AS 2013 1031
AS 2013 1031
Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)
Modifica dell’8 marzo 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 gennaio 19721 concernente la legge sulla durata del lavoro è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 5 5 Nei periodi d’intenso traffico stagionale, imprese d’autoservizi in concessione (esclusi i servizi di trasporto locali e suburbani) possono eccezionalmente ridurre il numero di giorni di riposo a tre giorni, di cui uno domenicale. Nei periodi d’intenso traffico stagionale queste imprese e le imprese di navigazione possono inoltre pro- lungare eccezionalmente di sette giorni gli intervalli prescritti nel capoverso 2.
Art. 30 Ferrovie a dentiera spiccatamente turistiche, teleferiche e funicolari 1 Con l’assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, la durata massima ininterrotta del lavoro prescritta nell’articolo 11 capoverso 4 può essere prolungata a cinque ore e mezza al massimo.
2 Nei periodi d’intenso traffico stagionale è possibile eccezionalmente:
a. ridurre il numero di giorni di riposo per mese civile prescritti nell’articolo 15 capoverso 1 a tre giorni, di cui uno domenicale; b. prolungare di sette giorni l’intervallo tra due giorni di riposo prescritto nell’articolo 15 capoverso 2; c. prolungare di sette giorni l’intervallo tra due giorni di riposo domenicali pre- scritto nell’articolo 15 capoverso 2. 3 Durante la stagione estiva (1° maggio–31 ottobre) o quella invernale (1° novem- bre–30 aprile) il turno di servizio può essere prolungato fino a 15 ore, ma la durata massima di lavoro ammessa in un turno di servizio non può superare le 13 ore. Il prolungamento deve essere previamente convenuto con i rappresentanti dei lavora- tori in un accordo scritto. Il personale interessato dall’accordo non può sottostare alla deroga per due stagioni consecutive. Il capoverso 1 e l’articolo 11 capoverso 1 non si applicano al turno di servizio in questione e il capoverso 2 lettere a e b alla
1 RS 822.211
2012-2754 1031
Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro RU 2013
stagione in questione. La durata massima di lavoro ammessa in sette giorni di lavoro consecutivi non deve eccedere le 72 ore. 4 Per far fronte a circostanze straordinarie sono ammesse eccezioni alle disposizioni della LDL e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servi- zio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali al massimo in otto giorni di lavoro all’anno. Esse vanno previamente approvate dall’autorità di vigilanza e necessitano dell’assenso dei rappresentanti dei lavoratori. In nessun caso la durata massima del lavoro può eccedere le 15 ore al giorno.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2013.
8 marzo 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova