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AS 2012 5541

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell'aviazione

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell’aviazione (OMSA)

Modifica del 16 ottobre 2012

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 20 luglio 20091 sulle misure di sicurezza nell’aviazione è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Concerne solo il testo francese.

Ingresso visti gli articoli 122a capoverso 4, 122b capoverso 1, 122c capoverso 1 e 122d dell’ordinanza del 14 novembre 19732 sulla navigazione aerea (ONA); in esecuzione dei regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 185/2010 e (CE) n. 2096/2005 nelle versioni vincolanti per la Svizzera conformemente ai numeri 4 e 5 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo,

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva e lett. bbis, c e dbis 1 La presente ordinanza disciplina, per le misure di sicurezza nell’aviazione secondo il regolamento (CE) n. 300/2008 in combinato disposto con le modalità d’appli- cazione del regolamento (UE) n. 185/2010 e secondo il regolamento (CE) n. 2096/2005 e gli articoli 122a–122d ONA: bbis. i requisiti per il sistema di gestione della sicurezza dei fornitori di servizi della sicurezza aerea; c. l’autorizzazione da parte dell’UFAC; dbis. i compiti degli organismi di formazione esterni in relazione alla formazione dei responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta;

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Misure di sicurezza nell’aviazione RU 2012

Art. 2 Autorità competente L’UFAC è l’autorità competente per il coordinamento e il monitoraggio dell’attua- zione del programma nazionale di sicurezza nell’aviazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 300/2008.

Art. 3 cpv. 2

2 Il comitato è composto di rappresentanti:

a. dell’UFAC; b. dell’Ufficio federale di polizia; c. dell’Amministrazione federale delle dogane; d. dei competenti organi di polizia cantonali; e. degli esercenti di aeroporto interessati; f. delle imprese di trasporto aereo svizzere interessate; g. delle imprese di servizi di assistenza a terra; h. dei fornitori di servizi della sicurezza aerea; i. del Servizio di ricerca scientifica della polizia municipale di Zurigo.

Titolo prima dell’art. 4 Sezione 3: Obblighi degli esercenti di aeroporto, delle imprese di trasporto aereo e dei fornitori di servizi della sicurezza aerea

Art. 4 cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lett. cbis e h nonché cpv. 3 1 Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeroporti secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010 sono di competenza dell’esercente dell’aeroporto.

2 Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all’arti-

colo 122a ONA, nel suo programma di sicurezza l’esercente dell’aeroporto prevede almeno: cbis. una descrizione delle procedure applicate per la designazione di fornitori conosciuti di forniture per aeroporti; h. una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all’autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione. 3 L’esercente dell’aeroporto garantisce che tutto il personale attivo nell’area di sicurezza sia dotato di nullaosta di sicurezza.

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Misure di sicurezza nell’aviazione RU 2012

Art. 5 cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lett. a e f 1 Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeromobili secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010 sono di competenza dell’impresa di trasporto aereo.

2 Conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 300/2008 e all’arti-

colo 122b ONA, nel suo programma di sicurezza l’impresa di trasporto aereo pre- vede almeno: a. un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui siano definiti com- piti e responsabilità; l’organizzazione di sicurezza deve garantire che in caso di eventi rilevanti per la sicurezza i responsabili siano a disposizione in Svizzera in qualsiasi momento; f. una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all’autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.

Art. 5a Fornitori di servizi della sicurezza aerea 1 Le misure di sicurezza volte a proteggere da minacce alla sicurezza degli aeromo- bili secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 2096/2005 sono di competenza del fornitore di servizi della sicurezza aerea.

2 Conformemente al numero 4 dell’allegato 1 al regolamento (CE) n. 2096/2005 un

sistema di gestione della sicurezza del fornitore di servizi della sicurezza aerea prevede almeno: a. un organigramma dell’organizzazione di sicurezza interna in cui siano defi- niti compiti e responsabilità; b. una descrizione delle procedure applicate per la sicurezza dei suoi impianti, del suo personale e dei suoi dati; c. una descrizione delle procedure applicate relative alla valutazione e alla riduzione del rischio nel settore della sicurezza, al controllo e al migliora- mento della sicurezza, alle valutazioni della sicurezza e alla diffusione degli insegnamenti tratti; d. una descrizione delle procedure applicate per individuare le infrazioni alle disposizioni di sicurezza e allertare il personale; e. una descrizione delle misure per contenere gli effetti delle infrazioni alle disposizioni di sicurezza e individuare le misure di ristabilimento del livello di sicurezza e le procedure per minimizzare tali eventi in modo da preve- nirne il ripetersi; f. un programma di formazione per le persone che hanno accesso a impianti, opere o sistemi critici; g. una procedura per la notifica, entro il termine indicato, degli eventi rilevanti per la sicurezza all’autorità competente conformemente al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione.

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3 Il fornitore di servizi della sicurezza aerea garantisce che tutto il personale che ha accesso a impianti, opere o sistemi critici sia dotato di nullaosta di sicurezza.

Titolo prima dell’art. 6 Sezione 4: Autorizzazione

Art. 6 L’UFAC è competente per l’autorizzazione di: a. agenti regolamentati per merci o posta ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 26 del regolamento (CE) n. 300/2008 (n. 6.3.1 dell’all. al R (UE) n. 185/2010); b. mittenti conosciuti di merci o di posta ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 27 del regolamento (CE) n. 300/2008 (n. 6.4.1 dell’all. al R (UE) n. 185/2010); c. fornitori regolamentati o conosciuti di provviste di bordo ai sensi del numero 8.0.2 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010 (n. 8.1.3 dell’all. al R (UE) n. 185/2010); d. organismi di controllo indipendenti conformemente all’articolo 7; e. organismi di formazione esterni conformemente all’articolo 9a.

Titolo prima dell’art. 7 Sezione 5: Organismi di controllo indipendenti

Art. 7 Attribuzione dell’incarico L’UFAC può incaricare organismi di controllo indipendenti di svolgere compiti di controllo e di formazione.

Art. 8 Compiti e requisiti

1 Gli organismi di controllo indipendenti adempiono i seguenti compiti:

a. stilano, all’attenzione dell’UFAC, rapporti sulle verifiche svolte sui requisiti applicabili all’organo da controllare conformemente al programma nazionale di sicurezza nell’aviazione; b. esaminano e sottopongono a perizia, all’attenzione dell’UFAC, i programmi di sicurezza; c. presentano all’UFAC la richiesta di autorizzazione per l’organo controllato.

2 Gli organismi di controllo indipendenti sottostanno alla vigilanza dell’UFAC.

3 L’UFAC incarica solo organismi di controllo che:

a. in quanto organismi di controllo dei mittenti conosciuti sono indipendenti dagli agenti regolamentati e dai mittenti conosciuti;

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Misure di sicurezza nell’aviazione RU 2012

b. in quanto organismi di controllo dei fornitori regolamentati di provviste di bordo sono indipendenti dai fornitori regolamentati di provviste di bordo; c. svolgono la propria attività di controllo in tutta la Svizzera a tariffe unitarie; d. dispongono di personale con sufficiente formazione ed esperienza nei settori rilevanti della sicurezza aerea; e. dispongono di almeno un responsabile delle ispezioni.

Art. 9 Compiti del responsabile dell’ispezione Il responsabile dell’ispezione ha la responsabilità generale di tutte le attività dell’organismo di controllo. In particolare: a. forma e sorveglia le persone dell’organismo di controllo indipendente incari- cato della verifica; b. forma il responsabile della sicurezza dell’organo da controllare o incarica di questo compito persone qualificate; c. verifica se l’organo da controllare rispetta le prescrizioni; d. controlla che siano rispettate le disposizioni dell’UFAC relative alle ispe- zioni presso gli organi da controllare.

Titolo prima dell’art. 9a Sezione 5a: Organismi di formazione esterni

Art. 9a Attribuzione dell’incarico L’UFAC può incaricare organismi di formazione esterni di formare i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta.

Art. 9b Compiti e requisiti 1 Gli organismi di formazione esterni possono adempiere in particolare i seguenti compiti: a. preparano una propria documentazione destinata alla formazione dei respon- sabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta e la sottopongono per approvazione all’UFAC; b. istruiscono i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta secondo le disposizioni dell’UFAC; c. esaminano i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta al termine della formazione; d. presentano all’UFAC la richiesta di autorizzazione per i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta.

2 Gli organismi di formazione esterni sottostanno alla vigilanza dell’UFAC.

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3 L’UFAC incarica soltanto organismi di formazione che:

a. dispongono di competenze nello svolgimento e nell’organizzazione di for- mazioni; b. svolgono la propria attività di formazione in tutta la Svizzera a tariffe unita- rie;

4 Gli istruttori incaricati della formazione devono:

a. disporre di competenze nei settori rilevanti della sicurezza aerea; b. disporre di qualifiche e competenze nel settore della metodologia didattica; c. aver seguito un corso dell’UFAC destinato agli istruttori e superato il rela- tivo esame oppure disporre di una certificazione equivalente.

Art. 13 cpv. 2 lett. a 2 L’UFAC accorda tali agevolazioni a un’impresa di trasporto aereo solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: a. l’impresa di trasporto aereo ha in esercizio solo aeromobili con un peso mas- simo al decollo inferiore alle 15 t o con meno di 20 posti.

Art. 13a In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre

19484 sulla navigazione aerea, è punito chiunque:

a. in quanto collaboratore di un esercente di aeroporto di un’impresa di tra- sporto aereo, di un fornitore di servizi della sicurezza aerea, di un agente regolamentato, di un mittente conosciuto o responsabile di merci o di posta, di un fornitore regolamentato o conosciuto di provviste di bordo, di un forni- tore conosciuto delle forniture per l’aeroporto, di un organismo di controllo indipendente o di un organismo di formazione esterno che assicura la forma- zione dei responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati per merci o posta:

1. viola uno degli obblighi di cui agli articoli 4 capoverso 2, 5 capo-

verso 2, 5a capoverso 2, 8 capoverso 1 lettera a, 9, 12 o 13 capoverso 1,

2. viola l’obbligo di esecuzione di controlli di sicurezza,

3. viola l’obbligo di proteggere o sorvegliare i passeggeri, il bagaglio a

mano, il bagaglio da stiva, le merci o la posta, le provviste di bordo, le forniture dell’aeroporto oppure gli aeromobili protetti ai fini della sicu- rezza,

4. disattende l’obbligo di formare personale oppure di impiegare soltanto

personale formato,

4 RS 748.0

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5. viola l’obbligo di eseguire controlli della qualità oppure di aggiornare i

programmi di sicurezza,

6. viola l’obbligo di notificare eventi rilevanti per la sicurezza;

b. esercita senza autorizzazione un’attività per la quale è necessaria un’auto- rizzazione conformemente all’articolo 6.

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2012.

16 ottobre 2012 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

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