Lexipedia

AS 2012 6887

Ordinanza sull'Istituto federale di metrologia

Ordinanza sull’Istituto federale di metrologia (OIFM)

del 21 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 capoverso 3, 3 capoversi 4 e 5, 4 capoverso 2, 7, 9 capoverso 2 e

12 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 20111 sull’Istituto federale

di metrologia (LIFM), ordina:

Art. 1 Ragione sociale e sede

1 L’Istituto federale di metrologia (METAS) è iscritto nel registro di commercio

sotto la seguente denominazione: Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS Institut fédéral de métrologie METAS Istituto federale di metrologia METAS Institut federal da metrologia METAS

2 L’Istituto ha sede a Köniz.

Art. 2 Rappresentanza in organizzazioni e associazioni internazionali 1 Il METAS rappresenta la Svizzera in seno alla Conferenza generale dei pesi e delle misure conformemente al Trattato del 20 maggio 18752 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure (Convenzione del metro). 2 Rappresenta inoltre la Svizzera in seno al Comitato dell’Organizzazione interna- zionale di metrologia legale conformemente alla Convenzione del 12 ottobre 19553 istitutiva di un’Organizzazione internazionale di metrologia legale.

Art. 3 Compiti assegnati dietro compenso

1 Il METAS:

a. effettua la manutenzione della Rete di misurazione idrologica della Svizzera per l’Ufficio federale dell’ambiente;

RS 941.272

2012-2102 6887

Ordinanza sull’Istituto federale di metrologia RU 2012

b. gestisce un laboratorio di analisi dell’alcool per la Regia federale degli alcool.

2 La collaborazione è regolata in un contratto di diritto pubblico.

Art. 4 Istituti designati 1 Dopo aver consultato il Consiglio dell’Istituto, il METAS può incaricare persone di diritto pubblico o privato (istituti designati) di adempiere i compiti di cui all’arti- colo 3 capoverso 2 lettere a–d LIFM. 2 L’istituto designato deve garantire il perfetto adempimento dei compiti. In merito ai compiti previsti nell’articolo 3 capoverso 2 lettere a e b LIFM deve in particolare soddisfare i requisiti dell’«Arrangement de reconnaissance mutuelle des étalons nationaux de mesure et des certificats d’étalonnage et de mesurage émis par les laboratoires nationaux de métrologie» del 14 ottobre 1999, riveduto nell’ottobre 20034. 3 Il METAS conclude con l’istituto designato un contratto di diritto pubblico che regola in particolare i seguenti punti: a. i compiti dell’istituto designato; b. la controprestazione del METAS.

4 L’istituto designato è tenuto:

a. ad adempiere i compiti conformemente ai requisiti di cui al capoverso 2; b. a rendere conto al METAS.

5 Ha diritto alla controprestazione convenuta con il METAS.

Art. 5 Indennità dei membri del Consiglio dell’Istituto

1 Le indennità dei membri del Consiglio dell’Istituto ammontano a:

a. indennità giornaliera per seduta del presidente: 2750 franchi; b. indennità giornaliera per seduta degli altri membri: 2200 franchi. 2 L’indennità giornaliera per seduta include il lavoro di preparazione della stessa.

3 Il rimborso delle spese è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.

Art. 6 Rapporti di lavoro del direttore 1 Il contratto di lavoro concluso con il direttore del METAS prevede che la cessa- zione della collaborazione proficua con il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia costituisce motivo di disdetta ordinaria per il venir meno di una condizione

4 Il testo dell’Arrangement è consultabile in francese e in inglese presso l’Istituto federale di metrologia, Lindenweg 50, 3003 Berna -Wabern oppure sul sito Internet www.bipm.org

6888

Ordinanza sull’Istituto federale di metrologia RU 2012

di assunzione legale o contrattuale conformemente alla legge del 24 marzo 20005 sul personale federale (LPers). 2 In caso di disdetta secondo il capoverso 1, il direttore ha diritto a un’indennità corrispondente a un anno di stipendio.

3 Non viene versata alcuna indennità al direttore che:

a. viene occupato presso un datore di lavoro giusta l’articolo 3 LPers; b. riceve una rendita d’invalidità completa dell’assicurazione invalidità, infor- tuni, militare o della previdenza professionale; c. riceve una rendita di vecchiaia della previdenza professionale. 4 Il direttore che è assunto da uno dei datori di lavoro giusta l’articolo 3 LPers entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro con il METAS deve restituire l’indennità al METAS in proporzione al numero di mesi di assunzione nell’anno in questione presso il nuovo datore di lavoro.

Art. 7 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 8 Disposizione transitoria Per gli istituti designati esistenti, il METAS adatta all’articolo 4 la delega di compiti fino il 31 dicembre 2013.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

21 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RS 172.220.1

6889

Ordinanza sull’Istituto federale di metrologia RU 2012

Allegato (art. 7)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza dell’8 settembre 19996 sull’archiviazione

Allegato 2 lett. b

b. Istituti tenuti a offrire i loro documenti: – Istituto federale della proprietà intellettuale – Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA – Istituto federale di metrologia METAS

2. Ordinanza del 25 novembre 19987 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione

Allegato 1 lett. B cifra III 1.5 Abrogato

Allegato 1 lett. B cifra III 2.2.4

2.2.4 Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Institut fédéral de métrologie METAS Istituto federale di metrologia METAS Institut federal da metrologia METAS

3. Ordinanza del 17 novembre 19998 sull’organizzazione

el Dipartimento federale di giustizia e polizia

Sezione 8 (art. 19–21) Abrogata

6 RS 152.11 7 RS 172.010.1 8 RS 172.213.1

6890

Ordinanza sull’Istituto federale di metrologia RU 2012

Titolo prima dell’art. 29d Sezione 7: Istituto federale di metrologia

Art. 29d 1 L’Istituto federale di metrologia (METAS) è l’autorità competente della Confede- razione in materia di metrologia. 2 La sua organizzazione e i suoi compiti sono retti dalla legge del 17 giugno 20119 sulla metrologia e dalla legge del 17 giugno 201110 sull’Istituto federale di metrolo- gia. 3 Nella sua sfera di competenze, il METAS ha diritto di ricorrere al Tribunale fede- rale.

9 RS 941.20 10 RS 941.27

6891

Ordinanza sull’Istituto federale di metrologia RU 2012

6892