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AS 2013 1739

Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA)

Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)

Modifica del 15 maggio 2013

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 7 capoverso 2, 8, 9 capoverso 1, 11, 15 capoverso 2, 16,

19 capoverso 3, 20, 21 capoverso 2, 25 capoversi 2 e 3, 27 capoverso 2,

30 capoverso 6, 31 capoverso 1, 32 capoverso 6, 36 capoversi 1 e 2,

42 capoversi 5 e 6, 43 capoverso 2, 58 capoversi 1 e 2 e 69 dell’ordinanza

del 26 ottobre 20112 sugli alimenti per animali (OsAlA),

Art. 1a Materie prime che non devono essere notificate L’elenco delle materie prime che non devono essere notificate figura nell’alle- gato 1.4.

II

1 La presente ordinanza è completata con l’allegato 1.4 secondo la versione qui

annessa.

2 Gli allegati 2, 9, 10 e 11 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2013-0307 1739

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale. RU 2013

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

2 La modifica dell’allegato 11 entra in vigore il 1° gennaio 2014.

15 maggio 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca Johann N. Schneider-Ammann

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale. RU 2013

Allegato 1.4

Elenco delle materie prime per alimenti per animali che non devono essere notificate (catalogo delle materie prime)

L’elenco delle materie prime per alimenti per animali che non devono essere notifi- cate corrisponde al catalogo delle materie prime per mangimi annesso al regola- mento (UE) n. 68/20133.

3 Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione del 16 gen. 2013 concernente

il catalogo delle materie prime per mangimi, GU L 29 del 30.1.2013, pag. 3.

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Allegato 2 (art. 17)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

Categoria 1: additivi tecnologici Gruppi funzionali: g) leganti; i) antiagglomeranti L’additivo olio di paraffina è ora formulato come segue:

N. CE Cate- Gruppo- Additivo Denominazione chimica, Specie animale o Età massima Tenore Tenore Altre disposizioni goria funzionale descrizione categorie di animali minimo massimo

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 g; i Olio di paraffina Olio bianco medica- Tutte – – 50000 Autorizzato solo

mentoso nelle premiscele di additivi e negli alimenti minerali. Tenore massimo per le premiscele e gli alimenti mine- rali. Alimenti composti per animali: tenore massimo confor- memente al tasso di premiscela.

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2. Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: a) coloranti Aggiungere il n. CE 2a(ii)167 dopo il n. CE 161j:

N. CE Cate- Gruppo- Additivo Denominazione chimica, Specie animale o Età Tenore Tenore Altre disposizioni goria funzionale descrizione categorie di animali massima minimo massimo

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2a(ii)167 2 a(ii) Paracoccus Principio attivo: Salmoni, trote – – 100 1. Il tenore massimo carotinifaciens ricco di astaxantina (C40H52O4, è espresso come carotenoide rosso CAS: 472-61-7) somma di: astaxan- tina, adonirubin e adonirubin (C40H52O3, cantaxantina. 3-idrossibeta-beta, beta-carotene- 2. Utilizzo non 4,4'-dione, consentito su animali CAS: 511-23801) di età inferiore a

6 mesi o di peso

cantaxantina inferiore a 50 g. CAS: 514-78-3) 3. La miscela dell’additivo con Composizione l’astaxantina o la dell’additivo: cantaxantina è preparato di cellule ammessa purché la disidratate sterilizzate concentrazione totale del batterio Paracoccus della somma di carotinifaciens astaxantina, adoniru- bin e cantaxantina da (NITE SD 00017) altre fonti non superi contenente: 20–23 g/kg alimento completo.

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N. CE Cate- Gruppo- Additivo Denominazione chimica, Specie animale o Età Tenore Tenore Altre disposizioni goria funzionale descrizione categorie di animali massima minimo massimo

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

adonirubin, 1–5 g/kg cantaxantina. Metodo analitico: cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) in fase norma- le associata a rivelazio- ne dello spettro UV- visibile per la determi- nazione di astaxantina, adonirubin e cantaxan- tina negli alimenti per animali e nel tessuto dei pesci

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale. RU 2013

Categoria 3: additivi nutrizionali, Gruppo funzionale: b) composti di oligoelementi Il numero E5 è ora formulato come segue:

E5 3 b Mangan – Carbonato manganoso (II) MnCO3 Pesci 100 (in totale) – Mn Cloruro manganoso (II), MnCl2 · 4H2O Altre specie 150 (in totale) – tetraidrato Fosfato acido di manganese MnHPO4 · 3H2O – (II), triidrato Ossido manganoso (II) MnO – Ossido manganoso (II,III) MnO Mn2O3 – Ossido manganoso (III) Mn2O3 tetraidrato monoidrato Chelato di manganese di Mn(x)1–3 · nH2O (x = anione – aminoacidi, idrato di aminoacidi da proteine di soia, idrolizzato) peso moleco- lare inferiore a 1500 Chelato di manganese di Mn (x)1–3 · nH2O (x = anione – idrato di glicina di glicina sintetica)

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Allegato 9 (art. 21)

Procedura di campionatura e metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali

La procedura di campionatura e i metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali sono conformi agli allegati I–VIII del regolamento (CE) n. 152/20094.

4 Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione del 27 gen. 2009 che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1; da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 51/2013, GU L 20 del 23.1.2013, pag. 33.

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Allegato 10 (art. 19) Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Parte 1 Parte 1 Tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE5.

Parte 2 Parte 2 Soglie d’intervento per le sostanze indesiderabili negli alimenti per animali Le soglie d’intervento applicabili a un alimento per animali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 2002/32/CE. Le misure da adottare in caso di superamento di tali soglie sono definite nella colonna 4 di tale allegato.

5 Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 mag. 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali, GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10; da ultimo modificata dal regolamento (UE) n. 107/2013, GU L 35 del 6.2.2013, pag. 1.

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Allegato 11 (art. 20)

Requisiti relativi alle imprese del settore dell’alimentazione animale diverse da quelle al livello della produzione primaria di alimenti per animali che devono essere registrate od omologate secondo gli articoli 47 e 48 OsAlA

Inserire prima del capitolo «Impianti e attrezzature» Definizione L’espressione prodotti derivati da oli vegetali designa qualsivoglia prodotto diverso dall’olio raffinato derivato da oli vegetali greggi o recuperati mediante:

1. trattamento oleochimico,

2. trattamento per il biodiesel,

3. distillazione, o

4. raffinazione chimica o fisica.

Produzione n. 7 e 8 7. I produttori di oli o grassi miscelati che immettono sul mercato determinati prodotti destinati all’alimentazione animale, devono tenere detti prodotti fisicamente separati dai prodotti destinati a scopi diversi, a meno che questi ultimi adempiano i requisiti di cui all’allegato 10.

8. L’etichettatura deve indicare chiaramente se i prodotti sono destinati

all’alimentazione animale o ad altri scopi, come l’impiego tecnico. Se il produttore dichiara espressamente sull’etichetta che una determinata partita di un prodotto non è destinata all’alimentazione animale o umana, questa dichiarazione non deve in seguito essere modificata da un operatore in una fase successiva della filiera di produzione.

Inserire prima del capitolo «Stoccaggio e trasporto» Monitoraggio della diossina

1. Gli operatori del settore dell’alimentazione umana e animale che immettono

sul mercato grassi, oli o prodotti da essi derivati destinati all’alimentazione animale devono fare analizzare tali prodotti presso laboratori accreditati per il tenore di diossine e PCB diossina-simili, in conformità dell’allegato 9. Tali analisi sono effettuate a complemento del sistema di «analisi dei rischi e controllo dei punti critici» (principi HACCP) conformemente all’articolo 44 OsAlA:

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2. Le analisi di cui al numero 1 vanno effettuate come segue:

2.1 Trasformatori di oli vegetali greggi

2.1.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di oli di cocco greggi. Una partita può comprendere al massimo 1000 tonnellate di olio di cocco greggio. 2.1.2 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite dei prodotti derivati da oli vegetali destinate all’alimentazione animale a eccezione di glicerolo, lecitina e gomme. Una partita può comprendere al massimo 1000 tonnellate di prodotti derivati da oli vegetali.

2.2 Produttori di grassi animali

Deve essere effettuata un’analisi rappresentativa ogni 2000 tonnellate di grasso animale e di prodotti da esso derivati appartenenti alla categoria 3, secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 25 maggio 20116 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

2.3 Produttori di olio di pesce

2.3.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di olio di pesce se otte- nuto da: – prodotti derivati da olio di pesce greggio diverso dall’olio di pesce raf- finato; – prodotti della pesca per i quali non si dispone di dati storici di monito- raggio, di origine non specificata o provenienti dal mar Baltico; – sottoprodotti di origine ittica provenienti da stabilimenti di produzione di pesce destinato al consumo umano non riconosciuti in virtù della legislazione sulle derrate alimentari; – melù o menade. Una partita può comprendere al massimo 1000 tonnellate di olio di pesce. 2.3.2 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in uscita derivate da olio di pesce greggio diverso dall’olio di pesce raffinato. Una partita può com- prendere al massimo 1000 tonnellate di olio di pesce greggio.

2.3.3 Per quanto riguarda l’olio di pesce non menzionato nel numero 2.3.1 deve

essere condotta un’analisi rappresentativa ogni 2000 tonnellate.

2.3.4 L’olio di pesce decontaminato per mezzo di un trattamento ufficialmente

riconosciuto deve essere analizzato secondo i principi HACCP conforme- mente all’articolo 44 OsAlA.

2.4 Industria oleochimica e del biodiesel

2.4.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata destinate

all’alimentazione animale di: – oli di cocco greggi e di prodotti derivati da oli vegetali a eccezione di glicerolo, lecitina e gomme,

6 RS 916.441.22

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale. RU 2013

– grassi animali che non rientrano nel numero 2.2, – olio di pesce che non rientra nel numero 2.3, – oli recuperati dell’industria agroalimentare, – grassi miscelati. Una partita può comprendere al massimo 1000 tonnellate di tali prodotti. 2.4.2 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti di cui al numero 2.4.1 a eccezione di glicerolo, lecitina e gomme.

2.5 Produttore di oli o grassi miscelati

Nel quadro della sua valutazione di rischio, il produttore di oli o grassi miscelati comunica all’autorità competente quale delle due seguenti analisi elencate nei numeri 2.5.1 e 2.5.2 sceglie:

2.5.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:

– oli di cocco greggi e di prodotti derivati da oli vegetali a eccezione di glicerolo, lecitina e gomme, – grassi animali che non rientrano nel numero 2.2, – olio di pesce che non rientra nel numero 2.3, – oli recuperati dell’industria alimentare, – grassi miscelati destinati all’alimentazione animale. Una partita può comprendere al massimo 1000 tonnellate di tali prodotti;

2.5.2 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite dei grassi miscelati

destinati all’alimentazione animale. Una partita può comprendere al mas- simo 1000 tonnellate di tali grassi miscelati.

2.6 Produttori di alimenti composti per animali destinati alla produzione di

derrate alimentari diversi da quelli indicati nel numero 2.5:

2.6.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di:

– oli di cocco greggi e di prodotti derivati da oli vegetali a eccezione di glicerolo, lecitina, gomme e additivi per alimenti per animali, – grassi animali che non rientrano nel numero 2.2, – olio di pesce che non rientra nel numero 2.3, – oli recuperati dell’industria alimentare, – grassi miscelati destinati all’alimentazione animale. Una partita può comprendere al massimo 1000 tonnellate di tali prodotti; 2.6.2 Deve essere analizzato l’1 per cento delle partite di alimenti composti per animali contenenti prodotti di cui al numero 2.6.1. 3. I grassi e gli oli che sono stati raffinati attraverso un processo riconosciuto sufficiente per rispettare i valori massimi fissati nell’allegato 10 parte 1 (sezione V della direttiva 2002/32/CE7) devono essere analizzati secondo i principi generali HACCP conformemente all’articolo 44 OsAlA.

7 Vedasi nota relativa all’allegato 10 parte 1.

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4. Se un operatore del settore dell’alimentazione animale dimostra che un invio

omogeneo è più grande della dimensione massima della partita di cui al numero 2 e che è stata campionata in modo rappresentativo, i risultati dell’analisi del campione opportunamente estratto e sigillato saranno consi- derati accettabili.

5. Qualsiasi consegna di prodotti di cui ai numeri 2.4.1, 2.5.1 e 2.6.1 deve

essere accompagnata dalla prova che tali prodotti o tutti i relativi compo- nenti sono stati analizzati in base ai requisiti di cui al numero 2.2 o 2.3.3 o sono conformi a essi.

6. Se un operatore del settore dell’alimentazione animale dimostra che una

partita di un prodotto o tutti i componenti di una partita di cui al numero 2, immessi nella sua attività sono già stati analizzati in una fase precedente della produzione, trasformazione o distribuzione, o sono conformi ai requi- siti di cui al numero 2.2 o 2.3.3, l’operatore in questione è esentato dall’obbligo di far analizzare tale partita e deve analizzarla secondo i prin- cipi HACCP conformemente all’articolo 44 OsAlA. 7. Se tutte le partite in entrata dei prodotti di cui ai numeri 2.4.1, 2.5.1 e 2.6.1 che entrano in un processo di produzione sono state analizzate conforme- mente ai requisiti della presente ordinanza o se può essere assicurato che il processo di produzione, la manipolazione e lo stoccaggio non aumentano la contaminazione di diossina, l’operatore del settore dell’alimentazione ani- male è esentato dall’obbligo di far analizzare il prodotto finale e deve ana- lizzarlo secondo i principi HACCP conformemente all’articolo 44 OsAlA.

8. Se un operatore del settore dell’alimentazione animale affida a un laborato-

rio il compito di eseguire un’analisi conformemente al numero 1, egli deve chiedere al laboratorio di comunicare i risultati di tale analisi all’autorità competente del Paese in cui ha sede il laboratorio, nel caso in cui vengano superati i limiti per la diossina secondo l’allegato 10 parte 1 (sezione V n. 1 e 2 della direttiva 2002/32/CE8). Se un operatore del settore dell’alimentazione animale affida a un laborato- rio che si trova in un Paese terzo il compito di eseguire un’analisi deve informarne l’UFAG.

8 Vedasi nota relativa all’allegato 10 parte 1.

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Stoccaggio e trasporto Stoccaggio e trasporto

N. 7

7. Contenitori

7.1 I contenitori che devono servire per lo stoccaggio o il trasporto di grassi

miscelati, oli di origine vegetale o prodotti da essi derivati destinati all’alimentazione animale non devono essere utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di prodotti diversi da questi, a meno che questi ultimi prodotti soddisfino i requisiti della presente ordinanza.

7.2 Essi devono essere tenuti separati da qualsiasi altro carico, laddove esi-

sta un rischio di contaminazione.

7.3 Nei casi in cui questo uso separato non sia possibile, è necessario pulire

in modo efficiente, così da eliminare ogni traccia di prodotto, quei con- tenitori precedentemente utilizzati per prodotti non conformi ai requisiti dell’allegato 10.

7.4 In virtù delle disposizioni dell’allegato 4 numeri 21–24 OESA9 i grassi

animali appartenenti alla categoria 3 destinati all’alimentazione animale devono essere immagazzinati e trasportati conformemente ai requisiti dell’OESA.

9 RS 916.441.22

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