AS 2013 1981
Legge federale sulle foreste
Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)
Modifica del 16 marzo 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 3 febbraio 20111; visto il parere del Consiglio federale del 4 maggio 20112, decreta:
I La legge forestale del 4 ottobre 19913 è modificata come segue:
Art. 7 Rimboschimento compensativo
1 Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze
stanziali.
2 Invece del compenso in natura è possibile adottare provvedimenti equivalenti a
favore della protezione della natura e del paesaggio: a. nelle zone con superficie forestale4 in crescita; b. nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltive e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare.
3 È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento:
a. di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ultimi 30 anni, al fine di recuperare terreni agricoli; b. volto a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque; c. per conservare e valorizzare i biotopi secondo gli articoli 18a e 18b capo- verso 1 della legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio. 4 Se nel corso dei 30 anni successivi il terreno agricolo recuperato secondo il capo- verso 3 lettera a è destinato a un’altra utilizzazione, il rimboschimento compensativo deve essere effettuato a posteriori.
4 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). 5 RS 451
2011-0450 1981
Legge forestale RU 2013
Art. 8 Abrogato
Art. 10 cpv. 2 2 Al momento dell’emanazione e dell’adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della legge del 22 giugno 19796 sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale: a. laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta; b. laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l’avanzamento della foresta.
Art. 13, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Delimitazione tra foreste e zone d’utilizzazione 1 I margini forestali definiti secondo l’articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d’utilizzazione. 3 I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l’articolo 10 se i piani d’utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012 Consiglio nazionale, 16 marzo 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
5 luglio 2012.7
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2013.
14 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 RS 700 7 FF 2012 3061
1982