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AS 2013 1877

AS 2013 1877

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambio (esclusi gli Stati membri dell’UE e dell’AELS) (Ordinanza sul libero scambio 2)

Modifica del 14 giugno 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sul libero scambio 2 è modificata come segue:

Art. 1 lett. a Il trattamento preferenziale giusta gli accordi e le convenzioni menzionati nell’alle- gato 1 è concesso come segue: a. per le merci menzionate nell’allegato 2 provenienti da Turchia (TR), Israele (IL), Isole Färöer (FO), Marocco (MA), Cisgiordania e Striscia di Gaza (PS), Macedonia (MK), Messico (MX), Giordania (JO), Singapore (SG), Cile (CL), Tunisia (TN), Libano (LB), Repubblica di Corea (KR), Stati membri2 dell’Unione doganale dell’Africa australe (SACU), Egitto (EG), Canada (CA), Giappone (JP), Stati membri3 del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (GCC), Colombia (CO), Albania (AL), Serbia (RS), Perù (PE), Ucraina (UA), Montenegro (ME) e Hongkong, Cina (HK) sono applicabili le aliquote di dazio fissate in tale allegato;

II

1 L’allegato 1 è modificato come segue:

Numero 8 Abrogato

2 L’allegato 2 è modificato come segue:

La sigla «HR» è stralciata dall’allegato 2.

1 RS 632.319

2 Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland.

3 Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar.

2013-1183 1877

Ordinanza sul libero scambio 2 RU 2013

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

14 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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