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AS 2012 6551

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden

Modifica del 2 novembre 2012

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 26 settembre 20021 sulla messa in vigore del regola- mento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. d 1 Sulla sezione del Reno definita all’articolo 1 sono applicabili nel tenore in vigore:

d. la parte II del regolamento del 2 giugno 20102 concernente il personale di navigazione sul Reno;

II L’allegato è modificato conformemente alla versione annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2 novembre 2012 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

1 RS 747.224.211 2 Questa ordinanza non è pubblicata nella RU. Può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen oppure nel sito: www.bav.admin.ch. Estratti possono essere chiesti presso l’Ufficio federale delle costru- zioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2012-0317 6551

Messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione RU 2012 sul Reno tra Basilea e Rheinfelden

Allegato

Art. 10bis, rubrica nonché cpv. 1 e 2 Prescrizioni supplementari sulla sezione compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden 1 Nel caso in cui la parte II del regolamento del 2 giugno 20103 concernente il per- sonale di navigazione sul Reno prescriva un equipaggio minimo di due persone per le navi, la seconda persona deve trovarsi nella timoneria in caso di navigazione ascendente o discendente sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden. 2 Nel caso in cui la parte II del regolamento del 2 giugno 2010 concernente il perso- nale di navigazione sul Reno prescriva un equipaggio minimo di più di due persone per le navi, una seconda persona deve trovarsi nella timoneria e una terza nel posto di ormeggio in caso di navigazione ascendente o discendente sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden.

Art. 12 cpv. 4 4 Se una luce rossa è accesa in direzione ascendente al km 154,86 presso l’impianto di segnalamento situato sulla riva sinistra a monte dell’imbocco dell’Ergolz, è vie- tata l’entrata a tutte le navi nell’avamporto a monte della conca di Augst.

Art. 14 cpv. 1 e 3

1 Dopo l’uscita dalla conca di Augst fino al km 154,46 (traghetti Herten-Kaiser-

augst), le navi ascendenti devono tenere la riva destra dell’idrovia. 3 La fine della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicata sulla riva destra del Reno al km 154,46 (pontile traghetti) mediante la segnaletica dell’idrovia E. 11 (allegato 7) del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 19934.

Art. 19 Limiti della rada Birsfelden/Au La rada di Birsfelden/Au si estende sulla riva sinistra dal km 159,20 al km 162,74.

Art. 20 Area comune di stazionamento alla rada Birsfelden/Au La seguente area di stazionamento è assegnata alle navi che non sono tenute ad issare un segnale conformemente all’articolo 3.14 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993: Area di stazionamento «Kantine», sulla riva sinistra, dal km 160,73 al km 161,09.

3 RS 747.224.121 4 RS 747.224.111

Messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione RU 2012 sul Reno tra Basilea e Rheinfelden

Art. 21 Area di stazionamento per le navi trasportanti determinate materie infiammabili La seguente area di stazionamento è assegnata alle navi che sono tenute ad issare un segnale conformemente all’articolo 3.14 numero 1 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993: Area di stazionamento «Waldhaus», sulla riva sinistra, dal km 161,10 al km 161,25.

Art. 23 Disposizione delle navi all’isola di trasbordo di idrocarburi al km 160,38 e al km 162,13, riva sinistra 1 Agli impianti di trasbordo di idrocarburi situati sulla riva sinistra al km 160,38 e al km 162,13, le navi cisterna non possono stazionare su più di una larghezza. Per stazionare su due larghezze, è richiesta un’autorizzazione speciale rilasciata dai Porti Renani Svizzeri. 2 Alle isole di trasbordo al km 160,38 e al km 162,13, tanto dalla parte della riva che dalla parte del fiume, le navi cisterna non possono in alcun caso stazionare a più di una larghezza. Finché ad uno degli impianti di trasbordo di idrocarburi situati sulla riva di cui al capoverso 1 le navi cisterna stazionano a due, lo stazionamento a quest’isola di trasbordo lato terra è proibito per qualsiasi nave.

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