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AS 2012 5849

Memorandum d'intesa tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Ghana sulla cooperazione bilaterale in materia d'istruzione nell'invio e nel finanziamento di personale per il Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC)

Traduzione1

Memorandum d’intesa tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Ghana sulla cooperazione bilaterale in materia d’istruzione nell’invio e nel finanziamento di personale per il Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC)

Concluso il 18 luglio 2012 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 settembre 2012

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Ghana, in seguito «le Parti», tenendo conto dell’esigenza di contribuire, nello spirito dello Statuto delle Nazioni Unite2, al rafforzamento della pace, della fiducia e della stabilità nel mondo, sottolineando la necessità di sostenere la creazione di capacità regionali e istituzioni formative nell’ambito delle operazioni di promovimento della pace (prevenzione dei conflitti, mantenimento della pace, sviluppo della pace ecc.) in Africa e altrove, conformemente alle pertinenti legislazioni nazionali delle Parti e ai loro obblighi internazionali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Ai fini del presente memorandum d’intesa si applicano le definizioni seguenti: a) «Parte ricevente»: la Repubblica del Ghana; b) «Parte d’invio»: la Confederazione Svizzera; c) «personale della Parte d’invio»: il personale militare e civile della Parte d’invio che partecipa ad attività della cooperazione bilaterale in materia d’istruzione presso il KAIPTC, nonché le persone a suo carico.

Art. 2 1. Scopo del presente memorandum d’intesa è definire le condizioni e le forme della cooperazione bilaterale in materia d’istruzione a favore del KAIPTC nonché stabi- lire lo statuto giuridico del personale militare e del personale civile interessati – come pure delle persone a loro carico – inviati dalla Parte d’invio al KAIPTC.

RS 0.512.136.31

1 Dal testo originale tedesco (AS 2012 5849).

2 RS 0.120

2012-1277 5849

Cooperazione bilaterale in materia d’istruzione nell’invio e nel RU 2012

2. Il presente memorandum d’intesa non si applica per la pianificazione, la prepara- zione e lo svolgimento di operazioni di combattimento o di altre operazioni militari delle Parti.

Art. 3 Per l’attuazione del presente accordo sono competenti le seguenti autorità, di seguito denominate «autorità competenti»: – nel caso della Repubblica del Ghana, il Ministero della difesa/KAIPTC; e – nel caso della Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 4

1. Nel quadro del presente memorandum d’intesa la Parte d’invio può contribuire

alle attività del KAIPTC mediante l’invio di personale militare o civile su richiesta del KAIPTC per sostenere le attività d’istruzione presso il KAIPTC in posizioni concordate tra le autorità competenti. 2. Con il consenso delle autorità competenti è possibile fornire altre forme di con- tributi alle attività del KAIPTC.

Art. 5 Il personale della Parte d’invio gode dei privilegi e delle immunità che la Conven- zione di Vienna del 18 aprile 19613 sulle relazioni diplomatiche stabilisce per i rappresentanti diplomatici.

Art. 6 1. La Parte ricevente garantisce i presupposti amministrativi necessari per il sog- giorno del personale della Parte d’invio sul proprio territorio, compresi le autorizza- zioni, le ammissioni, i documenti d’identità ecc. Essa sostiene il personale in tutte le questioni amministrative e tecniche. 2. Durante il soggiorno sul territorio della Parte ricevente, il personale della Parte d’invio è autorizzato a indossare l’uniforme conformemente alle disposizioni e alle prescrizioni della Parte d’invio.

Art. 7 1. Il personale della Parte d’invio è sotto il comando dell’autorità competente della Parte d’invio, ma è tuttavia tenuto a rispettare le prescrizioni della Parte ricevente.

2. Il personale della Parte d’invio è assegnato al comandante del KAIPTC. Il

comandante può, se necessario, delegare ulteriormente l’assegnazione.

3 RS 0.191.01

Cooperazione bilaterale in materia d’istruzione nell’invio e nel RU 2012

3. La Parte d’invio ritira, su richiesta scritta della Parte ricevente, un membro del personale della Parte d’invio in caso di grave incompetenza, incapacità ad adempiere gli obblighi assegnati nonché in presenza di motivi che, secondo il principio della buona fede, impediscono alla Parte ricevente di continuare ad avvalersi dei servizi di detto membro.

Art. 8 1. La Parte ricevente è responsabile delle attività del KAIPTC per quanto concerne il presente memorandum d’intesa.

2. Le Parti convengono reciprocamente di rinunciare a rivendicazioni che riguar-

dano lesioni a persone oppure danni a beni e installazioni dell’altra Parte risultanti dall’applicazione del presente memorandum d’intesa. 3. Qualunque rivendicazione extracontrattuale di terzi risultante da azioni o omis- sioni del personale della Parte d’invio nell’esercizio dei propri obblighi di servizio previsti dal presente memorandum d’intesa, è ricevuta, trattata e liquidata confor- memente alla legislazione della Parte sul cui territorio è stata fatta valere. Tale Parte è tenuta a rimborsare in un primo momento a proprie spese eventuali indennità agli aventi diritto. In caso di intenzionalità o negligenza grave del personale della Parte d’invio, quest’ultima rimborsa tali costi, mentre in tutti gli altri casi entrambe le Parti giungono a una soluzione di comune accordo.

Art. 9 1. La Parte ricevente adotta tutte le misure necessarie atte a garantire la sicurezza nonché a prevenire e a reprimere qualsivoglia atto illecito contro il personale della Parte d’invio e la proprietà di quest’ultimo. 2. Nel quadro della legislazione nazionale della Parte ricevente , il personale della Parte d’invio coopera nelle sue attività quotidiane con le autorità competenti della Parte ricevente.

Art. 10 Il personale della Parte d’invio non è armato.

Art. 11 1. La Parte d’invio non invia sul territorio della Parte ricevente personale che non dispone di una copertura assicurativa sufficiente. 2. La Parte ricevente fornisce al personale della Parte d’invio cure mediche e odon- toiatriche della stessa entità e dello stesso livello qualitativo di quelle fornite al personale militare e civile della Parte ricevente. 3. L’assistenza medica d’urgenza al personale della Parte d’invio è fornita gratuita- mente dalla Parte ricevente. Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ricevente prov-

Cooperazione bilaterale in materia d’istruzione nell’invio e nel RU 2012

vede a fornire o dispone cure ai pazienti e il loro trasporto in installazioni mediche. In tal caso la Parte d’invio assume tutti i relativi costi.

Art. 12

1. Sempre che non sia convenuto diversamente o non sia stabilito diversamente ai

capoversi 2 e 3 del presente articolo, le Parti assumono i propri costi risultanti da attività connesse con l’attuazione del presente memorandum d’intesa. 2. Sempre che non sia convenuto diversamente, i costi per manifestazioni di carat- tere ufficiale e di rappresentanza in relazione con le attività della Parte ricevente, approvate dal comandante del KAIPTC o da un rappresentante da lui autorizzato, sono assunti dalla Parte ricevente. 3. I costi risultanti da azioni del personale della Parte d’invio nell’esercizio degli obblighi di servizio per il KAIPTC, approvati dal comandante del KAIPTC o da un rappresentante da lui autorizzato e non già coperti dalla Parte d’invio, sono assunti dalla Parte ricevente o dal KAIPTC.

Art. 13 Ai fini del presente memorandum d’intesa il personale della Parte d’invio ottiene l’accesso a installazioni militari e ad altre installazioni della Parte ricevente confor- memente alla propria legislazione.

Art. 14 Se necessario per la valutazione, il coordinamento o la pianificazione di attività nel quadro del presente memorandum d’intesa, le autorità competenti svolgono incontri e consultazioni.

Art. 15 Divergenze e controversie tra le Parti concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente memorandum d’intesa sono composte per via negoziale.

Art. 16 1. Dopo la firma, il presente memorandum d’intesa entra in vigore il giorno in cui entrambe le Parti si sono notificate reciprocamente l’adempimento di tutte le proce- dure costituzionali nazionali necessarie alla sua entrata in vigore. 2. Il presente memorandum d’intesa può essere denunciato da ciascuna Parte tramite notifica scritta. In questo caso il presente memorandum d’intesa cessa di essere valido 90 giorni dopo la ricezione della notifica, sempre che le Parti non convengano diversamente.

3. Il presente memorandum d’intesa può essere completato in ogni momento di

comune intesa tra le Parti. Qualsiasi complemento necessita della forma scritta ed entra in vigore il giorno in cui entrambe le Parti si sono notificate reciprocamente

Cooperazione bilaterale in materia d’istruzione nell’invio e nel RU 2012

l’adempimento di tutte le procedure costituzionali nazionali necessarie alla sua entrata in vigore. 4. A prescindere dalla denuncia del presente memorandum d’intesa, tutti gli obbli- ghi finanziari ai sensi del presente memorandum d’intesa ancora in sospeso riman- gono subordinati alle disposizioni dello stesso.

Fatto ad Accra il 18 luglio 2012, in due originali, ciascuno in lingua inglese e tede- sca, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica del Ghana: Andrea Semadeni Joseph Henry Smith

Testimone: Testimone: Christof Gertsch KM Offei

Cooperazione bilaterale in materia d’istruzione nell’invio e nel RU 2012

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