Lexipedia

AS 2012 5521

Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

Correzione

Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

Modifica del 28 settembre 2007 (RU 2007 4993; RS 235.11)

Art. 10

Invece di: Art. 10 cpv. 1 1 Il detentore di una collezione di dati aggiorna i trattamenti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità se le misure preventive non sono sufficienti a garantire la protezione dei dati. Un aggiornamento deve avere luogo in particolare qualora, senza tale misura, non fosse possibile verifi- care a posteriori se il trattamento dei dati è avvenuto in conformità con gli scopi per cui questi sono stati collezionati o comunicati. L’Incaricato può raccomandare l’aggiornamento per altri trattamenti.

Leggasi: Art. 10 Verbalizzazione 1 Il detentore di una collezione di dati verbalizza i trattamenti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità se le misure preventive non sono sufficienti a garantire la protezione dei dati. La verbalizzazione deve avere luogo in particolare qualora, senza tale misura, non fosse possibile verifi- care a posteriori se il trattamento dei dati è avvenuto in conformità con gli scopi per cui questi sono stati collezionati o comunicati. L’Incaricato può raccomandare la verbalizzazione di altri trattamenti. 2 I verbali sono conservati per un anno e in forma adeguata alle esigenze della revi- sione. Sono accessibili ai soli organi o persone incaricati di verificare l’applicazione dei dispositivi di protezione dei dati personali e sono utilizzati soltanto a questo scopo.

16 ottobre 2012 Cancelleria federale

2012-2476 5521

Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. Correzione RU 2012