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AS 2012 6085

Ordinanza che modifica la legge sull'imposizione del tabacco

Ordinanza che modifica la legge sull’imposizione del tabacco (Tariffa d’imposta per i tabacchi manufatti e i prodotti di sostituzione)

del 14 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19691 sull’imposizione del tabacco, ordina:

I La legge del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue dal 1° aprile 2013:

Allegato I Tariffa d’imposta L’imposta ammonta a 11,832 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 21,210 centesimi il pezzo.

Allegato II Tariffa d’imposta L’imposta ammonta a 0,56 centesimi il pezzo e all’1 per cento del prezzo al minuto.

Allegato III Tariffa d’imposta L’imposta ammonta a 38 franchi il chilogrammo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 80 franchi il chilogrammo.

Allegato IV Tariffa d’imposta L’imposta ammonta a: a. per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabac- chi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro):

12 per cento del prezzo al minuto;

b. per il tabacco da masticare e da fiuto:

6 per cento del prezzo al minuto.

1 RS 641.31

2012-2170 6085

Tariffa d’imposta per i tabacchi manufatti e i prodotti di sostituzione RU 2012

II Le seguenti nuove disposizioni transitorie sono aggiunte alla legge del 21 marzo

1969 sull’imposizione del tabacco:

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 novembre 2012 1 Le sigarette e il tabacco trinciato fine, assoggettati all’imposta in Svizzera dal 1° dicembre 2012 al 31 marzo 2013, sono imposti come segue: a. quantità che non superano le vendite in Svizzera e le importazioni del perio- do di riferimento 2011/2012, ridotte del 5 per cento: secondo la tariffa d’imposta valida fino al 31 marzo 2013; b. quantità supplementari: secondo la nuova tariffa d’imposta. 2 I tabacchi manufatti fabbricati e importati dal 1° dicembre 2012 il cui prezzo al minuto è stato adeguato conformemente all’aumento della tariffa d’imposta del 1° aprile 2013 sono imposti secondo la nuova tariffa d’imposta.

III L’ordinanza del 24 settembre 20102 che modifica la tariffa d’imposta per le sigarette è abrogata.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2012.

14 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RU 2010 4279

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