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AS 2012 3251

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau

del 1° giugno 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato sono bloccati. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indiretta- mente, averi e risorse economiche. 3 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. rispettare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbi- trale; oppure d. tutelare interessi svizzeri.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolariz-

RS 946.231.138.3 1 RS 946.231

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zazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro stru- mento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 3 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato. 2 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe, se del caso in conformità alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU e alle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU nei seguenti casi: a. per motivi umanitari documentati; b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazio- nali o a un dialogo politico riguardanti la Guinea-Bissau; oppure c. per tutelare interessi svizzeri.

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 4 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione del blocco degli averi e delle risorse economiche di cui all’articolo 1. 2 L’UFM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 3.

3 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle

dogane. 4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

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Art. 5 Dichiarazioni obbligatorie

1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure

sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 1 capoverso 1, lo dichiarano senza indugio alla SECO. 2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 6 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1 o 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola l’articolo 5 della presente ordinanza è punito conformemente

all’articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 7 La presente ordinanza entra in vigore il 2 giugno 2012.2

1° giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 1° giu. 2012 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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Allegato (art. 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 1 e 3

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità (data e Funzione o motivi pseudonimi) luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità, …)

1. António INJAI Nazionalità: Generale, capo di stato maggiore –

(altrimenti detto Guinea-Bissau Chefe de Estado-Maior Geral das António INDJAI) Data di nascita: 20 Forças Armadas gennaio 1955 António Injai ha partecipato Luogo di nascita: Encheia, personalmente alla pianificazione e Sector de Bissorá, Região alla direzione del golpe del de Oio, Guinea-Bissau 1° aprile 2010, in cui sono stati arrestati illegalmente il primo Genitori: Wasna Injai e ministro Carlo Gomes Junior e Quiritche Cofte l’allora capo delle forze armate Carta d’identità n.: scono- José Zamora Induta. Injai ha inoltre sciuto (Guinea-Bissau) preso parte alla pianificazione operativa del colpo di stato del Passaporto diplomatico 12 aprile 2012. n. AAID00435, rilasciato il 18.02.2010 in Guinea- Bissau, valido fino al 18.02.2013

2. Mamadu TURE Nazionalità: Maggiore generale

(altrimenti detto Guinea-Bissau Vicecapo di stato maggiore delle N’KRUMAH) Data di nascita: forze armate. Membro della 26 aprile 1947 «giunta militare» che ha riven- Passaporto diplomatico dicato il colpo di stato del n. DA0002186, rilasciato 12 aprile 2012. il 30.03.2007 in Guinea- Bissau, valido fino al 26.08.2013

3. Augusto MÁRIO Generale

CÓ Capo di stato maggiore dell’esercito. Membro della «giunta militare» che ha rivendicato il colpo di stato del 12 aprile 2012.

4. Estêvão NA MENA Nazionalità: Generale

Guinea-Bissau Ispettore generale delle forze Data di nascita: armate o capo di stato maggiore 7 marzo 1956 della Marina. Membro della «giunta militare» che ha riven- dicato il colpo di stato del 12 aprile 2012.

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Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità (data e Funzione o motivi pseudonimi) luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità, …)

5. Ibraima CAMARÁ Nazionalità: Generale di brigata

(altrimenti detto Guinea-Bissau Capo di stato maggiore delle forze «Papa Camará») Data di nascita: aeree. Membro della «giunta 11 maggio 1964 militare» che ha rivendicato il Genitori: Suareba Camará colpo di stato del 12 aprile 2012. e Sale Queita Passaporto diplomatico n. AAID00437, rilasciato il 18.02.2010 in Guinea- Bissau, valido fino al 18.02.2013

6. Daba NAUALNA Nazionalità: Tenente colonnello

(alias Daba Na Guinea-Bissau Portavoce della «giunta militare» Walna) Data di nascita: che ha rivendicato il colpo di stato 6 giugno 1966 del 12 aprile 2012. Genitori: Samba Naualna e In-Uasne Nanfafe Passaporto diplomatico n. SA0000417 o SA000417, rilasciato il

29.10.2003 in Guinea-

Bissau, valido fino al 10.03.2013

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