AS 2012 673
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica democratica popolare di Corea concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica democratica popolare di Corea concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Concluso il 14 dicembre 1998 Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 novembre 2000
Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica popolare di Corea, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte contraente, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, han- no la cittadinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemen- te alla legislazione di tale Parte contraente, che hanno sede sul territorio di tale Parte contraente e vi esercitano attività economiche reali; (c) gli enti giuridici non costituiti secondo la legislazione di detta Parte contra- ente ma effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici, ovvero secondo le lettere (a) e (b) del presente paragrafo. (2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti; (b) azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
RS 0.975.227.6
1 Dal testo originale francese (RO 2012 673).
2011-2852 673
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(c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti d’invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di com- mercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela; (e) le concessioni, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfrutta- mento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge. (3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni. (4) Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero, nella misura in cui tale Stato può esercitare su di esse diritti sovrani o una giurisdi- zione conformemente al diritto internazionale.
Art. 2 Campo d’applicazione Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo la sua entrata in vigore.
Art. 3 Autorizzazione, protezione (1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente sul proprio territorio e autorizza tali investimenti in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti. Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le autorizzazioni necessarie in relazione all’investimento, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza e di assistenza tecnica, commerciale o ammini- strativa. (2) Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte contraente godono in qual- siasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, lo sviluppo o l’alienazione di tali investimenti.
Art. 4 Trattamento degli investimenti (1) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti degli investitori di un qualunque Stato terzo. Le imprese congiunte alle quali partecipano investitori delle due Parti contraenti benefi- ciano di condizioni non meno favorevoli di quelle accordate a imprese congiunte alle quali partecipano investitori di un qualunque Stato terzo.
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(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investitori di un qualunque Stato terzo per quanto concerne la gestione, il manteni- mento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti o di qualsiasi altra attività legata all’investimento. (3) Ciascuna Parte contraente evita di prendere provvedimenti discriminatori per quanto concerne gli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente e le impre- se congiunte alle quali partecipano investitori di entrambe le Parti contraenti. Per provvedimenti discriminatori si intendono in particolare restrizioni od ostacoli ingiustificati relativi all’accesso ai mezzi di produzione, all’acquisto, al trasporto, alla commercializzazione e alla vendita di beni e servizi. (4) Se una Parte contraente concede privilegi particolari agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo che istituisce una zona di libero scambio, un’unione doganale o un mercato comune, o in virtù di un accordo per evitare la doppia impo- sizione, detta Parte non è tenuta a concedere tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Libero trasferimento (1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a questi investitori il trasferimento senza restrizioni e in una valuta liberamente convertibile, degli importi relativi a detti investimenti e in particolare: (a) dei redditi; (b) dei rimborsi di prestiti; (c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti; (d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti; (f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimento, comprese le eventuali plusvalenze; (g) delle entrate non spese e delle altre remunerazioni del personale assunto all’estero in relazione con l’investimento; (h) dei pagamenti derivanti dalla composizione di una controversia. (2) I trasferimenti sono effettuati senza indugio al tasso di cambio vigente sul mer- cato alla data del trasferimento per quanto concerne le transazioni in contanti effet- tuate nella valuta da trasferire. In assenza di un mercato dei cambi, il tasso da utiliz- zare è quello più recente applicabile agli investimenti nazionali o quello più recente per la conversione delle valute in diritti speciali di prelievo, considerato che il tasso di cambio applicabile è quello più favorevole all’investitore.
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Art. 6 Altre condizioni commerciali (1) Gli scambi di merci tra le parti a transazioni individuali avvengono al prezzo di mercato. Le amministrazioni e aziende pubbliche, in particolare, acquistano o ven- dono i prodotti rispettivamente importati o esportati unicamente sulla base di consi- derazioni commerciali, segnatamente in materia di prezzo, qualità e quantità; con- formemente alla prassi commerciale abituale, offrono alle aziende dell’altra Parte contraente la possibilità di competere a parità di condizioni nell’ambito di tali tran- sazioni. (2) Nessuna Parte contraente esorta né induce le parti a una transazione individuale a impegnarsi in operazioni di permuta o di compensazione.
Art. 7 Espropriazione, indennizzo (1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, misure di espropriazione o nazionalizzazione, né misure analoghe o con effetti equivalenti, nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, salvo per ragio- ni di interesse pubblico e a condizione che esse non siano discriminatorie, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore equo di mercato dell’investimento espropriato immediatamente prima che il provvedimento di espropriazione venga adottato o reso pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. I criteri di valuta- zione comprendono il valore di sfruttamento, il valore dell’attivo e ogni altro criterio applicabile per calcolare il valore equo di mercato. L’importo dell’indennizzo, compreso l’interesse calcolato secondo un tasso commerciale ragionevole fino alla data del pagamento, è fissato in una valuta liberamente convertibile ed è versato senza indugio alla persona avente diritto, indipendentemente dal suo domicilio o dalla sua sede. (2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o sommossa sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente beneficiano, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o altri pagamenti.
Art. 8 Principio di surrogazione Se una Parte contraente ha concesso una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da uno dei suoi investitori sul terri- torio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore qualora un pagamento sia stato effettuato dalla prima Parte contraente in virtù di tale garanzia.
Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un investi- tore dell’altra Parte contraente in merito agli investimenti e, fatto salvo quanto
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previsto dall’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra le Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni. (2) Se tali consultazioni non consentono di giungere a una soluzione entro sei mesi dalla richiesta di avviarle, l’investitore può sottoporre la controversia: (a) al tribunale competente della Parte contraente sul cui territorio è stato effet- tuato l’investimento; (b) al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652, a condizione che entrambe le Parti contraenti abbiano aderito alla Convenzione; (c) al Meccanismo supplementare per l’amministrazione delle procedure di con- ciliazione da parte della Segreteria del CIRDI; (d) a un tribunale ad hoc istituito, salvo diverso accordo tra le Parti, secondo le regole d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI). (3) Ciascuna Parte contraente acconsente a sottoporre all’arbitrato internazionale una controversia relativa a un investimento. (4) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura di composizione della controversia o di esecuzione di una sentenza, eccepire il fatto che l’investitore abbia ottenuto, in virtù di un contratto di assicura- zione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito. (5) Una società incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territorio di una Parte contraente e che, prima dell’insorgere della controversia era controllata da cittadini o da società dell’altra Parte contraente è considerata, ai sensi della Convenzione di Washington e conformemente all’articolo 25 paragrafo (2) lettera (b), una società dell’altra Parte contraente. (6) Nessuna delle Parti contraenti ricorre alla via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte rifiuti di conformarsi a una sentenza arbitrale.
Art. 10 Controversie tra le Parti contraenti (1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applica- zione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, su richiesta di una delle Parti contraen- ti, a un tribunale arbitrale composto da tre membri. Ciascuna Parte contraente desi- gna un arbitro e i due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.
2 RS 0.975.2
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(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte contraente di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, su richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. (4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, su richiesta di una delle Parti contraenti, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. (5) Se, nei casi previsti ai paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impossibilitato a esercitare tale funzione o è cittadino di una delle Parti contraenti, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impossibilitato o cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di alcuna delle Parti contraenti. (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali. (7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per ciascuna Parte contra- ente.
Art. 11 Altri obblighi (1) Se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contra- ente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo qualora siano più favorevoli. (2) Ogni Parte contraente si adegua a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 12 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono notifi- cati reciprocamente l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali e resta applicabile per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per iscritto con un preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per una durata di due anni alle stesse condizioni. (2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo continuano ad applicarsi agli investimenti effettuati prima della denuncia per un periodo supplementare di dieci anni.
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Fatto a Pyongyang, il 14 dicembre 1998, in due originali, ciascuno in lingua fran- cese, coreana e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica democratica popolare di Corea: Nicolas Imboden Kim Ponk Ik
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