AS 2012 6357
Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica
Modifica del 31 ottobre 2012
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ordina:
I L’ordinanza del DFE del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 3bis, 15 capoverso 2, 16a capoversi 1 e 2, 16h, 16k capoverso 1, 16n capoverso 1, 17 capoverso 2, 23, 24a e 33a capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 19972 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica); d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno,
Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a 1 Per la trasformazione di derrate alimentari, eccettuati lievito e vino, possono essere utilizzati: a. prodotti e sostanze di cui all’allegato 3;
Art. 3a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a 1 Per la produzione, la preparazione e la formulazione di lievito biologico possono essere utilizzati: a. sostanze di cui all’allegato 3a;
Art. 3b Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all’articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica per la produzione di vino Per la produzione di vino possono essere utilizzati prodotti e sostanze di cui all’alle- gato 3b parte A.
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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2012
Art. 3c Pratiche e trattamenti enologici 1 Fatti salvi i capoversi 2–4, pratiche e trattamenti enologici sono ammessi se con- sentiti secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 sulle bevande alcoliche (OBAlc)4. 2 Il ricorso alle pratiche e ai trattamenti enologici seguenti è permesso soltanto alle condizioni indicate: a. nel caso dei trattamenti termici di cui all’allegato 1 numero 2 OBAlc, la temperatura non può superare 70 °C; b. nel caso della centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvanti di filtra- zione inerti, ai sensi dell’allegato 1 numero 4 OBAlc, la grandezza dei pori non può superare 0,2 micrometri.
3 Il ricorso alle pratiche e ai trattamenti enologici seguenti è vietato:
a. la concentrazione parziale a freddo di cui all’allegato 1 numero 24 OBAlc; b. l’eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici di cui all’alle- gato 1 numero 21 OBAlc; c. il trattamento mediante elettrodialisi per la stabilizzazione tartarica del vino di cui all’allegato 1 numero 26 OBAlc. 4 Pratiche e trattamenti enologici inseriti dal DFI nell’allegato 1 della OBAlc dopo il 1° gennaio 2013 sono ammessi soltanto previa inclusione degli stessi nell’allegato 3b parte B della presente ordinanza.
Art. 4abis Additivi per alimenti per animali, sostanze ausiliarie per la trasformazione e metodi di trasformazione vietati 1 Gli additivi per alimenti per animali e le sostanze ausiliarie per la trasformazione seguenti sono vietati: a. gli organismi geneticamente modificati (OGM); b. le sostanze antimicrobiche che favoriscono la produzione; c. gli additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi; d. gli amminoacidi, i loro sali e i prodotti analoghi; e. i composti azotati non proteici (composti NPN); f. le sostanze e i metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto.
2 In mancanza di fonti alimentari naturali sono ammessi gli additivi chimici di
sintesi indispensabili affinché la razione alimentare sia adeguata ai bisogni. 3 L’estrazione mediante solventi organici eccettuato l’etanolo, l’indurimento dei grassi e la raffinazione mediante trattamento chimico sono vietati.
3 RS 817.022.110 4 OBAlc non è un’abbreviazione ufficiale; viene utilizzata soltanto nel quadro della presente ordinanza.
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Art. 4b Utilizzazione di materie prime e additivi per alimenti per animali 1 Nella trasformazione di alimenti biologici per animali e nell’alimentazione di animali tenuti secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere utilizzati soltanto: a. materie prime biologiche per alimenti per animali; b. materie prime e additivi per alimenti per animali di cui all’allegato 7 parte A numero 1 e parte B; c. materie prime non biologiche per alimenti per animali di cui all’allegato 7 parte A numero 2, purché siano prodotte o preparate senza solventi chimici; d. spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche, purché:
1. non siano disponibili in forma biologica,
2. siano prodotte o preparate senza solventi chimici, e
3. il loro utilizzo sia limitato all’1 per cento della razione alimentare di
una data specie, calcolato annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola; e. materie prime biologiche di origine animale per alimenti per animali; f. prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibile, purché:
1. siano prodotti o preparati senza solventi chimici,
2. il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore, e
3. l’impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli
animali giovani; g. sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo. 2 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 26 ottobre 20115 sugli alimenti per animali.
Art. 16a cpv. 4 Abrogato
Disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2011 Abrogata
II
Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2012
1 Se per i non ruminanti si devono acquistare alimenti per animali a complemento
della base foraggera dell’azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, d’intesa con l’ente di certificazione è ammesso l’acquisto di alimenti proteici non biologici fino al 31 dicembre 2015. La quota degli alimenti
5 RS 916.307
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proteici non provenienti da coltura biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale di suini e pollame, calcolato annualmente in percentuale di sostan- za secca. Le materie prime per alimenti per animali di cui all’allegato 7 parte A numero 2 sono considerati alimenti proteici per animali. 2 Fino al 31 dicembre 2014 gli alimenti per animali possono essere prodotti confor- memente al diritto anteriore. 3 Al 1° gennaio 2015, le giacenze di alimenti per animali prodotti conformemente al diritto anteriore possono essere vendute fino ad esaurimento oppure somministrate agli animali fino alla scadenza della data di conservazione.
III
1 Gli allegati 1, 4 e 5 sono modificati secondo le versioni qui annesse.
2 Gli allegati 3 e 7 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
3 Alla presente ordinanza sono aggiunti i nuovi allegati 3a e 3b conformemente alle versioni qui annesse.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
31 ottobre 2012 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann
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Allegato 1 (art. 1)
N. 7
7. Altre sostanze
… – laminarina: per attivare le difese naturali delle piante utili.
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Allegato 3 (art. 3)
Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate
Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti Tutti gli additivi sottostanno alle limitazioni d’uso secondo l’ordinanza del 22 giu- gno 20076 sugli additivi.
Codice Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di origine animale
E 153 Carbone vegetale Non ammesso Ammesso soltanto per formaggio caprino alla cenere e formaggio Mor- bier E 160b* Annatto, bissina, Non ammessi Ammessi soltanto per i norbissina formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Ched- dar e Mimolette E 170 Carbonato di calcio Ammesso (escluso Ammesso (escluso l’utilizzo come colorante o l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in per l’arricchimento in calcio di prodotti) calcio di prodotti) E 220 Anidride solforosa Ammesso soltanto per i Ammesso oppure vini di frutta (vino ottenuto E 224 Metabisolfito di potassio da frutta diversa dall’uva) In vino di frutta senza aggiunta di zucchero e nell’idromele:
50 mg/l (*)
Per il sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione: 100 mg/l (*) (*) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO2. E 250 Nitrito di sodio Non ammesso Ammesso soltanto per oppure prodotti a base di carne E 252 Nitrato di potassio Per E 250: tenore massimo indicativo espresso in NaNO2: 80 mg/kg
6 RS 817.022.31
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Codice Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di origine animale
Per E 252: tenore massimo indicativo espresso in NaNO3: 80 mg/kg Per E 250: tenore massimo residuo espresso in Na- NO2: 50 mg/kg Per E 252: tenore massimo residuo espresso in Na- NO3: 50 mg/kg E 270 Acido lattico Ammesso Ammesso E 290 Biossido di carbonio Ammesso Ammesso E 296 Acido malico Ammesso Non ammesso E 300 Acido ascorbico Ammesso Ammesso soltanto per prodotti a base di carne E 301 Ascorbato di sodio Non ammesso Ammesso soltanto per prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati E 306* Estratti ricchi di Ammessi soltanto come Ammessi soltanto come tocoferolo antiossidanti per grassi e antiossidanti per grassi e oli oli E 322* Lecitine Ammesse Ammesse soltanto per prodotti lattiero-caseari E 325 Lattato di sodio Non ammesso Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne E 330 Acido citrico Ammesso Non ammesso
E 331 Citrati di sodio Non ammessi Ammessi E 333 Citrati di calcio Ammessi Non ammessi E 334 Acido tartarico [L(+)–] Ammesso Non ammesso E 335 Tartrati di sodio Ammesso Non ammesso E 336 Tartrati di potassio Ammessi Non ammessi E 341 (i) Fosfato monocalcico Ammesso soltanto come Non ammesso agente lievitante E 400 Acido alginico Ammesso Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari E 401 Alginato di sodio Ammesso Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari E 402 Alginato di potassio Ammesso Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari E 406 Agar-agar Ammesso Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne E 407 Carragenina Ammessa Ammessa soltanto per prodotti lattiero-caseari E 410* Farina di semi di carrube Ammessa Ammessa
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Codice Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di origine animale
E 412* Gomma di guar Ammessa Ammessa E 414* Gomma arabica Ammessa Ammessa E 415 Gomma di xantano Ammessa Ammessa E 422 Glicerolo Ammesso soltanto per Non ammesso estratti vegetali E 440*(i) Pectina Ammessa Ammessa soltanto per prodotti lattiero-caseari E 464 Idrossipropilmetil- Ammessa soltanto per la Ammessa soltanto per la cellulosa produzione di materiale produzione di materiale da da incapsulamento per incapsulamento per capsule capsule E 500 Carbonati di sodio Ammessi Ammessi soltanto per la confettura di latte («dulce de leche»), il burro di panna acida e il formaggio di latte acido E 501 Carbonati di potassio Ammessi Non ammessi E 503 Carbonati di ammonio Ammessi Non ammessi E 504 Carbonati di magnesio Ammessi Non ammessi E 509 Cloruro di calcio Non ammesso Ammesso soltanto come coagulante del latte E 516 Solfato di calcio Ammesso soltanto come Non ammesso eccipiente E 524 Idrossido di sodio Ammesso soltanto per il Non ammesso trattamento superficiale del «Laugengebäck» E 551 Biossido di silicio Ammesso soltanto come Non ammesso antiagglomerante per erbe e spezie E 553b Talco Ammesso Ammesso soltanto come agente di rivestimento per prodotti a base di carne E 938 Argon Ammesso Ammesso E 939 Elio Ammesso Ammesso E 941 Azoto Ammesso Ammesso E 948 Ossigeno Ammesso Ammesso
* Ai fini del calcolo di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, gli additivi alimentari contrassegnati con un asterisco sono considerati ingredienti di origine agricola.
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Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente
1. Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la
trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente
Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di origine animale
Acqua Acqua potabile ai sensi Acqua potabile ai sensi dell’ordinanza del DFI del dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20057 concer- 23 novembre 2005 concer- nente l’acqua potabile, nente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua l’acqua sorgiva e l’acqua minerale minerale Cloruro di calcio Ammesso soltanto come Non ammesso coagulante Carbonato di calcio Ammesso Non ammesso Idrossido di calcio Ammesso Non ammesso Solfato di calcio Ammesso soltanto come Non ammesso coagulante Cloruro di magnesio (o nigari) Ammesso soltanto come Non ammesso coagulante Carbonati di potassio Ammessi soltanto per Non ammessi l’essicazione dell’uva Carbonati di sodio Ammessi soltanto per la Non ammessi produzione di zucchero Acido lattico Non ammesso Ammesso soltanto per regolare il pH della salamo- ia nella produzione di formaggio Acido citrico Ammesso soltanto per la Ammesso soltanto per produzione di olio e regolare il pH della salamo- l’idrolisi dell’amido ia nella produzione di formaggio Idrossido di sodio Ammesso soltanto per la Non ammesso produzione di zucchero e la produzione di olio di semi di colza (Brassica spp.) Acido solforico Ammesso soltanto per la Ammesso soltanto per la produzione di zucchero produzione di gelatina Acido cloridrico Non ammesso Ammesso soltanto per la produzione di gelatina e per regolare il pH della salamo- ia nella fabbricazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas
7 RS 817.022.102
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Denominazione Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di origine animale
Idrossido di ammonio Non ammesso Ammesso soltanto per la produzione di gelatina Perossido di idrogeno Non ammesso Ammesso soltanto per la produzione di gelatina Biossido di carbonio Ammesso Ammesso Azoto Ammesso Ammesso Etanolo Ammesso soltanto come Ammesso soltanto come solvente solvente Acido tannico Ammesso soltanto come Non ammesso ausiliare di filtrazione Albumina d’uovo Ammesso Non ammesso Caseina Ammesso Non ammesso Gelatina Ammesso Non ammesso Colla di pesce Ammesso Non ammesso Oli vegetali Ammessi soltanto come Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni antischiumogeni Biossido di silicio in gel o in Ammesso Non ammesso soluzione colloidale Carbone attivato Ammesso Non ammesso Talco Ammesso soltanto nel Non ammesso rispetto dei criteri di purez- za specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 553b Bentonite Ammessa soltanto come Ammessa soltanto nel collante per idromele e nel rispetto dei criteri di purez- rispetto dei criteri di purez- za specifica stabiliti per za specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 558 l’additivo alimentare E 558 Caolino Ammesso soltanto nel Non ammesso rispetto dei criteri di purez- za specifica stabiliti per l’additivo alimentare E 559 Cellulosa Ammessa Ammessa soltanto per la produzione di gelatina Terra di diatomee Ammessa Ammessa soltanto per la produzione di gelatina Perlite Ammessa Ammessa soltanto per la produzione di gelatina Gusci di nocciole Ammessi Non ammessi Farina di riso Ammessa Non ammessa Cera d’api Ammessa soltanto come Non ammessa distaccante Cera Carnauba Ammessa soltanto come Non ammessa distaccante
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2. Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili indirettamente per la
trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente
Legno, trucioli e segatura di legname Produzione di fumo per l’affumicatura non trattato Colle di origine naturale Etichettatura delle forme di formaggio Coloranti naturali secondo l’articolo 75 Colorazione dei gusci delle uova dell’ordinanza del DFI del 23 novembre
20058 sulle derrate alimentari di origine
animale Gommalacca Agente di rivestimento per uova Silicati di calcio e di magnesio Agente di rivestimento per uova Cenere Trattamento della crosta di formaggio Grassi animali naturali Agente di rivestimento per uova Coloranti generalmente ammessi dalla Designazione di uova, carne e formaggio normativa in materia di derrate alimen- tari
Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola
1. Prodotti vegetali non trasformati e prodotti da questi ottenuti mediante
trasformazione:
1.1. Frutti e semi commestibili
Ghiande (Quercus spp.) Noci di cola (Cola acuminata) Uva spina (Ribes crispa L.) Frutti della passione (Passiflora edulis) Lamponi essiccati (Rubus idaeus L.) Ribes rosso essiccato (Ribes rubrum L.)
1.2. Spezie ed erbe aromatiche commestibili
Pepe del Perù (Schinus molle L.) Semi di rafano (Armoracia rusticana) Alpinia o galanga minore (Alpinia officinarum) Fiori di cartamo (Cartamus tinctoris) Crescione acquatico (Nasturtium officinale)
8 RS 817.022.108
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1.3. Prodotti vari
Alghe, compresa la zostera marina, ammesse per la preparazione di derrate alimen- tari convenzionali non biologiche
2. Prodotti vegetali
2.1. Grassi ed oli, raffinati o meno ma non modificati chimicamente, ottenuti da
piante diverse da: Cacao (Theobroma cacao) Cocco (Cocos nucifera) Olivo (Olea europea) Girasole (Helianthus annuus) Palma (Elaeis guineensis) Colza (Brassica napus, rapa) Cartamo (Carthamus tinctorius) Sesamo (Sesamum indicum) Soia (Glycine max)
2.2. Zuccheri, amidi, e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi
Fruttosio Cialde di riso Sfoglie di pane azzimo Amido di riso e granoturco ceroso, chimicamente non modificati
2.3. Prodotti vari
Proteina di piselli (Pisum ssp.) Rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero Kirsch, preparato a base di frutti e aromi di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera c
3. Prodotti animali
Animali acquatici, non di acquacoltura, ammessi per la preparazione di derrate alimentari convenzionali non biologiche. Gelatina Siero di latte disidratato Budella
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Allegato 3a (art. 3a)
Sostanze utilizzabili per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito
Denominazione Condizioni per l’uso
lievito primario preparazioni/formulazioni di lievito
Cloruro di calcio Ammesso Non ammesso Biossido di carbonio Ammesso Ammesso Acido citrico Ammesso soltanto per regolare il Non ammesso pH nella produzione di lievito Acido lattico Ammesso soltanto per regolare il Non ammesso pH nella produzione di lievito Azoto Ammesso Ammesso Ossigeno Ammesso Ammesso Fecola di patate Ammessa soltanto per la Ammessa soltanto per la filtrazione filtrazione Carbonati di sodio Ammessi soltanto per regolare Ammessi soltanto per regolare il pH il pH Oli vegetali Ammessi soltanto come lubrifican- Ammessi soltanto come ti, distaccanti o antischiumogeni lubrificanti, distaccanti o antischiumogeno
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Allegato 3b (art. 3b)
Prodotti e sostanze nonché pratiche e trattamenti per la produzione di vino
Parte A: Prodotti e sostanze ammessi
1. Prodotti e sostanze consentiti secondo l’allegato 1 OBAlc9
Tipo di trattamento ai Denominazione Condizioni per l’uso sensi dell’allegato 1 OBAlc
N. 1: – Aria – Ossigeno gassoso – Azoto N. 3, 5 e 6: – Lieviti* N. 4: – Perlite Ammesso soltanto come – Cellulosa coadiuvante di filtrazione – Terra di diatomee inerte N. 8: – Batteri lattici N. 9: – Fosfato diammonico – Dicloridrato di tiamina N. 10: – Azoto – Biossido di carbonio – Argon N. 11: – Biossido di carbonio N. 12: – Gelatina alimentare* – Colla di pesce* – Caseina e caseinato di potassio – Proteine vegetali ottenute da frumento o piselli – Ovoalbumina* – Bentonite – Diossido di silicio – Enzimi pectolitici N. 13: – Tannini* N. 14: – Carbone per uso enologico N. 16: – Gomma arabica* N. 17: – Alginato di potassio N. 18: – Solfato di rame Ammesso fino al 31 luglio 2015 N. 27: – Pezzi di legno di quercia
* Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili
9 RS 817.022.110
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2. Additivi ammessi ai sensi dell’allegato 7 parte D numero 35 dell’ordinanza
del 22 giugno 200710 sugli additivi
Codice Denominazione Condizioni per l’uso
E 170 Carbonato di calcio E 220 Anidride solforosa a. Il tenore massimo di anidride solforosa non deve supera- oppure re 100 mg/l per i vini rossi, se il tenore di zuccheri resi- E 224 Metabisolfito di dui è inferiore a 2 g/l; potassio b. il tenore massimo di anidride solforosa non deve supera- re 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, se il tenore di zuc- cheri residui è inferiore a 2 g/l; c. per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato nell’ordinanza sugli additivi a partire dal 1° gennaio 2013 è ridotto di 30 mg/l. E 300 Acido ascorbico E 330 Acido citrico E 336 (i) Tartrato monopotas- sico E 336 (ii) Tartrato dipotassico E 353 Acido metatartarico E 501 (ii) Carbonato acido di potassio
Parte B: Pratiche e trattamenti ammessi
10 RS 817.022.31
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Allegato 4 (art. 4)
Elenco dei Paesi
Giappone, n. 5
5. Enti di certificazione:
– AFAS Certification Center Co. Ltd., www.afasseq.com – AINOU, www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm – ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification, www.axis-asac.net – Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability, www.accis.jp – Association of Certified Organic Hokkaido, www.acohorg.org/ – Aya town miyazaki, Japan, www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html – Center for Eco-design Certification Co. Ltd, www.eco-de.co.jp/list.html – Center of Japan Organic Farmers Group, www.yu-ki.or.jp – Ecocert Japan Limited, http://ecocert.qai.jp – Ehime Organic Agricultural Association, www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html – Environmentally Friendly Rice Network, www.epfnetwork.org/okome – Hiroshima Environment & Health Association, www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html – Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS), www.hyoyuken .org – Japan Certification Services, Inc.., www.pure-foods.co.jp – Japan Eco-system Farming Association, www.npo-jefa.com – Japan Organic and Natural Foods Association, http://jona-japan.org/organic – Minkan Inasaku Kenkyujo Ninsyo Center, http://inasaku.or.tv/center/ – NPO Kagoshima Organic Agriculture Association, www.koaa.or.jp – OCIA Japan, www.ocia-jp.com – Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center, www.d-b.ne.jp/oitayuki – Organic Certification Association, www.yuukinin.jimdo.com – Organic Certification Organization Co. Ltd, www.oco45.net – Organic Farming Promotion Association, www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo
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– Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd., www.omicnet.com/index.html.en – SGS Japan Incorporation., www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm – Tokushima Organic Certified Association, www.tokukaigi.or.jp/yuuki/
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Allegato 5 (art. 4a cpv. 1)
N. 11 n. 2 2. Gli edifici, i recinti, le attrezzature e gli utensili per le stalle devono essere adeguatamente puliti e disinfettati al fine di evitare contaminazioni recipro- che fra gli animali e la proliferazione di agenti patogeni. Per eliminare gli insetti e altri parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti dove è tenu- to il bestiame possono essere utilizzati unicamente i prodotti elencati nell’allegato 8.
N. 2 n. 4, 5 e 6 4. Solo i prodotti elencati nell’allegato 7 parte B numero 1 lettere a e k possono essere usati come additivi nella fabbricazione di insilati.
5. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali sono ammessi solo i
prodotti elencati nell’allegato 7 parte A 1 (materie prime di origine minerale per alimenti per animali), parte B 2a) (vitamine e provitamine) e parte B 3 b) (oligolementi). 6. Nell’alimentazione degli animali possono essere usati solo i prodotti elencati nell’allegato 7 parte B 1 b) (antiossidanti), parte B 1 g), i) (leganti e anti- agglomeranti), parte B 2 b) (aromatizzanti), come pure i prodotti inseriti nella categoria 4 (additivi zootecnici) per gli scopi menzionati in riferimento alle suddette categorie.
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Allegato 7 (art. 4b)
Materie prime e additivi per alimenti per animali
Parte A Materie prime per alimenti per animali
1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali
– Conchiglie marine calcaree – Maërl – Litotamnio – Gluconato di calcio – Carbonato di calcio – Ossido di magnesio (magnesio anidro) – Solfato di magnesio – Cloruro di magnesio – Carbonato di magnesio – Fosfato defluorato – Fosfato di calcio e di magnesio – Fosfato di magnesio – Fosfato monosodico – Fosfato di calcio e di sodio – Cloruro di sodio – Bicarbonato di sodio – Carbonato di sodio – Solfato di sodio – Cloruro di potassio
2. Altre materie prime per alimenti per animali
Prodotti e sottoprodotti della fermentazione di microorganismi le cui cellule sono state inattivate o uccise: – Saccharomyces cerevisiae – Saccharomyces carlsbergiensis
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Parte B Additivi per alimenti per animali Tutti gli additivi sottostanno ai requisiti posti dall’ordinanza del 26 ottobre 201111 sugli alimenti per animali. Le categorie e i gruppi funzionali corrispondono a quelli di cui agli allegati 2 e 6.1 dell’ordinanza del 26 ottobre 201112 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale.
Categoria 1: Additivi tecnologici Gruppo funzionale: a) conservanti
Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo funzionale
E 200 1a Acido sorbico E 236 1a Acido formico E 237 1a Formiato di sodio E 260 1a Acido acetico E 270 1a Acido lattico E 280 1a Acido propionico E 330 1a Acido citrico
Gruppo funzionale: b) antiossidanti
Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo funzionale
E 306 1b Estratti di origine naturale ricchi di tocoferolo
Gruppo funzionale: g) leganti e i) antiagglomeranti
Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo funzionale
E 535 1 Ferrocianuro di sodio Dosaggio massimo: 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro) E 551b 1 Silice colloidale E 551c 1 Kieselgur (terra diatomacea purifi- cata) E 558 1 Bentonite-montmorillonite E 559 1 Argille caolinitiche esenti da amianto
11 RS 916.307 12 RS 916.307.1
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Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo funzionale
E 560 1 Miscele naturali di steatite e clorite E 561 1 Vermiculite E 562 1 Sepiolite E 566 1 Natrolite-fonolite E 568 1 Clinoptilotite di origine Per suini da ingrasso, polli da sedimentaria ingrasso, tacchini da ingrasso, bovini E 599 1 Perlite
Gruppo funzionale: k) additivi per l’insilamento
Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo funzionale
1k Enzimi, lieviti e batteri Ammesso per la produzione di insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un’adeguata fermentazione
Categoria 2: Additivi organolettici Gruppo funzionale: b) aromatizzanti
Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo funzionale
2b Sostanze aromatizzanti: Solo estratti di prodotti agricoli
Categoria 3: Additivi nutrizionali Gruppo funzionale: a) vitamine e provitamine
Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo funzionale
3a Vitamine e provitamine – Derivati da prodotti agricoli. – Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici. – Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine
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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2012
Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo funzionale
derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti.
Gruppo funzionale: b) oligoelementi
Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo funzionale
E1 3b – Ossido ferrico Ferro – Carbonato ferroso – Solfato ferroso, eptaidrato – Solfato ferroso, monoidrato E2 Iodio 3b – Iodato di calcio, anidro E3 3b – Carbonato basico di cobalto, Cobalto monoidrato – Solfato di cobalto monoidrato e/o eptaidrato E4 3b – Carbonato basico di rame, Rame monoidrato – Ossido rameico – Solfato di rame, pentaidrato E5 3b – Carbonato manganoso Manga- – Ossido manganoso nese – Solfato manganoso, monoidrato E6 3b – Ossido di zinco Zinco – Solfato di zinco, monoidrato – Solfato di zinco, eptaidrato E7 3b – Molibdato di sodio Molib- deno E8 3b – Selenato di sodio Selenio – Selenito di sodio
4. Additivi zootecnici
Codice Categoria/ Sostanza Descrizione e condizioni per l’uso gruppo funzionale
Enzimi e microorganismi
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