AS 2012 6039
Decisione SC-5/3 della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) Decisione SC-5/3 della Conferenza delle Parti concernente l’adozione dell’endosulfan tecnico e relativi isomeri nell’Allegato A della Convenzione
Adottata il 29 aprile 2011 in occasione della quinta riunione della Conferenza delle Parti Entrata in vigore per la Svizzera il 27 ottobre 2012
Traduzione1
La Conferenza delle Parti,
decide di modificare l’allegato A della Convenzione2 secondo la versione qui annessa.
1 Dal testo originale francese (RO 2012 6039).
2 RS 0.814.03
2012-1978 6039
Convenzione POP RU 2012
Allegato A
Eliminazione
Parte I Sostanza chimica Attività Deroga specifica3
Aldrina* Produzione Nessuna N. CAS: 309-00-2 Uso Ectoparassiticida locale Insetticida
Alfa- Produzione Nessuna esaclorocicloesano* Uso Nessuno N. CAS: 319-84-6
Beta- Produzione Nessuna esaclorocicloesano* Uso Nessuno N. CAS: 319-85-7
Clordano* Produzione Come ammessa per le Parti iscritte nel N. CAS: 57-74-9 registro Uso Ectoparassiticida locale Insetticida Insetticida contro le termiti Insetticida contro le termiti in edifici e dighe Insetticida contro le termiti su strade Additivo in adesivi per compensati
Clordecone* Produzione Nessuna N. CAS: 143-50-0 Uso Nessuno
Dieldrina* Produzione Nessuna N. CAS: 60-57-1 Uso In attività agricole
3 Va rilevato che in data 17 mag. 2009 nessuna delle Parti era registrata per le deroghe specifiche elencate nell’allegato A concernenti l’aldrina, il clordano, la dieldrina, l’eptacloro, l’esaclorobenzene e il mirex. Pertanto, conformemente all’art. 4 par. 9 della Convenzione, per dette deroghe, indicate in corsivo nella presente tabella, non possono essere ammesse nuove registrazioni.
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Sostanza chimica Attività Deroga specifica
Endosulfan tecnico* Produzione Come ammessa per le Parti iscritte nel (N. CAS: 115-29-7) e registro relativi isomeri Uso Combinazioni coltura/parassita iscritte del’endosulfan* conformemente alle disposizioni della (N. CAS: 959-98-8 e parte VI del presente allegato N. CAS: ) 33213-65-9
Endrina* Produzione Nessuna N. CAS: 72-20-8 Uso Nessuno
Eptacloro* Produzione Nessuna N. CAS: 76-44-8 Uso Insetticida contro le termiti Insetticida contro le termiti in strutture di case Insetticida contro le termiti (sotterra- neo) Trattamento del legno In cassette di diramazione dei cavi interrate
Esabromobifenile* Produzione Nessuna N. CAS: 36355-01-8 Uso Nessuno
Esabromodifeniletere* Produzione Nessuna e Uso Articoli conformemente alle disposizio- eptabromodifeniletere* ni della parte IV del presente allegato
Esaclorobenzene Produzione Come ammessa per le Parti iscritte nel N. CAS: 118-74-1 registro Uso Prodotto intermedio Solvente nei pesticidi Prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito4
Lindano* Produzione Nessuna N. CAS: 58-89-9 Uso Prodotto farmaceutico per il trattamento di seconda linea dei pidocchi e della scabbia nelle persone
4 Si rileva che, benché la deroga specifica per l’utilizzo dell’esaclorobenzene quale prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito non sia più valida, tale utilizzo rimane possibile conformemente alla nota (iii).
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Sostanza chimica Attività Deroga specifica
Mirex* Produzione Come ammessa per le Parti iscritte nel N. CAS: 2385-85-5 registro Uso Insetticida contro le termiti
Pentaclorobenzene* Produzione Nessuna N. CAS: 608-93-5 Uso Nessuno
Bifenili policlorurati Produzione Nessuna (PCB)* Uso Articoli in uso conformemente alle disposizioni della parte II del presente allegato
Tetrabromodifeniletere* Produzione Nessuna e Uso Articoli conformemente alle disposi- pentabromodifeniletere* zioni della parte V del presente allegato
Toxafene* Produzione Nessuna N. CAS: 8001-35-2 Uso Nessuno
Note: i) Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti traccia sono esclusi dal presente allegato. ii) La presente nota non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti sotto forma di costituenti di articoli fabbricati oppure già in uso prima o al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo corrispondente per detta sostanza chimica sono esclusi dal presente allegato, a condizione che le Parti interessate abbiano notificato al Segretariato che quel particolare tipo di articolo rimane in uso sul loro territorio. Il Segreta- riato rende pubbliche tali notifiche. iii) La presente nota, che non si applica alle sostanze chimiche il cui nome è seguito da un asterisco nella colonna «Sostanza chimica» della parte I del presente allegato, non va intesa come una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso ai fini dell’articolo 3 paragrafo 2. Visto che nell’ambito della produzione e dell’uso di un prodotto intermedio in sistemi chiusi limi- tati a un sito non dovrebbero esserci quantitativi apprezzabili della sostanza chimica che raggiungono l’essere umano o l’ambiente, una Parte, previa notifica al Segretariato, può autorizzare la produzione e l’uso, quale prodotto intermedio in sistemi chiusi limitati a un sito, di quantitativi di una sostanza chimica inclusa nel presente allegato che è trasformata chimicamente durante la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri dell’allegato D paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti
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organici persistenti. Detta notifica deve includere i dati relativi alla produ- zione totale e all’uso della sostanza chimica, o una stima realistica di tali dati, e informazioni concernenti la natura del processo in sistema chiuso limitato a un sito, compresa la quantità di inquinante organico persistente utilizzato come materiale di partenza non trasformato e presente non inten- zionalmente sotto forma di contaminante traccia nel prodotto finale. Questa procedura si applica salvo diversa disposizione del presente allegato. Il Segretariato mette queste notifiche a disposizione della Conferenza delle Parti e del pubblico. Questa produzione o utilizzazione non è considerata una deroga specifica riguardante la produzione e l’uso e va sospesa dopo un periodo di dieci anni, a meno che la Parte interessata non presenti una nuova notifica al Segretariato, nel qual caso il termine sarà prorogato di altri dieci anni, a meno che la Conferenza delle Parti non decida diversamente, dopo aver esaminato la produzione e l’uso. La procedura di notifica può essere ripetuta. iv) Tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fatte valere dalle Parti che le hanno fatte iscrivere nel registro conforme- mente all’articolo 4, fatta eccezione per le deroghe concernenti l’uso di bife- nili policlorurati negli articoli in uso conformemente alle disposizioni della parte II, deroghe di cui tutte le parti possono prevalersi, l’uso di esabromo- difeniletere e di eptabromodifeniletere conformemente alle disposizioni della parte IV, nonché l’uso di tetrabromodifeniletere e di pentabromodifeniletere conformemente alle disposizioni della parte V del presente allegato.
Parte II Bifenili policlorurati Ciascuna Parte: a) ai fini dell’eliminazione dell’uso di bifenili policlorurati nelle attrezzature tecniche (ad es. trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquido) entro il 2025 prende misure conformemente alle seguenti priorità, fatto salvo l’esame da parte della Conferenza delle Parti: i) impegnarsi in modo particolare per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le attrezzature contenenti più del 10 per cento e di
5 litri di bifenili policlorurati,
ii) impegnarsi in modo particolare per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le attrezzature contenenti più dello 0,05 per cento e di
5 litri di bifenili policlorurati,
iii) impegnarsi a identificare e ritirare dalla circolazione le attrezzature con- tenenti più dello 0,005 per cento e di 0,05 litri di bifenili policlorurati;
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b) conformemente alle priorità enunciate nella lettera a), promuove le seguenti misure volte a ridurre l’esposizione e i rischi, al fine di controllare l’uso di bifenili policlorurati: i) uso unicamente in attrezzature intatte ed ermetiche e solo in aree in cui i rischi di emissione nell’ambiente possono essere ridotti al minimo e vi si può rimediare rapidamente, ii) rinuncia all’uso in attrezzature situate in aree associate alla produzione o alla trasformazione di alimenti per l’essere umano o per gli animali, iii) in caso di uso in aree popolate, compresi gli ospedali e le scuole, ado- zione di tutte le misure ragionevoli per prevenire i guasti ai sistemi elet- trici che potrebbero provocare un incendio e ispezione regolare delle attrezzature per individuare eventuali perdite; c) nonostante l’articolo 3 paragrafo 2, assicura che le attrezzature contenenti bifenili policlorurati descritte nella lettera a) non siano esportate o importate, salvo a fini di una gestione dei rifiuti rispettosa dell’ambiente; d) salvo per le operazioni di manutenzione e servizio, non autorizza il ricupero ai fini di una riutilizzazione in altre attrezzature di liquidi con un tenore di bifenili policlorurati superiore allo 0,005 per cento; e) si impegna in modo particolare per giungere a una gestione rispettosa dell’ambiente dei rifiuti liquidi contenenti bifenili policlorurati e delle attrez- zature contaminate con bifenili policlorurati che presentano un tenore di bifenili policlorurati superiore allo 0,005 per cento, conformemente all’arti- colo 6 paragrafo 1, quanto prima e comunque non oltre il 2028, fatto salvo l’esame da parte della Conferenza delle Parti; f) invece della nota ii) nella parte I del presente allegato, si impegna a identifi- care altri articoli contenenti più dello 0,005 per cento di bifenili policlorurati (ad es. guaine di cavi, materiali di calafataggio e oggetti verniciati) e a gestirli conformemente all’articolo 6 paragrafo 1; g) elabora ogni cinque anni un rapporto sui progressi fatti nell’eliminazione dei bifenili policlorurati e lo presenta alla Conferenza delle Parti in applicazione dell’articolo 15; h) i rapporti descritti nella lettera g) sono considerati, se del caso, dalla Confe- renza delle Parti nei suoi esami concernenti i bifenili policlorurati. La Confe-
renza delle Parti esamina i progressi fatti nell’eliminazione dei bifenili poli- clorurati a intervalli di cinque anni, o in base a un’altra periodicità oppor- tuna, tenendo conto di questi rapporti.
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Parte III Definizioni Ai fini del presente allegato: a) «Esabromodifeniletere» e «eptabromodifeniletere» designano il 2,2',4,4',5,5'- esabromodifeniletere (BDE-153, N. CAS: 68631-49-2), il 2,2',4,4',5,6'- esabromodifeniletere (BDE-154, N. CAS: 207122-15-4), il 2,2',3,3',4,5',6- eptabromodifeniletere (BDE-175, N. CAS: 446255-22-7), il 2,2',3,4,4',5',6- eptabromodifeniletere (BDE-183, N. CAS: 207122-16-5), nonché gli altri esa- ed eptabromodifenileteri presenti nell’octabromodifeniletere in com- mercio. b) «Tetrabromodifeniletere» e «pentabromodifeniletere» designano il 2,2',4,4'- tetrabromodifeniletere (BDE-47, N. CAS: 5436-43-1), il 2,2',4,4',5- pentabromodiphényléther (BDE-99, N. CAS: 60348-60-9) nonché gli altri tetra- e pentabromodifenileteri presenti nel pentabromodifeniletere in com- mercio.
Parte IV Esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere 1 Una Parte può autorizzare il riciclaggio di articoli contenenti o che potrebbero contenere esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, come pure l’utilizzo e lo smaltimento definitivo di articoli fabbricati a partire da materiali riciclati contenenti o che potrebbero contenere esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, purché: a) il riciclaggio e lo smaltimento definitivo siano effettuati in modo ecologico e non permettano di recuperare esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere ai fini del riutilizzo; b) la Parte adotti misure per impedire l’esportazione di articoli contenenti con- centrazioni di esabromodifeniletere e di eptabromodifeniletere superiori a quelle autorizzate negli articoli venduti, utilizzati, importati o fabbricati sul proprio territorio; c) la Parte abbia espresso al Segretariato la propria intenzione di ricorrere alla presente deroga. 2 Nel corso della sua sesta riunione ordinaria e, in seguito, durante una riunione ordinaria su due, la Conferenza delle Parti valuterà i progressi compiuti dalle Parti nella realizzazione del loro fine ultimo di eliminare l’esabromodifeniletere e l’eptabromodifeniletere contenuti negli articoli e vaglierà l’opportunità di mantenere la presente deroga. In ogni caso, quest’ultima scadrà al più tardi nel 2030.
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Parte V Tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere 1 Una Parte può autorizzare il riciclaggio di articoli contenenti o che potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere, nonché l’utilizzo e lo smaltimento definitivo di articoli fabbricati a partire da materiali riciclati contenenti o che potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere, purché: a) il riciclaggio e lo smaltimento definitivo siano effettuati in modo razionale dal profilo ecologico e non permettano di recuperare tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere ai fini del riutilizzo; b) la Parte non consenta che la presente deroga comporti l’esportazione di arti- coli contenenti concentrazioni di tetrabromodifeniletere e di pentabromodi- feniletere superiori a quelle autorizzate sul proprio territorio; c) la Parte abbia espresso al Segretariato la propria intenzione di ricorrere alla presente deroga. 2 Nel corso della sua sesta riunione ordinaria e, in seguito, durante una riunione ordinaria su due, la Conferenza delle Parti valuterà i progressi compiuti dalle Parti nella realizzazione del loro fine ultimo di eliminare il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere contenuti negli articoli e vaglierà l’opportunità di mantenere la presente deroga. In ogni caso, quest’ultima scadrà al più tardi nel 2030.
Parte VI Endosulfan tecnico e relativi isomeri (endosulfan) È posto fine alla produzione e all’uso di endosulfan, salvo per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e/o usarlo in virtù dell’arti- colo 4 della presente Convenzione. Possono essere accordate deroghe specifiche per l’uso di endosulfan sulle seguenti combinazioni coltura/parassita:
Coltura Parassita
Mela Afidi
Pisello del tropico Afidi, larve, nottua del soia (Plusia orichalsia), elotide del cotone (Helicoverpa armigera)
Fagiolo, fagiolo d’Egitto (Dolichos Afidi, minatrici fogliari, mosche bianche lablab)
Peperoncino, cipolla, patata Afidi, cicadellidi
Caffè Scolito del caffè (Hypothenemus hampei), verme del fusto (Xylotrechus quadripes, Monochamus leuconotus )
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Coltura Parassita
Cotone Afidi, elotide del cotone (Helicoverpa armigera), cicadellidi, piralide del soia (Syllepte derogata), verme rosso del cotone, tripidi, mosche bianche
Melanzana, gombo Afidi, tignola dei cavoli (Plutella xylostella), cicadellidi, verme del frutti e buttati
Arachide Afidi
Iuta Spilosoma obliqua, acaro giallo
Mais Afidi, nottua del miglio (Sesamia cretica, Sesamia calamistis), verme del fusto (Busseola fusca)
Mango Mosca della frutta, cicaline del mango (Idioce- rus clypealis)
Senape Afidi, cecidomie
Riso Cecidomie, crisomele del riso (Dicladispa armigera), verme del fusto (Scirpophaga incertulas), cicalina bianca
Tè Afidi, larve, tortrice del tè (Cydia leucostoma), cocciniglie farinose, cocciniglie, piccola cicalina verde (Empoasca vitis), falena del tè (Megabiston plumosaria), cimice del tè (Helo- peltis theivora), tripide
Tabacco Afidi, nottua orientale del tabacco (Heliothis assulta)
Pomodoro Afidi, tignola dei cavoli (Plutella xylostella), cicadellidi, minatrice fogliare, verme dei frutti e buttati, mosche bianche
Frumento Afidi, nottua, termiti
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