AS 2013 1051
Legge federale sull'inchiesta mascherata e l'indagine in incognito
Legge federale sull’inchiesta mascherata e l’indagine in incognito (Modifica del Codice di procedura penale e della Procedura penale militare)
del 14 dicembre 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 febbraio 20121; visto il parere del Consiglio federale del 23 maggio 20122, decreta:
I Il Codice di procedura penale3 è modificato come segue:
Titolo prima dell’art. 285a Sezione 5: Inchiesta mascherata
Art. 285a Definizione Per inchiesta mascherata s’intende un’operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un com- portamento ingannevole e avvalendosi di una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una rela- zione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.
Titolo prima dell’art. 286 Abrogato
Art. 288 cpv. 1 e 2
1 La polizia assegna un’identità fittizia all’agente infiltrato.
2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
2012-0705 1051
Inchiesta mascherata e indagine in incognito. LF RU 2013
Titolo prima dell’art. 298a Sezione 5a: Indagine in incognito
Art. 298a Definizione 1 Per indagine in incognito s’intende un’operazione nella quale gli agenti di polizia, nell’ambito di interventi di breve durata, tentano di fare luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo transazioni fittizie o fingendo di volerne concludere. 2 Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell’arti- colo 285a. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.
Art. 298b Condizioni 1 Il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono disporre indagini in incognito se: a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e b. le operazioni d’indagine o d’inchiesta già svolte non hanno dato esito posi- tivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili. 2 Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l’approvazione del pubblico ministero.
Art. 298c Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione 1 Ai requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l’articolo 287. L’im- piego di persone secondo l’articolo 287 capoverso 1 lettera b è escluso. 2 Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 291–294.
Art. 298d Fine e comunicazione 1 La polizia o il pubblico ministero che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se: a. le condizioni non sono più soddisfatte; b. il pubblico ministero rifiuta di approvare la continuazione delle indagini disposte dalla polizia; o c. l’agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segna- tamente fornisce scientemente false informazioni al pubblico ministero o cerca di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.
2 La polizia comunica al pubblico ministero la fine delle indagini in incognito.
Inchiesta mascherata e indagine in incognito. LF RU 2013
3 La fine dell’intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l’agente in incognito.
4 Alla comunicazione delle indagini in incognito si applica per analogia l’arti-
colo 298 capoversi 1 e 3.
II La procedura penale militare del 23 marzo 19794 è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 73 Sezione 10b: Inchiesta mascherata
Art. 73 Definizione Per inchiesta mascherata s’intende un’operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un com- portamento ingannevole e avvalendosi di una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una rela- zione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.
Titolo prima dell’art. 73a Abrogato
1 La polizia assegna un’identità fittizia all’agente infiltrato.
2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
Titolo prima dell’art. 73o Sezione 10c: Indagine in incognito
Art. 73o Definizione 1 Per indagine in incognito s’intende un’operazione nella quale gli agenti di polizia, nell’ambito di interventi di breve durata, tentano di fare luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo transazioni fittizie o fingendo di volerne concludere.
4 RS 322.1
Inchiesta mascherata e indagine in incognito. LF RU 2013
2 Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell’arti- colo 73. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.
Art. 73p Condizioni 1 Il giudice istruttore e, nella procedura investigativa, la polizia possono disporre indagini in incognito se: a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e b. le operazioni d’indagine o d’inchiesta già svolte non hanno dato esito posi- tivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili. 2 Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l’approvazione del giudice istruttore.
Art. 73q Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione 1 Ai requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l’articolo 73b. L’im- piego di persone secondo l’articolo 73b capoverso 1 lettera b è escluso. 2 Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 73f–73i.
Art. 73r Fine e comunicazione 1 La polizia o il giudice istruttore che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se: a. le condizioni non sono più soddisfatte; b. il giudice istruttore rifiuta di approvare la continuazione delle indagini disposte dalla polizia; o c. l’agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segna- tamente fornisce scientemente false informazioni al giudice istruttore o cerca di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.
2 La polizia comunica al giudice istruttore la fine delle indagini in incognito.
3 La fine dell’intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l’agente in incognito. 4 Alla comunicazione delle indagini in incognito e ai reclami si applicano per analo-
Inchiesta mascherata e indagine in incognito. LF RU 2013
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012 La presidente: Maya Graf Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 aprile 2013.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2013.6
15 marzo 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 FF 2012 8481 6 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata l’11 mar. 2013.
Inchiesta mascherata e indagine in incognito. LF RU 2013