b. Età AVS 64:

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II. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia insorta tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2012 a partire dal raggiungimento dell’età AVS a causa dell’ottenimento di una rendita transitoria

Tabella 1: età AVS 65

Mese 0 1 2 3 4 5

60 368.20 361.50 354.80 348.15 341.45 334.75 Età all’inizio 61 287.90 281.50 275.05 268.65 262.20 255.80

dell’ottenimento 62 210.85 204.70 198.60 192.45 186.35 180.20 63 137.30 131.45 125.60 119.75 113.85 108.00 della rendita 64 67.00 61.40 55.85 50.25 44.65 39.10 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

60 328.05 321.35 314.65 308.00 301.30 294.60 Età all’inizio 61 249.40 242.95 236.55 230.10 223.70 217.25

dell’ottenimento 62 174.10 167.95 161.80 155.70 149.55 143.45 63 102.15 96.30 90.45 84.60 78.70 72.85 della rendita 64 33.50 27.90 22.35 16.75 11.15 5.60 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Tabella 2: età AVS 64

Mese 0 1 2 3 4 5

Età all’inizio 60 280.30 274.05 267.85 261.60 255.35 249.15 61 205.50 199.55 193.55 187.60 181.60 175.65 dell’ottenimento 62 133.85 128.15 122.45 116.75 111.05 105.35

della rendita 63 65.40 59.95 54.50 49.05 43.60 38.15 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

Età all’inizio 60 242.90 236.65 230.45 224.20 217.95 211.75 61 169.70 163.70 157.75 151.75 145.80 139.80 dell’ottenimento 62 99.65 93.90 88.20 82.50 76.80 71.10

della rendita 63 32.70 27.25 21.80 16.35 10.90 5.45 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Spiegazione: 1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per fr. 1000.– di rendita transitoria ottenuta, se la persona beneficiaria della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero. 2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conforme- mente alle disposizioni dell’OPers, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale dell’assicurato al finanziamento

Esempio 1: La rendita transitoria ammonta a fr. 26 520.– all’anno (fr. 2210.– al mese). È richie- sta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi. Calcolo: Importo secondo le tabelle 1 o 2 × quota del datore di lavoro × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia. a. età AVS 65: b. età AVS 64:

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Allegato 7 (art. 5)

Elenco delle abbreviazioni

AI Assicurazione per l’invalidità AInf Assicurazione contro gli infortuni AM Assicurazione militare AVS Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210 DFAE Dipartimento federale degli affari esteri LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità, RS 831.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, RS 832.20 LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare, RS 833.1 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, RS 831.10 Legge su PUBLICA Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA), RS 172.222.1 LFLP Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio), RS 831.42 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale, RS 172.220.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.1 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza profes- sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, RS 831.40 LTF Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RS 173.110 LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull’unione domesti- ca registrata), RS 211.231 MS MedicalService dell’amministrazione federale (originario: SM, servizio medico della Confeerazione OCPC 1 Ordinanza del 25 aprile 2001 concernente l’assicurazione nel piano di base della cassa pensioni della Confederazione, RU 2001 2327

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OCPC 2 Ordinanza del 25 aprile 2001 concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confedera- zione, RU 2001 2358 OLP Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Ordinanza sul libero passaggio), RS 831.425 OPers Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale, RS 172.220.111.3 OPP 2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, RS 831.441.1 OPPA Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprie- tà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professio- nale, RS 831.411 RT Rendita transitoria Statuti della CFA Ordinanza del 2 marzo 1987 concernente la Cassa federale di assicurazione, RU 1987 1228 Statuti della CPC Ordinanza del 24 agosto 1994 sulla Cassa pensioni della Confederazione, RU 1995 533

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