AS 2013 1461
Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino
Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)
Modifica del 15 maggio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 6 6 Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti:
Vitigni bianchi Vitigni rossi kg/m2 kg/m2
Regione Svizzera romanda 1,3 1,2 Regione Svizzera tedesca 1,3 1,2 Regione Svizzera italiana 1,2 1,2
II
1 La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2013.
2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2014; dopo tale data i complementi, le abrogazioni o le modifiche in essa contenuti decadono.
15 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 916.140
2013-0680 1461
Ordinanza sul vino RU 2013
1462