AS 2012 837
Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano
Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l’Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano
RS 0.747.225.1; RU 2000 1958
Revisione parziale del Regolamento Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 2012
Testo originale
Ministero degli Affari Esteri Roma, 24 settembre 2010 Direzione generale per i Paesi dell’Europa Alla Ambasciata di Svizzera Roma
Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Sviz- zera ed ha l’onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 00410 del 23 luglio 2010, il cui testo è il seguente:
«L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri ed ha l’onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l’Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano nonché all’annesso Regolamento internazionale. Nel corso delle deliberazioni dell’11 luglio 2008, del 5 dicembre 2008 e del 15 gen- naio 2009, la Commissione mista italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul lago di Lugano, istituita all’articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche del Regolamento internazionale:
Art. 1 lett. v Nel presente regolamento: v. il termine «moto d’acqua» indica un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, equipaggiato con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propul- sione e condotto da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo.
2009-0274 837
Navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano. Conv. con l’Italia. RU 2012
Art. 51 Comportamento per limitare il moto ondoso 1 I natanti devono regolare la loro velocità per evitare la formazione di onde o di risucchi che possono provocare danni a natanti in stazionamento o in movimento oppure ad impianti. In particolare, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristi- che dei battelli in servizio pubblico regolare di linea, i natanti devono tempestiva- mente rallentare senza però perdere la velocità necessaria a governare con sicurezza: a. davanti agli accessi ai porti; b. in vicinanza di natanti ormeggiati a riva o di impianti di approdo, oppure di natanti che stanno caricando o scaricando; c. vicino ai natanti stazionanti in luoghi autorizzati; d. nelle vicinanze dei campi di vegetazione acquatica. 2 Nei confronti dei natanti che usano la segnaletica prevista dall’articolo 30 gli altri natanti devono ridurre la loro velocità, come prescritto dal capoverso 1. Devono inoltre scostarsi il più possibile dagli stessi.
Art. 55a Moto d’acqua e mezzi assimilabili 1 L’utilizzo di moto d’acqua e mezzi assimilabili, qualunque sia il sistema propul- sivo, è vietato nelle acque svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.
2 Deroghe possono eccezionalmente essere concesse per manifestazioni nautiche
preventivamente autorizzate dalle autorità competenti e per zone lacuali entro un perimetro limitato e definito. 3 Le autorizzazioni non possono essere rilasciate che per gli orari diurni, in condi- zioni di buona visibilità ed a condizione che l’evento, per modalità di svolgimento, non arrechi turbativa all’utilizzo del lago, alla pratica della navigazione, all’esercizio della pesca e non rechi pregiudizio all’ambiente. 4 Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno essere coperti da idonea assicura- zione. 5 Per le acque territoriali italiane la competenza spetta alle autorità locali che rego- lano la materia nel quadro delle normative nazionali e internazionali.
Art. 72 Riconoscimento dei documenti 1 Chi soggiorna temporaneamente in uno degli Stati contraenti è autorizzato a con- durre: a. un natante immatricolato in Svizzera o in Italia nei limiti della propria abili- tazione nazionale oppure di un certificato internazionale per conduttori d’imbarcazioni da diporto; b. un natante proveniente da Stati diversi da quelli contraenti, se da uno dei documenti menzionati alla lettera a sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.
Navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano. Conv. con l’Italia. RU 2012
2 Il certificato internazionale per conduttori d’imbarcazioni da diporto deve essere compilato conformemente ai modelli annessi alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite come riprodotto nell’allegato 4.
Per quanto riguarda le modifiche convenute per l’allegato 4 del Regolamento inter- nazionale, le stesse sono riprodotte all’allegato alla presente nota verbale. L’Ambasciata si pregia notificare che il Consiglio federale svizzero ha approvato le suddette modifiche del Regolamento internazionale e del suo allegato 4. L’Amba- sciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Ministero costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica del Regola- mento internazionale. Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.
L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri l’espressione della sua alta considerazione.
Allegato: allegato 4 al Regolamento internazionale»
In risposta, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha l’onore di comunicare che il Governo della Repubblica Italiana concorda su quanto precede e conviene che la Nota dell’Ambasciata di Svizzera e la presente Nota di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Confederazione Svizzera recante modifica della Convenzione. Detto Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera i sensi della sua più alta considerazione.
Navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano. Conv. con l’Italia. RU 2012
Allegato 4 (art. 72)
Permesso di condurre internazionale
Documenti internazionali I certificati ai sensi dei modelli 1 e 2 del presente allegato misurano 105 × 75 mm. Essi sono redatti conformemente alla norma ISO/CEI 7810. Il codice del Paese deve corrispondere al codice ISO ALPHA 2.
Navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano. Conv. con l’Italia. RU 2012
Modello 1, pagine 1 e 4
Condizioni: Stato Stemma dello Stato INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT
in conformity with resolution No. 40 of the Working Party on Inland Water Transport United Nations Economic Commission for Europe
CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO
conformemente alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
Modello 1, pagine 2 e 3
Certificato n. Valido per Vie navigabili*) Acque costiere*) Imbarcazione da diporto a motore/a vela che non supera Firma del titolare: i seguenti limiti (Valido solo se firmato dal titolare del certificato) Lunghezza, Lunghezza, peso del natante a pieno peso del natante a pieno carico, potenza*) carico, potenza*)
Nome: Data del rilascio Luogo e data di nascita: Valido fino al Nazionalità: Indirizzo: Rilasciato da:
Autorizzato da:
*) cancellare ciò che non fa al caso
Navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano. Conv. con l’Italia. RU 2012
Modello 2, recto
CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Stato Stemma dello Stato
1. 2. 3. 4. 7.
8. 6. 9. 10. I C M S 11. 12. 13. 14. 15. 5.
Navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano. Conv. con l’Italia. RU 2012
Modello 2, verso
INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT (Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport)
CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER CONDUTTORI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO (Risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro CEE/ONU per il trasporto su vie navigabili)
1. Nome del titolare
2. Altri nomi del titolare
3. Luogo e data di nascita
4. Data del rilascio
5. Numero del certificato
6. Fotografia del titolare
7. Firma del titolare
8. Indirizzo del titolare
9. Nazionalità del titolare
10 Valevole per I (vie navigabili interne), C (acque costiere),
M (imbarcazioni a motore) e S (imbarcazioni a vela) 11. Imbarcazione che non supera i seguenti limiti (lunghezza, peso del natante a pieno carico, potenza)
12. Valevole fino al
13. Rilasciato da
14. Autorizzato da
15 Obblighi
Navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano. Conv. con l’Italia. RU 2012