AS 2013 1045
Ordinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC)
Modifica del 27 marzo 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 7 e 8 7 L’autorità dello stato civile denuncia alle competenti autorità cantonali di perse- guimento penale i reati che constata nell’ambito della sua attività ufficiale (art. 43a cpv. 3bis CC); ritira e sottopone loro i documenti per i quali vi è il fondato sospetto che siano stati contraffatti o impiegati illecitamente. Le autorità competenti adottano senza indugio le misure di protezione necessarie.
8 L’autorità dello stato civile che ha motivo di ritenere nullo un matrimonio o
un’unione domestica registrata ne informa l’autorità competente per promuovere l’azione di nullità (art. 106 cpv. 1 secondo periodo CC e art. 9 cpv. 2 secondo perio- do LUD) e avverte l’autorità di vigilanza.
Art. 18 cpv. 1 lett. m e o 1 La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la rice- zione o la documentazione su: m. la dichiarazione concernente le condizioni per la celebrazione del matrimo- nio (art. 65 cpv. 1 e 2); o. la dichiarazione concernente le condizioni per la registrazione di un’unione domestica registrata (art. 75d cpv. 1 e 2).
Art. 23 cpv. 5 5 La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall’articolo 16 capoverso 7. L’obbligo d’informare l’autorità competente per promuovere l’azione di nullità dei matrimoni o delle unioni domestiche registrate viziati da una causa di nullità è retto dall’articolo 16 capoverso 8.
1 RS 211.112.2
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Art. 46 cpv. 1bis 1bis A titolo di provvedimento superprovvisonale ai sensi del capoverso 1 lettera c, l’autorità di vigilanza dispone in particolare il blocco se è in corso una procedura di annullamento del matrimonio o dell’unione domestica registrata.
Art. 50 cpv. 3 3 L’autorità di vigilanza che riceve una domanda di riconoscimento di un matrimo- nio celebrato all’estero con un minorenne lo comunica all’autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio di quest’ultimo.
Art. 64 Documenti
1 Alla
domanda d’esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano i documenti seguenti: a. i certificati del loro attuale domicilio; b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone che sono state sposate o che hanno vissuto in unione dome- stica registrata: data dello scioglimento del matrimonio o dello scioglimento dell’unione domestica registrata) nonché i luoghi di attinenza e la cittadi- nanza se i dati dei fidanzati non sono ancora stati documentati nel sistema oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati; c. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi e la discendenza dei figli in comune se il rapporto di filiazione non è ancora stato documentato nel sistema oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati. 2 I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera allegano inoltre un documento che provi la legalità del loro soggiorno in Svizzera fino al giorno in cui è prevista la celebrazione del matrimonio.
Art. 65 cpv. 2 e 2bis 2 L’ufficiale dello stato civile rende attenti i fidanzati del loro obbligo di dire la verità e li avverte delle conseguenze penali in caso di: a. matrimonio forzato (art. 181a del Codice penale2; CP); b. reati contro l’integrità sessuale (art. 187–200 CP); c. crimini o delitti contro la famiglia (art. 213–220 CP) d. falsità in atti (art. 251–257 CP): e. violazione agli articoli 115–122 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri. 2bis L’ufficiale dello stato civile autentica le firme.
2 RS 311.0 3 RS 142.20
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Art. 66 cpv. 2 lett. f
2 Inoltre, esso esamina se:
f. sussistono circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corri- sponde alla libera volontà dei fidanzati (art. 99 cpv. 1 n. 3 CC).
Art. 67 cpv. 2, 3 e 6 2 Se sono soddisfatti i requisiti secondo l’articolo 66 capoverso 2, l’ufficio dello stato civile comunica per scritto ai fidanzati che il matrimonio può essere celebrato. Concorda con loro i dettagli della celebrazione oppure li indirizza all’ufficio dello stato civile che hanno scelto per il matrimonio. 3 Se i requisiti non sono soddisfatti o se permangono seri dubbi, l’ufficio dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio. 6 La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall’articolo 16 capoverso 7.
Art. 71 cpv. 5
5 Se sussistono circostanze secondo cui la domanda di matrimonio manifestamente
non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati, l’ufficiale dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio e annulla l’autorizzazione della celebrazione mediante una decisione scritta notificata ai fidanzati e all’ufficiale dello stato civile che ha svolto la procedura preparatoria. Denuncia i fatti alle autorità di perseguimento penale (art. 16 cpv. 7).
Art. 73 cpv. 2 lett. b e 3 2 La domanda deve essere presentata all’ufficio dello stato civile che celebra il matrimonio. Occorre allegare: b. i documenti di cui all’articolo 64.
3 Simultaneamente con la decisione sulla domanda di autorizzazione l’autorità di
vigilanza decide sull’esecuzione nella forma scritta della procedura preparatoria del matrimonio (art. 69).
Art. 74 Abrogato
Art. 74a cpv. 8 8 La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall’articolo 16 capoverso 7.
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Art. 75 cpv. 2
2 La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla
procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62–67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l’ufficio dello stato civile del luogo di atti- nenza della fidanzata o del fidanzato.
Art. 75d cpv. 2 e 2bis 2 L’ufficiale dello stato civile rende attenti i partner del loro obbligo di dire la verità e li avverte delle conseguenze penali in caso di: a. unione domestica forzata (art. 181a CP4); b. reati contro l’integrità sessuale (art. 187–200 CP); c. crimini o delitti contro la famiglia (art. 213–220 CP); d. falsità in atti (art. 251–257 CP); e. violazione agli articoli 115–122 della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri. 2bis L’ufficiale dello stato civile autentica le firme.
Art. 75e cpv. 2 lett. e
2 Inoltre, esso esamina se:
e. sussistono circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corri- sponde alla libera volontà dei partner (art. 6 cpv. 1 LUD).
Art. 75f, al. 2, 3 e 6 2 Se sono soddisfatti i requisiti secondo l’articolo 75e capoverso 2, l’ufficio dello stato civile comunica per scritto ai partner che l’unione domestica può essere regi- strata. Concorda con loro i dettagli della registrazione oppure li indirizza all’ufficio dello stato civile che hanno scelto per la registrazione. 3 Se i requisiti non sono soddisfatti o se permangono seri dubbi, l’ufficio dello stato civile rifiuta di registrare l’unione domestica. 6 La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall’articolo 16 capoverso 7.
Art. 75k cpv. 4 4 Se sussistono circostanze secondo cui la domanda di registrazione manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei partner, l’ufficiale dello stato civile rifiuta la registrazione e annulla l’autorizzazione della registrazione mediante una decisione
4 RS 311.0 5 RS 142.20
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scritta notificata ai partner e all’ufficiale dello stato civile che ha svolto la procedura preliminare. Denuncia i fatti alle autorità di perseguimento penale (art. 16 cpv. 7).
Art. 75m cpv. 8 8 La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall’articolo 16 capoverso 7.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.
27 marzo 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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