AS 2012 4143
Accordo amichevole relativo all'interpretazione della lettera b) del numero 6 del Protocollo concernente la Convenzione del 18 giugno 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito
Traduzione1
Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera b) del numero 6 del Protocollo concernente la Convenzione del 18 giugno 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito
Concluso il 7 giugno 2012 Entrato in vigore il 7 giugno 2012
Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica Turca hanno concluso il seguente Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera b) del numero 6 del Protocollo (di seguito «il Protocollo») della Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito (di seguito «la Convenzione») firmata il 18 giugno 20102 a Berna. Alla lettera b) del numero 6 del Protocollo sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione. Sulla base di questa disposizione lo Stato richiedente deve fornire, oltre ad altre informazioni, (i) il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione della persona o delle persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale), nonché (v) il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. Alla lettera c) viene stabilito che sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», essa deve essere interpretata in maniera da non ostacolare uno scambio di informazioni automatico o spontaneo. Pertanto, questi requisiti sono da interpretare in modo tale che sia possibile rispon- dere a una richiesta di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i sottoparagrafi (ii)–(iv) della lettera b) del nume- ro 6 del Protocollo, fornisce anche le seguenti informazioni: a) identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e, b) indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste; a condizione che non si tratti di una «fishing expedition».
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.672.976.31
2012-1690 4143
Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. RU 2012 Acc. amichevole con la Turchia
Con le firme di entrambe le autorità competenti questo Accordo amichevole è appli- cabile dal giorno dell’entrata in vigore della Convenzione.
Fatto a Berna il 7 giugno 2012 Fatto ad Ankara il 7 giugno 2012
Per l’autorità competente della Per l’autorità competente della Confederazione Svizzera: Repubblica Turca: Jürg Giraudi Mehmet Kilci Delegato per le negoziazioni delle convenzioni Delegato per evitare le doppie imposizioni Presidenza Dipartimento federale delle finanze DFF dell’Amministrazione delle Segreteria di Stato per le questioni contribuzioni finanziarie internazionali SFI Ministero delle finanze