AS 2012 6963
Ordinanza concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade
Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)
Modifica del 30 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 novembre 20071 sugli emolumenti USTRA è modificata come segue:
Art. 5 Rinuncia agli emolumenti 1 I dati infrastrutturali del sistema d’informazione per la gestione delle strade e del traffico (MISTRA) sono forniti gratuitamente se sono destinati all’uso proprio. 2 I dati dell’inventario federale di cui all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 aprile 20102 riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera sono forniti gratuitamente. 3 I dati del registro degli incidenti stradali contenuti nella parte relativa alla valuta- zione (registro di valutazione) che, secondo l’articolo 16 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 aprile 20103 sul registro degli incidenti stradali, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elabo- rano su suo mandato. 4 I dati nazionali del registro di valutazione sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e a terzi che li elaborano su loro mandato. 5 I dati nazionali sul monitoraggio del traffico sono forniti gratuitamente ai Cantoni, alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.
Art. 5a Riduzione degli emolumenti 1 I dati nazionali del registro di valutazione sono forniti con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato.
2012-0160 6963
Ordinanza sugli emolumenti USTRA RU 2012
2 I dati nazionali del registro di valutazione collegati ad altri dati vengono forniti con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato.
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
Ordinanza sugli emolumenti USTRA RU 2012
Allegato (art. 4)
Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali
N. 3, 3.1, 3.1.1–3.1.11, 3.2, 3.2.1–3.2.3, 3.3–3.11 Franchi
3 Informazioni dai sistemi d’informazione dell’USTRA
3.1 Registri sull'ammissione alla circolazione
3.1.1 Dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari,
per indirizzo 2
3.1.2 Informazione su dati della banca dati, per veicolo o
conducente 50
3.1.3 Informazione su dati da microfilm, per veicolo 80
3.1.4 Informazione sulla storia dei veicoli dalla banca dati,
per veicolo 50
3.1.5 Informazione sulla storia dei veicoli da microfilm,
per veicolo 100
3.1.6 Richiamo del veicolo per motivi di sicurezza, per singola
manchevolezza 2500
3.1.7 Valutazione standard da banca dati delle valutazioni su
supporto elettronico (dati generici), per valutazione 2100
3.1.8 Valutazione individuale da banca dati delle valutazioni su
supporto elettronico (dati generici), per valutazione 2500
3.1.9 Valutazione su marca, forma di carrozzeria, tipo di veicolo
su supporto elettronico (cifre totali) 425
3.1.10 Ricerca per le autorità preposte al perseguimento penale
su supporto elettronico, per interrogazione 425
3.1.11 Informazione sui dati collettivi (secondo lista) circa lo stato
di messa in circolazione, per veicolo 10
3.2 Registro degli incidenti stradali
3.2.1 Rilascio dei dati nazionali del registro di valutazione,
per serie annuale 500
3.2.2 Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali del registro
di valutazione, della durata di un anno a. per il 1°–3° diritto d’accesso, (per diritto) 2000 b. per il 4°–7° diritto d’accesso, (per diritto) 1000 c. dall’8° diritto d’accesso, (per diritto) 500
Ordinanza sugli emolumenti USTRA RU 2012
Franchi
3.2.3 Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali del registro
di valutazione collegati ad altri dati, della durata di un anno a. per fino a tre diritti d’accesso 10 000 b. per ogni ulteriore diritto d’accesso 3000
3.3 Monitoraggio del traffico
Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali sul monito- raggio del traffico, della durata di un anno a. per il 1°–3° diritto d’accesso, (per diritto) 2000 b. per il 4°–7° diritto d’accesso, (per diritto) 1000 c. dall’8° diritto d’accesso, (per diritto) 500 3.4– Abrogati 3.11