AS 2012 5801
Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione
Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin)
Modifica del 10 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione è modificata come segue:
Titolo e titolo abbreviato Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull’affiliazione, OAMin)
Ingresso visto l’articolo 316 capoverso 2 del Codice civile (CC)2; visto l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 20053 sugli stranieri; in esecuzione della Convenzione del 20 novembre 19894 sui diritti del fanciullo; in esecuzione della Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 19965 sulla protezione dei minori,
Sostituzione di termini In tutta l’ordinanza i termini «minorenne» e «minorenni» sono sostituiti con i ter- mini «minore» rispettivamente «minori».
2012-1415 5801
Accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione RU 2012
Art. 1, rubrica, nonché cpv. 3 lett. a e cpv. 4 Principi
3 Sono riservate:
a. le competenze dei genitori, dell’autorità di protezione dei minori e della giu- stizia penale minorile; 4 Non è richiesta un’autorizzazione per accudire e collocare minori nell’ambito di programmi di scambio scolastici, soggiorni alla pari e simili soggiorni fuori dalla casa dei genitori, che non sono ordinati da un’autorità.
Art. 1a Bene del minore
1 Nella decisione sulla concessione o la revoca di un’autorizzazione nonché
nell’esercizio della vigilanza il criterio preminente di giudizio è il bene del minore. 2 L’autorità di protezione dei minori provvede affinché il minore accudito presso una famiglia affiliante o in istituto: a. venga informato, in modo adeguato alla sua età, circa i propri diritti, in par- ticolare procedurali; b. ottenga una persona di fiducia a cui possa rivolgersi in caso di domande o problemi; c. partecipi, in modo adeguato alla sua età, a tutte le decisioni determinanti per la sua vita.
Art. 2 Autorità competente 1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione, la ricezione delle comuni- cazioni e l’esercizio della vigilanza (di seguito «autorità») è, a. in caso di accoglimento in una famiglia, in un istituto o a giornata: l’autorità di protezione dei minori del luogo del collocamento del minore; b. in caso di servizi offerti nell’ambito dell’accoglimento in famiglia: un’auto- rità centrale cantonale designata dal Cantone in cui ha sede o domicilio il fornitore.
2 I Cantoni possono affidare i compiti di cui al capoverso 1 lettera a:
a. ad altre autorità cantonali o comunali idonee, in caso di accoglimento in una famiglia o in un istituto; b. ad altre autorità o servizi cantonali o comunali idonei, in caso di accogli- mento a giornata.
Art. 2a Relazioni internazionali
1 L’autoritàcompetente può ordinare un collocamento a tempo determinato di
minore presso una famiglia o un istituto all’estero se:
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a. ha designato una persona di fiducia in Svizzera a cui il minore accudito all’estero può rivolgersi in caso di domande o problemi; b. prima del collocamento, coinvolge l’autorità centrale cantonale di cui all’articolo 2 della legge federale del 21 dicembre 20076 sul rapimento inter- nazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti e ottiene dall’autorità straniera competente in materia il consenso per il collocamento; e c. la famiglia affiliante o l’istituto all’estero dispongono di un’autorizzazione della competente autorità straniera e sono sottoposti alla sua vigilanza. 2 Se il minore è accolto da parenti o da persone prossime con domicilio all’estero designate dai suoi genitori, è possibile in singoli casi derogare alle condizioni di cui alle lettere a–c se l’autorità competente ha previamente accertato che il bene del minore non è compromesso.
Art. 3 cpv. 2 lett. a
2 È riservato ai Cantoni di promuovere l’affiliazione soprattutto:
a. adottando provvedimenti per la formazione, il perfezionamento e la consu- lenza di genitori affilianti e degli esperti, come pure per la mediazione di buoni posti per gli affiliati nelle famiglie e negli istituti;
Art. 4 Obbligo d’autorizzazione 1 Chi accoglie nella propria economia domestica un minore a scopo di affiliazione necessita di un’autorizzazione dell’autorità se il minore è accolto: a. per più di un mese dietro compenso; oppure b. per più di tre mesi a titolo gratuito. 2 Chi, nell’ambito di interventi in situazioni di crisi, accoglie regolarmente minori nella propria economia domestica, dietro compenso o a titolo gratuito, necessita di un’autorizzazione indipendentemente dalla durata dell’accoglimento.
3 L’obbligo d’autorizzazione sussiste anche:
a. se il collocamento del minore è ordinato da un’autorità; b. se il minore non trascorre il fine settimana nella famiglia affiliante.
Art. 8a Autorità cantonale competente in materia di migrazione 1 L’autorità trasmette all’autorità cantonale competente in materia di migrazione l’autorizzazione per l’accoglimento di un minore straniero che abbia vissuto fino a quel momento all’estero, corredato del proprio rapporto sulla famiglia affiliante. 2 L’autorità cantonale competente in materia di migrazione decide se rilasciare il visto o assicurare la concessione del permesso di dimora per il minore e comunica la propria decisione all’autorità.
6 RS 211.222.32
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Concerne soltanto il testo francese.
Art. 9 cpv. 1 1 I genitori affilianti devono comunicare immediatamente all’autorità tutte le modifi- cazioni importanti delle circostanze, soprattutto il cambiamento d’abitazione, come pure la rescissione del rapporto di affiliazione e, se è conosciuto, il nuovo luogo di dimora del minore.
Art. 10 Vigilanza 1 Un esperto designato dall’autorità visita la famiglia affiliante quando necessario, ma almeno una volta all’anno; redige un verbale di queste visite.
2 L’esperto accerta che siano adempiute le premesse della continuazione del rap-
porto di affiliazione. Consiglia i genitori affilianti in caso di necessità.
3 L’autorità vigila affinché la rappresentanza legale del minore sia debitamente
disciplinata e quest’ultimo partecipi, in modo adeguato alla sua età, alle decisioni determinanti per la sua vita.
Art. 11 Revoca dell’autorizzazione 1 Ove deficienze o difficoltà non possano essere eliminate neppure in collaborazione con il rappresentante legale o con chi ha provveduto al collocamento e appaiano inutili altri provvedimenti, l’autorità revoca l’autorizzazione e invita il rappresen- tante legale o chi ha provveduto al collocamento a collocare il minore altrove, entro un termine ragionevole. 2 Se tale invito risulta vano, l’autorità ne informa l’autorità di protezione dei minori del domicilio e, se del caso, del luogo di dimora del minore. 3 Se vi è pericolo nel ritardo, l’autorità ritira subito il minore, informandone l’auto- rità di protezione dei minori, e lo colloca temporaneamente altrove.
Art. 13 cpv. 2 lett. b e d, nonché cpv. 4
2 Non soggiacciono ad autorizzazione:
b. abrogata d. abrogata 4 Agli istituti che offrono servizi nell’ambito dell’accoglimento in famiglia si appli- cano inoltre gli articoli 20a–20f.
Art. 16a Nuovo collocamento 1 Un istituto può procedere a un nuovo collocamento di minore presso una famiglia affiliante o un altro istituto, se:
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a. la famiglia affiliante o l’altro istituto dispone di un’autorizzazione e sog- giace a vigilanza; b. la persona o l’autorità che ha disposto il collocamento in istituto ha appro- vato il nuovo collocamento; e c. il minore è stato reso partecipe della decisione in modo adeguato alla sua età.
2 Ai nuovi collocamenti all’estero si applica inoltre l’articolo 2a.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche ai collocamenti regolari durante i fine setti- mana e le vacanze.
Art. 20 cpv. 3 3 Ove tali provvedimenti risultino vani, oppure appaiano insufficienti sin dall’inizio, l’autorità revoca l’autorizzazione. Prende tempestivamente le disposizioni necessarie alla chiusura dell’istituto e aiuta, se necessario, a collocare altrove i minori; se vi è pericolo nel ritardo decide immediatamente le misure necessarie.
Titolo prima dell’art. 20a
Sezione 4a: Offerta di servizi nell’ambito dell’accoglimento in famiglia
Art. 20a Obbligo di comunicazione Soggiace all’obbligo di comunicazione nei confronti dell’autorità centrale cantonale e alla sua vigilanza chiunque, dietro compenso o a titolo gratuito, offre servizi nell’ambito dell’accoglimento in famiglia (fornitore) e in particolare: a. svolge attività di mediazione per collocare minori presso famiglie affilianti; b. segue il rapporto di affiliazione sotto l’aspetto sociopedagogico; c. offre possibilità di formazione e perfezionamento ai genitori affilianti; oppure d. fornisce consulenze e terapie a favore degli affiliati.
Art. 20b Comunicazione 1 La comunicazione dei fornitori deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi: a. scopo, forma giuridica e, nel caso di persone giuridiche, statuti e organi; b. generalità e qualifiche professionali delle persone incaricate di offrire ser- vizi; c. estratto del casellario giudiziale delle persone preposte alla gestione e una loro dichiarazione secondo la quale le persone incaricate di offrire servizi sono sottoposte a pertinente verifica al momento dell’entrata in servizio e una volta all’anno per tutta la durata del rapporto d’impiego;
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d. progetto relativo ai servizi offerti; nel progetto occorre illustrare in parti- colare se l’organico e i mezzi finanziari sono sufficienti per offrire detti ser- vizi; e. indicazioni dettagliate sulle tariffe dei servizi offerti.
2 La comunicazione deve avvenire entro tre mesi dall’avvio dell’attività.
Art. 20c Modificazione delle circostanze 1 I fornitori devono comunicare senza indugio e spontaneamente alle autorità cam- biamenti rilevanti nell’attività, in particolare in quelle soggette all’obbligo di comu- nicazione.
2 Devono essere comunicati in particolare:
a. importanti cambiamenti concernenti gli statuti, l’organizzazione, l’attività e il progetto; b. sostituzioni delle persone preposte alla gestione; c. l’ampliamento, il trasferimento o la cessazione dell’attività.
Art. 20d Tenuta delle liste
1 I fornitori tengono liste:
a. delle famiglie affilianti con le quali collaborano e per le quali svolgono atti- vità di mediazione; b. dei minori a cui hanno procurato un posto a scopo di affiliazione.
2 Nelle liste figurano almeno i seguenti dati:
a. generalità dei genitori affilianti; b. generalità del minore; c. generalità dei genitori del minore; d. data del collocamento, di un eventuale nuovo collocamento o ricollocamento nella famiglia precedente nonché della fine del collocamento presso terzi. 3 Se l’attività comprende anche i servizi di cui all’articolo 20a lettere b–d, le liste devono contenere anche le seguenti indicazioni: a. rilievi e disposizioni mediche inerenti al posto o alla situazione di affilia- zione; b. eventi particolari; c. decisioni determinanti per la vita degli affiliati e la loro opinione al riguardo.
4 Le liste vanno consegnate annualmente alle autorità.
5 L’autorità può richiedere ulteriori documenti e informazioni.
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Art. 20e Vigilanza 1 L’autorità verifica annualmente le liste dei fornitori ed eventuali ulteriori docu- menti richiesti. Redige un verbale dell’attività di vigilanza. 2 L’autorità valuta in modo adeguato, in particolare con sopralluoghi, colloqui e richieste di informazioni, l’attività svolta.
Art. 20f Misure di vigilanza 1 Se nell’ambito della vigilanza rileva lacune nello svolgimento dell’attività che possono nuocere al bene dell’affiliato, l’autorità ordina misure atte a rimediare a tali lacune. 2 Se il fornitore non tiene conto delle prescrizioni dell’autorità nuocendo in tal modo al bene dell’affiliato, l’autorità può temporaneamente vietare l’esercizio dell’attività.
3 Questa misura si applica solo fintanto che il fornitore non possa dimostrare
all’autorità che le lacune rilevate sono state colmate.
4 Se decide di vietare l’esercizio dell’attività, l’autorità informa:
a. le famiglie affilianti che hanno collaborato con il fornitore; b. l’autorità di protezione del minore interessato o, se il minore non è stato col- locato su decisione di un’autorità, il detentore dell’autorità parentale o della custodia parentale; e c. le altre autorità cantonali di vigilanza.
Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d
1 L’autorità tiene inserti:
d. sui fornitori di servizi nell’ambito dell’accoglimento in famiglia, con le seguenti indicazioni: generalità delle persone preposte alla gestione; genera- lità dei genitori affilianti con cui sussiste una collaborazione; generalità dei minori a cui è stato procurato un posto o che sono stati collocati; risultati dell’attività di sorveglianza ed eventuali misure.
Art. 23 cpv. 1 1 Il controllo degli abitanti del Comune comunica all’autorità l’arrivo di minori che non vivono presso i loro genitori.
Art. 27 cpv. 1 1 Contro le decisioni emanate dall’autorità di protezione dei minori in applicazione della presente ordinanza è dato ricorso al giudice competente (art. 450 CC).
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Art. 29a Disposizione transitoria della modifica del 10 ottobre 2012 1 Per i rapporti di affiliazione che secondo il diritto anteriore non soggiacciono all’obbligo d’autorizzazione e per i quali il nuovo diritto richiede invece un’autoriz- zazione, la domanda d’autorizzazione deve essere presentata entro il 31 marzo 2013. I rapporti di affiliazione esistenti continuano a essere ammessi fino a decisione dell’autorità in merito alla domanda. 2 L’autorità di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b è istituita al 1° gennaio 2014.
3 A quel momento i fornitori di servizi nell’ambito dell’accoglimento in famiglia devono comunicare la propria attività all’autorità istituita nel Cantone in cui hanno sede o domicilio.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2 Gli articoli 20a–20f entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
10 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova