AS 2012 6095
Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione
Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione
Modifica del 7 novembre 2012
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 5 ottobre 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 3 3 Il risultato della valutazione soggettiva della qualità delle immagini e dell’audio di un programma con diritti d’accesso effettuata conformemente alle raccomandazioni UIT-R-BT.500-13 (qualità immagini) e UIT-R-BS.1116-1 (qualità audio) del- l’Unione internazionale delle telecomunicazioni2 deve corrispondere almeno a 3,6. Fanno eccezione i programmi televisivi destinati alla ricezione mobile.
Art. 11 Tecnologia di diffusione degna di promozione (art. 50 cpv. 2 ORTV)
Le emittenti concessionarie possono ricevere contributi agli investimenti secondo l’articolo 58 LRTV per il «Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)».
II
Disposizione transitoria della modifica del 16 settembre 2009 Abrogata
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 7 novembre 2012 Conformemente all’articolo 58 LRTV, chi in base alla normativa vigente fino al momento dell’entrata in vigore della modifica del 7 novembre 2012 aveva ricevuto contributi agli investimenti per il «Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T)» ottiene un sussidio per i costi di ampliamento della rete di trasmettitori insorti entro il 30 giugno 2013.
1 RS 784.401.11
2 Il contenuto delle raccomandazioni può essere consultato su: www.itu.int
2012-1938 6095
Radiotelevisione. O del DATEC RU 2012
III La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2012.
7 novembre 2012 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
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