AS 2012 6535
AS 2012 6535
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)
Modifica del 31 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale; visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 5 cpv. 3
3 Esso può convenire con le autorità competenti di altre Parti contraenti l’ADR
deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 dell’ADR.
Art. 8 cpv. 1 1 Le autorità cantonali organizzano la formazione prescritta nonché i relativi esami per i conducenti che eseguono trasporti di merci pericolose.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova