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AS 2012 6535

AS 2012 6535

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Modifica del 31 ottobre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale; visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

Art. 5 cpv. 3

3 Esso può convenire con le autorità competenti di altre Parti contraenti l’ADR

deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 dell’ADR.

Art. 8 cpv. 1 1 Le autorità cantonali organizzano la formazione prescritta nonché i relativi esami per i conducenti che eseguono trasporti di merci pericolose.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova