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Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia
Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia (OCMetr)
del 7 dicembre 2012
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16 capoverso 2 e 18 capoverso 2 della legge federale del 17 giugno 20111 sulla metrologia (LMetr), ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1 La presente ordinanza disciplina le competenze in materia di metrologia attribuite ai Cantoni, all’Istituto federale di metrologia (METAS) e ai laboratori di verificazione.
Sezione 2: Cantoni
Art. 2 Organizzazione dell’esecuzione
1 I Cantoni organizzano l’esecuzione dei loro compiti.
2 Per adempiere i compiti di cui all’articolo 4, designano il servizio specializzato (ufficio di verificazione) e i verificatori. 3 Le autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 2 LMetr) provvedono alla collaborazione con il METAS e altre autorità interessate del Cantone o di altri Cantoni.
Art. 3 Ambito di competenza 1 Salvo disposizioni contrarie previste per settori particolari dalle disposizioni esecu- tive relative all’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (OStrM) emanate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sottostan- no alla competenza dei Cantoni le seguenti categorie di strumenti di misurazione: a. strumenti di misurazione della lunghezza; b. misure di volume; c. pesi;
RS 941.206
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d. strumenti per pesare; e. apparecchi di misurazione di liquidi diversi dall’acqua; f. strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione.
2 Se un Cantone non dispone degli strumenti d’esame idonei o della necessaria
competenza professionale per la verificazione di uno strumento di misurazione, l’autorità di vigilanza di tale Cantone può incaricare un altro Cantone o il METAS di effettuare la verificazione. Nei confronti della persona che richiede la verificazione rimane competente il Cantone che assegna l’incarico a un altro Cantone o al METAS.
3 Secondo l’articolo 34 capoverso 1 dell’ordinanza del 5 settembre 20123 sulle
indicazioni di quantità (OIQ), ai Cantoni competono i controlli ufficiali nell’ambito delle indicazioni di quantità.
Art. 4 Compiti e competenze dei verificatori 1 Nell’ambito di competenza dei Cantoni, i verificatori svolgono i compiti seguenti:
a. verificazione iniziale di strumenti di misurazione secondo l’articolo 17 OStrM4 e apposizione delle marcature secondo l’allegato 6 OStrM, nella mi- sura prevista dalle disposizioni in materia di strumenti di misurazione; b. esame della stabilità di misurazione secondo l’articolo 24 OStrM e apposi- zione delle marcature secondo l’allegato 6 OStrM; c. controlli successivi secondo l’articolo 12 LMetr; d. esame degli strumenti in caso di contestazione di risultati di misurazione se- condo l’articolo 29 OStrM; e. verifica del rispetto dell’OIQ5, se tale compito non è devoluto a un altro or- ganismo secondo l’articolo 34 capoverso 1 OIQ. 2 I compiti di cui al capoverso 1 lettere a e b sono svolti presso il luogo d’impiego dello strumento di misurazione. Se non è possibile verificare con l’accuratezza prescritta lo strumento di misurazione presso il luogo d’impiego, la verificazione può essere svolta in un altro luogo adatto. 3 Per l’attività nell’ambito dei controlli successivi, i verificatori tengono un elenco degli utilizzatori, rispettivamente dei proprietari e dei fabbricanti di strumenti di misurazione sottoposti a verificazione e lo mettono gratuitamente a disposizione del METAS.
Art. 5 Requisiti per i verificatori 1 I verificatori devono avere le capacità professionali necessarie per l’esercizio della loro attività.
3 RS 941.204 4 RS 941.210 5 RS 941.204
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2 Devono, in particolare, frequentare i corsi di formazione e perfezionamento orga- nizzati dal METAS e aver conseguito il diploma federale di «verificatore diploma- to». Determinate parti della formazione possono essere sostituite da una formazione equivalente comprovata.
3 Fino allo svolgimento del prossimo corso di formazione di base e dell’esame di
diploma, le persone che sono state nominate verificatori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 possono già svolgere l’attività di verificatore, purché dispongano delle capacità professionali di cui al capoverso 1 e abbiano ricevuto un’introduzione pratica.
Art. 6 Indipendenza dei verificatori 1 I verificatori non possono né commerciare in strumenti di misurazione né esercita- re un’attività professionale suscettibile di recare pregiudizio ai loro compiti sovrani o di mettere in dubbio la loro indipendenza e la loro imparzialità. 2 Possono impiegare le informazioni sugli strumenti di misurazione e sui loro utiliz- zatori, di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito della loro attività sovrana, esclu- sivamente per adempiere i compiti di cui agli articoli 4 e 8. 3 Possono esercitare un’attività professionale fuori dei loro compiti sovrani soltanto con l’autorizzazione dell’autorità cantonale di vigilanza. Una tale autorizzazione è rilasciata soltanto se è garantito che il verificatore eserciti l’attività nel rispetto della neutralità concorrenziale. 4 Possono eseguire piccoli lavori di manutenzione e di regolazione sugli strumenti di misurazione al fine di procedere immediatamente alla verificazione. Sono inoltre autorizzati a consegnare o a scambiare strumenti ausiliari quali pesi e misure di lunghezza, salvo disposizioni contrarie dell’autorità di vigilanza.
Art. 7 Infrastruttura e dotazione dei verificatori 1 I verificatori devono disporre di un’infrastruttura e di una dotazione metrologica adeguate per svolgere i loro compiti. 2 I costi per l’infrastruttura e la dotazione sono a carico dei Cantoni, sempre che non siano coperti dalla parte degli emolumenti riscossi secondo l’ordinanza del 23 novembre 20056 sugli emolumenti di verificazione (OEm-V).
Art. 8 Provvedimenti 1 In caso di impiego illegale di strumenti di misurazione, l’organismo competente secondo il diritto cantonale ripristina la situazione legale mediante verificazione immediata, confisca dello strumento di misurazione o altri provvedimenti adeguati.
2 Il verificatore denuncia al METAS tutti gli strumenti di misurazione che abbia
scoperto non essere stati immessi regolarmente sul mercato. Il METAS prende i provvedimenti secondo l’articolo 28 capoverso 1 OStrM7.
6 RS 941.298.1 7 RS 941.210
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3 I provvedimenti in caso di violazione delle disposizioni concernenti le indicazioni di quantità sono retti dall’articolo 35 capoversi 4–6 OIQ8.
Art. 9 Procedura e rimedi giuridici
1 La procedura è disciplinata dal diritto cantonale.
2 Il ricorso contro decisioni pronunciate in ultima istanza cantonale si fonda sulle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 10 Rendiconto Ogni autorità cantonale di vigilanza presenta al METAS una relazione annuale sull’assolvimento dei compiti del Cantone.
Sezione 3: METAS
Art. 11 Ambito di competenza
1 Sottostanno alla competenza del METAS le categorie di strumenti di misurazione
che non rientrano nella competenza dei Cantoni ai sensi dell’articolo 3.
2 Il METAS svolge le funzioni di cui all’articolo 34 capoversi 2–5 OIQ9.
Art. 12 Immissione sul mercato di strumenti di misurazione e mantenimento della loro stabilità di misurazione 1 Il METAS svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua compe- tenza e in quella cantonale, i compiti seguenti: a. esegue gli esami del tipo e decide sull’ammissione secondo il capitolo 2 se- zione 4 OStrM10; b. nei casi di cui alla lettera a, effettua la verificazione iniziale degli strumenti di misurazione secondo l’articolo 17 OStrM e l’apposizione delle marcature secondo l’allegato 6 OStrM, sempreché le disposizioni in materia di stru- menti di misurazione non prevedano la competenza dei Cantoni.
2 Svolge, per gli strumenti di misurazione che rientrano nella sua competenza, i
compiti seguenti: a. effettua l’esame della stabilità di misurazione secondo l’articolo 24 OStrM e l’apposizione delle marcature secondo l’articolo 18 OStrM; b. effettua l’esame sugli strumenti di misurazione oggetto di contestazione secondo l’articolo 29 OStrM. 3 È competente per il riconoscimento dei risultati degli esami e dei certificati.
8 RS 941.204 9 RS 941.204 10 RS 941.210
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Art. 13 Controlli successivi
1 Il METAS effettua controlli successivi (art. 12 LMetr):
a. su strumenti di misurazione soggetti alla propria competenza (art. 11); b. su strumenti di misurazione soggetti alla competenza cantonale (art. 3), qua- lora ciò sia previsto dal programma del DFGP di cui all’articolo 15.
2 Informa in anticipo i Cantoni dei controlli secondo il capoverso 1 lettera b.
Art. 14 Vigilanza 1 Il METAS vigila sull’esecuzione ad opera dei Cantoni e dei laboratori di verifica- zione.
2 In particolare il METAS esercita la vigilanza secondo le modalità seguenti:
a. emanazione di direttive nei confronti degli uffici e dei laboratori di verifica- zione; b. assistenza e ispezione degli uffici e dei laboratori di verificazione; c. fornitura di consulenza e istruzioni al personale di uffici e laboratori di veri- ficazione; d. controllo dei campioni, degli strumenti d’esame e delle apparecchiature di uffici e laboratori di verificazione; e. vigilanza sulla correttezza delle verificazioni effettuate dai laboratori, trami- te controlli a campione sugli strumenti di misurazione; f. esame delle relazioni annuali presentate dai Cantoni e dai laboratori di veri- ficazione.
Art. 15 Programma di definizione delle priorità in materia di controlli suc- cessivi e vigilanza
1 Il DFGP elabora annualmente un programma in cui si definiscono le priorità
nell’ambito delle attività di controllo successivo e di vigilanza del METAS.
2 Il METAS presenta annualmente al DFGP una relazione in merito all’attuazione
del programma citato e all’esecuzione dell’OStrM11.
Art. 16 Formazione e perfezionamento
1 Il METAS organizza corsi di formazione e di perfezionamento professionale.
2 La frequenza ai corsi è gratuita per i verificatori di nomina cantonale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2.
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Art. 17 Assistenza amministrativa Il METAS può esigere che l’Amministrazione delle dogane gli comunichi, per un periodo determinato, l’importazione di determinati strumenti di misurazione.
Art. 18 Assistenza amministrativa internazionale Con riferimento alla legge sulla metrologia, il METAS è competente per l’assistenza amministrativa internazionale nell’ambito dell’articolo 22 della legge federale del 6 ottobre 199512 sugli ostacoli tecnici al commercio.
Sezione 4: Laboratori di verificazione
Art. 19 Autorizzazione 1 Il METAS ha la facoltà di autorizzare laboratori di verificazione a eseguire la verificazione iniziale, le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazio- ne, gli esami in caso di contestazione di misurazioni (art. 17, 24 e 29 OStrM13) e i controlli successivi (art. 12 LMetr) per determinati strumenti che rientrano nella sua competenza.
2 Nell’autorizzazione il METAS obbliga il laboratorio di verificazione a:
a. svolgere tutte le mansioni di cui al capoverso 1; sono fatte salve eccezioni in singoli casi motivati; b. mettergli a disposizione senza costi tutti i dati relativi alle attività di cui al capoverso 1; c. impiegare le informazioni sugli strumenti di misurazione e sui loro utilizza- tori, di cui il laboratorio di verificazione è venuto a conoscenza nello svol- gimento della sua attività sovrana, esclusivamente per adempiere i compiti di cui al capoverso 1.
Art. 20 Condizioni per l’autorizzazione Il laboratorio di verificazione deve adempire le seguenti condizioni: a. disporre di un’infrastruttura e di una dotazione metrologica adeguate alle sue funzioni, nonché del personale tecnico necessario; b. dare garanzia di un adempimento irreprensibile dei suoi compiti; segnata- mente il capo del laboratorio di verificazione e il personale non possono e- sercitare attività che potrebbero portare a conflitti d’interesse; c. avere la sede in Svizzera;
12 RS 946.51 13 RS 941.210
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d. disporre di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile, nel caso in cui tale responsabilità non sia coperta da un’autorità statale o in cui gli esami non siano eseguiti direttamente da un’autorità statale; e. dare garanzia del rispetto della neutralità concorrenziale nell’esercizio delle proprie attività.
Art. 21 Domanda d’autorizzazione 1 La domanda d’autorizzazione all’esercizio di un laboratorio di verificazione deve contenere le indicazioni seguenti: a. la natura e la portata dell’attività prevista; b. la prova che il laboratorio di verificazione adempie le condizioni di cui all’articolo 20. 2 Non sussiste alcun diritto all’autorizzazione come laboratorio di verificazione.
Art. 22 Rilascio e revoca dell’autorizzazione
1 Il METAS esamina la domanda e rilascia l’autorizzazione.
2 L’autorizzazione stabilisce in particolare:
a. il campo d’attività del laboratorio di verificazione; b. il nome del titolare del laboratorio di verificazione; c. il nome del capo del laboratorio di verificazione e quello del suo sostituto; d. il raggio d’azione assegnato; e. i locali d’esame; f. i metodi d’esame; g. gli strumenti d’esame e i campioni nonché le prescrizioni per il loro eserci- zio e per la loro manutenzione; h. i termini per i controlli successivi e la taratura dei campioni; i. i requisiti della verbalizzazione dei dati nell’ambito delle verificazioni; j. i requisiti della stesura dei certificati di verificazione; k. la riscossione degli emolumenti di verificazione e la devoluzione di parte degli emolumenti al METAS; l. l’identificazione ai sensi dell’allegato 6 numero 2.3 OStrM14; m. i requisiti dell’emanazione di decisioni.
3 L’autorizzazione ha una durata massima di cinque anni.
4 Può essere disdetta in qualsiasi momento dal laboratorio di verificazione o dal METAS col preavviso di un anno. Se non viene disdetta, dopo la decorrenza del termine originario viene prolungata di un anno alla volta.
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5 Il METAS adegua l’autorizzazione al mutare delle circostanze.
6 Sospende o revoca l’autorizzazione, se le condizioni non sono più adempite.
Art. 23 Doveri del titolare del laboratorio di verificazione 1 Il titolare del laboratorio di verificazione è responsabile dell’esercizio del laborato- rio stesso. 2 Nomina, fatta salva l’approvazione del METAS, il capo del laboratorio di verifica- zione e disciplina la sua supplenza.
3 Garantisce che l’attività di verificazione sia eseguita in Svizzera.
4 Il laboratorio di verificazione può, col consenso del METAS, riconoscere i risultati d’esame di laboratori esterni svizzeri ed esteri.
5 I laboratori di verificazione devono informare immediatamente e senza esserne
richiesti il METAS di qualsiasi cambiamento che riguardi le condizioni dell’auto- rizzazione.
Art. 24 Compiti e doveri del capo del laboratorio di verificazione 1 Il capo del laboratorio di verificazione è responsabile delle verificazioni e delle altre procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione. 2 Deve impegnarsi per iscritto a dirigere il laboratorio in conformità con le prescri- zioni e a non impiegare i campioni e gli strumenti d’esame in modo abusivo.
Art. 25 Requisiti professionali del capo e del personale del laboratorio di verificazione 1 Il capo e il personale del laboratorio di verificazione devono avere conoscenze professionali sufficienti in base alla loro attività e conoscere le basi legali e le norme tecniche. 2 Il capo e il personale del laboratorio di verificazione devono eseguire coscienzio- samente i propri compiti. 3 Il METAS ha la facoltà di obbligare i capi e il personale dei laboratori di verifica- zione a frequentare corsi di formazione e perfezionamento.
Art. 26 Obbligo di segretezza Il titolare, il capo e il personale del laboratorio di verificazione sono tenuti, salvo nei confronti del METAS, a mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei compiti loro assegnati nell’ambito della presente ordinanza.
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Art. 27 Procedura e rimedi giuridici 1 La procedura per l’emanazione di decisioni da parte dei laboratori di verificazione è disciplinata dalla legge del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa. 2 La procedura di ricorso contro le decisioni è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 28 Obbligo di rendiconto Il capo di ogni laboratorio di verificazione deve presentare al METAS una relazione annuale sull’attività del laboratorio stesso.
Sezione 5: Costi
Art. 29 Il METAS sostiene i costi relativi all’assistenza ordinaria agli uffici di verificazione, nella misura in cui non sono addebitati ai clienti degli uffici di verificazione nell’ambito degli emolumenti ai sensi dell’OEm-V16.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 30 Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. ordinanza del 15 febbraio 200617 che definisce i compiti e le competenze dei
Cantoni in materia di metrologia;
2. ordinanza del 15 febbraio 200618 sui laboratori di verificazione.
Art. 31 Disposizioni transitorie 1 Le autorizzazioni all’esercizio di un laboratorio di verificazione rilasciate in virtù del diritto previgente conservano validità: a. fino al decorrere del termine ivi previsto, qualora questo sia successivo al 31 dicembre 2012; b. fino al 31 dicembre 2013, qualora la scadenza dell’autorizzazione sia prece- dente o uguale al 31 dicembre 2012; fanno eccezione i casi di cui al capo- verso 3. 2 Il prolungamento delle autorizzazioni oltre la data di scadenza di cui al capoverso 1 è retto dall’articolo 22 capoverso 4.
15 RS 172.021 16 RS 941.298.1 17 RU 2006 1637 18 RU 2006 1643 4705
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3 L’autorizzazione non è prolungabile ai sensi del capoverso 1 lettera b per quei laboratori di verificazione che sono stati autorizzati dall’Ufficio federale di metrolo- gia con scadenza precedente o uguale al 31 dicembre 2012 nell’ambito dell’arti- colo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 febbraio 200619 sui laboratori di verifica- zione.
Art. 32 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
19 RU 2006 1643
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