AS 2012 3441
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (Ordinanza del DFE sulle piante di vite)
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (Ordinanza del DFE sulle piante di vite)
Modifica del 23 maggio 2012
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ordina:
I L’ordinanza del DFE del 2 novembre 20061 sulle piante di vite è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta lʼordinanza lʼespressione «Ufficio federale» è sostituita con l’abbreviazione «UFAG».
Ingresso visti gli articoli 9 capoversi 1 e 2, 11 capoverso 2, 12 capoverso 3, 13,
14 capoverso 2, 15, 17 capoverso 6, 20 e 21 capoverso 1 dell’ordinanza
del 7 dicembre 19982 sul materiale di moltiplicazione,
Art. 4, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Coltura, vigneto di viti-madri, vivaio di viti 2 Per vigneto di viti-madri si intende una coltura di viti destinata alla produzione di parti di piante di vite. 3 Per vivaio di viti si intende una coltura di viti destinata alla produzione di piante di vite.
Art. 8 cpv. 1 e 5 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) pubblica il catalogo delle varietà di viti il cui materiale è ammesso alla certificazione e delle varietà di viti il cui materiale è ammesso alla produzione di materiale standard (catalogo delle varietà).
2011-1153 3441
Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2012
5 La denominazione di una varietà deve adempiere i requisiti di cui all’articolo 12 della legge federale del 20 marzo 19753 sulla protezione delle novità vegetali. Le varietà che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza non sono protette vengono designate dalla denominazione che figura nel catalogo delle varietà.
Art. 11 cpv. 1
1 Le domande di ammissione nel catalogo delle varietà sono presentate all’UFAG
dal costitutore o dal suo rappresentante. I richiedenti che non hanno domicilio o sede in Svizzera devono avere un rappresentante legale autorizzato in Svizzera.
Art. 13 cpv. 1 lett. a
1 Una partita di materiale è certificata (s.l.) dall’UFAG se:
a. la varietà in oggetto e, eventualmente, il rispettivo clone figurano nel cata- logo delle varietà o, come passibili di riconoscimento, in un elenco ricono- sciuto equivalente;
Art. 16 lett. a Quale materiale standard può essere prodotto soltanto materiale di moltiplicazione: a. di una varietà registrata nel catalogo delle varietà o in un catalogo delle varietà riconosciuto equivalente;
Art. 18 Obblighi dei produttori 1 I produttori riconosciuti garantiscono che il materiale da essi commercializzato è conforme alle disposizioni della presente ordinanza. 2 Essi sono tenuti a effettuare controlli visivi delle loro particelle di moltiplicazione al fine di individuare la comparsa degli organismi nocivi elencati nell’allegato 1, ad eliminare le piante colpite e a documentare il tutto nelle registrazioni concernenti le particelle di moltiplicazione.
Art. 19 lett. a L’UFAG può revocare, parzialmente o totalmente, il riconoscimento di un produt- tore se constata che: a. le colture e la relativa documentazione non adempiono le esigenze della pre- sente ordinanza;
1bis Esso può essere commercializzato con l’indicazione di un clone solo se è stato riconosciuto come materiale iniziale, materiale di base o materiale certificato.
3 RS 232.16
Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2012
Art. 23 Abrogato
Titolo prima dell’art. 23a
Sezione 8a: Procedura di opposizione
Contro le decisioni prese in base alla presente ordinanza può essere mossa opposi- zione presso l’UFAG entro il termine di dieci giorni.
Art. 25 Abrogato
II
1 L’allegato 1 è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
2 Gli allegati 2 e 4 sono modificati secondo le versioni qui annesse.
III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2012.
23 maggio 2012 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann
Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2012
Allegato 1 (art. 6, 7, 14, 16 e 18)
Esigenze relative alla coltura
1 Esigenze relative alle particelle di moltiplicazione
1.1 Esigenze relative al suolo
a. Le particelle destinate alla produzione di materiale iniziale e di base nonché i vigneti di viti-madri per la produzione di materiale certificato devono essere indenni da nepovirus o dai rispettivi vettori, segnatamente da nema- todi in grado di trasmettere virus. L’assenza di contaminazioni va controllata utilizzando l’indexaggio o mediante un’analisi nematologica oppure sulla base dell’osservazione e, all’occorrenza, del controllo dello stato sanitario dei vecchi vigneti effettuati conformemente alle prescrizioni dell’UFAG. b. I vivai destinati alla produzione di materiale certificato (s.l.) non possono contenere le precolture fissate dall’UFAG; in caso contrario vengono con- trollate conformemente alla procedura di cui alla lettera a.
1.2 Esigenze relative all’impianto di particelle
di moltiplicazione a. I vivai non possono essere collocati in un vigneto o in un vigneto di viti- madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri è di tre metri. b. Il materiale di moltiplicazione utilizzato per la produzione di talee di porta- innesto, nesti, talee da vivaio, barbatelle franche e barbatelle innestate certificati (s.l.) deve essere certificato (s.l.) nella categoria corrispondente. Il materiale utilizzato per la produzione di materiale standard deve essere materiale certificato (s.l.) o standard.
2 Esigenze relative alla coltura
2.1 Esigenze relative all’identità e alla purezza varietali
Nell’ispezione in campo lo stato colturale della superficie di moltiplicazione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell’identità e della purezza varietali e, se del caso, del clone, nonché dello stato sanitario della coltura. La coltura deve presentare identità e purezza varietali e, se del caso, corrispondere al clone.
Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2012
2.2 Esigenze relative agli organismi nocivi
La presenza di organismi nocivi che riducono il valore del materiale di moltiplica- zione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile. A prescindere dal controllo ufficiale, deve essere effettuata almeno un’ispezione ufficiale in campo prima del primo raccolto; in caso di contestazione che può essere composta senza pregiudicare la qualità del materiale di moltiplicazione, hanno luogo ulteriori ispezioni in campo.
2.2.1 Vigneti di viti-madri per la produzione di materiale
certificato (s.l.) I vigneti di viti-madri per la produzione di materiale certificato (s.l.) devono essere indenni dai seguenti organismi nocivi: – agenti patogeni responsabili del giallume della vite: Grapevine flavescence dorée phytoplasma, Grapevine bois noir phytoplasma; – complesso della degenerazione infettiva della vite: virus dell’arricciamento della vite (GFLV) e virus del mosaico dell’arabis (ArMV); – accartocciamento fogliare della vite: virus 1 associato all’accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1), virus 2 associato all’accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-2), virus 3 associato all’accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3); – maculatura infettiva della vite (GFkV) (soltanto per i portainnesti). Per la prova dell’assenza di contaminazioni dei vigneti di viti-madri dal giallume della vite è fissato il regime di controllo nell’ambito del passaporto fitosanitario ai sensi dell’articolo 34 dell’ordinanza del 27 ottobre 20104 sulla protezione dei vege- tali (OPV). Per i restanti organismi nocivi si effettuano i controlli negli intervalli riportati di seguito e conformemente alla procedura stabilita dall’UFAG. Le piante contaminate devono essere eliminate dalla coltura. I motivi della mancanza di ceppi, dovuta ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori, devono figurare nelle registrazioni relative ai vigneti di viti-madri.
4 RS 916.20
Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2012
Vigneto di viti-madri per la produzione di: Organismi nocivi1 Prima Ripetizione Quota ispezione dell’ispe- max. di Degenera- Accartoc- GFkV (anni zione ceppi zione ciamento dall’im- (in anni) mancanti infettiva fogliare pianto) (%) della vite della vite
a) b) c)
Materiale iniziale I I I 1 52 – Materiale di base A A – 33 6 – Materiale certificato K K – 54 10 55
1 Ispezione:
I = analisi fitosanitarie effettuate su tutte le piante mediante indexaggio A = analisi fitosanitarie effettuate su tutte le piante mediante metodi di analisi K = analisi fitosanitarie effettuate mediante campionatura e mediante procedura d’ispezione completata da metodi di analisi 2 Nel caso si ripeta l’ispezione vengono controllati soltanto gli organismi nocivi a) e b) mediante metodi di analisi. 3 La prima ispezione è condotta dopo sei anni se dopo l’impianto si conduce un controllo visivo annuale di tutte le piante per rilevare la presenza di degenerazione infettiva della vite e accartocciamento fogliare della vite. 4 La prima ispezione è condotta dopo dieci anni se dopo l’impianto si conduce un controllo visivo annuale di tutte le piante per rilevare la presenza di degenerazione infettiva della vite e accartocciamento fogliare della vite. 5 Causata dalla degenerazione infettiva della vite o dall’accartocciamento fogliare della vite.
2.2.2 Vigneti di viti-madri per la produzione di materiale
standard I vigneti di viti-madri per la produzione di materiale standard devono essere indenni dai seguenti organismi nocivi: – agenti patogeni responsabili del giallume della vite: Grapevine flavescence dorée phytoplasma, Grapevine bois noir phytoplasma; – complesso della degenerazione infettiva della vite: virus dell’arricciamento della vite (GFLV) e virus del mosaico dell’arabis (ArMV); – accartocciamento fogliare della vite: virus 1 associato all’accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1), virus 2 associato all’accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-2), virus 3 associato all’accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3). Per la prova dell’assenza di contaminazioni i vigneti di viti-madri sono sottoposti a controlli visivi secondo il regime di controllo fissato nell’ambito del passaporto fitosanitario ai sensi dell’articolo 34 OPV. Le piante contaminate da tali organismi nocivi devono essere escluse dalla moltiplicazione. La quota di ceppi mancanti, dovuta all’eliminazione di piante a causa di contaminazione da degenerazione infet- tiva della vite o da accartocciamento fogliare della vite, non deve superare il 10 per cento. I motivi della mancanza di ceppi, dovuta ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori, devono figurare nelle registrazioni relative ai vigneti di viti-madri.
Ordinanza del DFE sulle piante di vite RU 2012
2.2.3 Vivai
I vivai devono risultare indenni da giallume della vite, degenerazione infettiva della vite e accartocciamento fogliare della vite in seguito a ispezione annuale ufficiale in campo basata su metodi visivi, cui si accompagnano, se del caso, esami adeguati o una seconda ispezione in campo.
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Allegato 2
Esigenze relative al materiale di moltiplicazione
Rimando agli articoli dellʼordinanza (art. 6, 7, 15, 16 e 25)
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Allegato 4 (art. 21)
Esigenze relative all’etichettatura
Lett. A n. 8 A. Lʼetichetta deve riportare le seguenti indicazioni: 8. Varietà e allʼoccorrenza, in caso di materiale certificato (s.l.), il clone. Per le barbatelle innestate questa indicazione si applica al portainnesto e al nesto
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