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AS 2012 5825

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO)

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell’origine dell’elettricità (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO)

Modifica del 18 ottobre 2012

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del 24 novembre 20061 sulla garanzia di origine è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 1d capoverso 6 e 1e capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre

19982 sull’energia (OEn),

Art. 2 cpv. 2 e 3 lett. a 2 Il periodo di produzione determinante per la registrazione dell’elettricità prodotta è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kVA e a un mese civile, un trimestre civile o un anno civile per gli altri impianti.

3 Concerne solamente il testo francese.

Art. 3 Registrazione dell’impianto di produzione 1 La base per la registrazione dell’impianto è costituita dai dati di cui all’articolo 2 capoverso 3 lettere c–f. I dati devono essere certificati da un organismo di valuta- zione della conformità (auditor) accreditato per questo settore. Per gli impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a 30 kVA e per gli impianti che dispongono di un contratto ai sensi dell’articolo 28a della legge del 26 giugno 19983 sull’energia, è sufficiente una certificazione da parte dell’esercente del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore. 2 L’organismo di rilascio verifica regolarmente i dati dell’impianto e i dati di produ- zione registrati. A questo scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo periodico della certificazione di cui al capoverso 1.

2012-1292 5825

Ordinanza sulla garanzia di origine RU 2012

3 Ilproduttore deve comunicare immediatamente all’organismo di rilascio ogni

variazione relativa ai dati dell’impianto di produzione in questione.

Art. 3a Eccezioni all’obbligo di registrazione dell’impianto e di rilascio delle garanzie di origine Gli impianti in esercizio al massimo per 50 ore l’anno non sono soggetti all’obbligo di registrazione. Per tali impianti non è richiesto neppure il rilascio di garanzie di origine.

Art. 6 Disposizioni transitorie 1 Fintanto che non è disponibile, come organismo di rilascio, un organismo di valu- tazione della conformità accreditato ai sensi dell’articolo 21a capoverso 1 lettera a OEn e finché la regolare esecuzione della presente ordinanza non può essere assicu- rata altrimenti, l’UFE conferisce a un altro organismo competente un’abilitazione limitata nel tempo al rilascio delle garanzie di origine. 2 Nel caso di impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a 300 kVA, messi in esercizio prima del 1º gennaio 2013 e con un consumo proprio (alimenta- zione ausiliaria inclusa) non superiore al 20 per cento della quantità di elettricità prodotta, nella garanzia di origine può essere registrata, in deroga all’articolo 2 capoverso 3 lettera a, l’energia immessa (principio della misurazione delle ecce- denze).

3 Su domanda, l’UFE può esonerare dall’obbligo di registrazione di cui all’arti-

colo 1d capoverso 2 OEn gli impianti disattivati definitivamente entro la fine di giugno del 2014.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

18 ottobre 2012 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

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