AS 2012 5261
Accordo amichevole relativo all'interpretazione della lettera b del numero 3 del Protocollo che modifica la Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo di revisione del 27 ottobre 2010
Traduzione1
Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera b del numero 3 del Protocollo che modifica la Convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo di revisione del 27 ottobre 2010
Concluso il 15 dicembre 2011 Entrato in vigore il 21 dicembre 2011
Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica federale di Germania hanno concluso il seguente Accordo relativo all’interpretazione della lettera b) del numero 3 del Protocollo (di seguito «il Protocollo») che modifica la Convenzione dell’11 agosto 19712 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (di seguito «la CDI») nella versione del Protocollo di revi- sione del 27 ottobre 20103 (di seguito «il Protocollo di revisione»). Alla lettera b) del numero 3 del Protocollo sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di richiesta di assistenza amministrativa secondo l’articolo 27 della CDI. Sulla base di questa disposizione lo Stato richiedente deve fornire, oltre ad altre informazioni, aa) i dati necessari all’identificazione della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta (segnatamente il nome e, per quanto noti, la data di nascita, l’indirizzo, il numero di conto o informazioni simili che ne permettano l’identificazione), nonché ee) il nome e, per quanto noto, e l’indirizzo del presunto detentore delle informazioni richieste. Alla lettera c) del numero 3 del Protocollo viene stabilito che, sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», essa non deve essere interpre- tata in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. Pertanto, questi requisiti sono da interpretare in modo tale che sia possibile rispon- dere a una richiesta di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo le lettere bb)–dd) della lettera b) del numero 3 del Protocollo, fornisce anche le seguenti informazioni: a) identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b) indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste, a condizione che non si tratti di una «fishing expedition».
1 Dal testo originale tedesco (AS 2012 5261).
2 RS 0.672.913.62 3 RU 2012 825
2012-1812 5261
Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito RU 2012 e sulla sostanza. Acc. amichevole con la Germania
L’Accordo è applicabile in entrambi gli Stati dal giorno dell’entrata in vigore del Protocollo di revisione.
Berna, 15 dicembre 2011 Berlino, 15 dicembre 2011
Per l’autorità competente Per l’autorità competente della della Confederazione Svizzera: Repubblica federale di Germania: Jürg Giraudi Michael Wichmann Segreteria di Stato per le questioni Ministero delle finanze finanziarie internazionali, SFI